Lo Statuto del DOC Insubria

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giocolnet
00mercoledì 13 giugno 2018 20:55

DUCATI CLUB DOC-INSUBRIA - STATUTO ottobre 2013


Il DUCATI Club DOC-INSUBRIA è un’associazione il cui scopo è quello di riunire tutti gli associati nell’interesse comune di promuovere iniziative di aggregazione, culturali e sociali, in particolare in ambito motociclistico.

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 E’costituita l’associazione denominata DUCATI Club DOC-INSUBRIA. L’associazione potrà essere altresì brevemente denominata come DOC-INSUBRIA.
1.2 L’associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

ART. 2: NATURA E CARATTERISTICHE
2.1 L’associazione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro, ha carattere apolitico e non può distribuire ai soci, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di utili, riserve o capitale.
2.2 Nell’organizzazione della propria struttura, l’associazione si ispira ai seguenti principi:
a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
b) sovranità dell’Assemblea dei soci, associati o partecipanti;
c) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
d) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
e) previsione per gli associati o partecipanti maggiorenni del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
2.3 Il Regolamento dei Desmo Owners Club, e le successive modifiche ed integrazioni apportate da Ducati e sottoscritte dal Presidente in carica sono parte integrante del presente Statuto.

ART. 3: FINALITA’ E SCOPO
3.1 L’associazione si propone di incoraggiare, sostenere e coordinare le attività culturali e sociali degli associati.
3.2 In particolare l’associazione si propone di:
a) coordinare e potenziare le attività aventi per fine quello di condividere l’entusiasmo e la passione di chi guida una moto;
b) incentivare la promozione ed il coordinamento delle iniziative culturali, sociali e sportive degli associati, favorendo la collaborazione e l’armonia tra loro;
c) favorire il turismo motociclistico ad ogni livello.
d) coinvolgere gli associati in iniziative di beneficienza, utilizzando anche il patrimonio sociale dell’associazione.


ART. 4: ASSOCIATI
4.1 Possono far parte dell’associazione mediante iscrizione annuale in qualità di soci, ordinari o fondatori, tutte le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta.
4.2 Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione; essi hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci ordinari. I soci fondatori sono Guido Ghezzi, Luigi Battistella, Luca Chemoli, Franco Portentoso, Massimo Gotti e Giovanni Colombi.
4.3 Sono soci ordinari tutti coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti al punto 4.1 del presente statuto, sono stati ammessi a fare parte dell’associazione successivamente alla sua costituzione.
4.4 A propria discrezione, il Consiglio Direttivo potrà assegnare la tessera come socio onorario a tutti coloro che per particolari benemerenze procuratesi verso l’associazione, o per qualità e competenze possedute, hanno contribuito o potranno contribuire, in misura determinante, al perseguimento degli scopi dell’associazione.

ART. 5: AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
5.1 Per entrare a far parte dell’associazione è necessario presentare al Segretario apposita domanda redatta sul modulo di adesione predisposto da Ducati.
5.2 Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda e la sussistenza dei requisiti, delibera in ordine all’ammissione del richiedente.
5.3 L’associato è obbligato a pagare la quota al momento dell’iscrizione.
5.4 Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda d’iscrizione.

ART. 6: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
6.1 Gli associati hanno diritto a:
a) conseguire la tessera personale d’iscrizione;
b) distinguersi come facenti parte dell’associazione seguendo i seguenti criteri:
1) Socio ordinario
2) Socio facente parte del Consiglio
3) Socio fondatore
4) Socio onorario
c) partecipare a tutte le manifestazioni che sono organizzate dall’associazione
d) partecipare attivamente alla vita dell’associazione prestando, a titolo completamente gratuito, la loro fattiva collaborazione per la migliore riuscita delle iniziative dell’associazione;
e) partecipare, con diritto di proposta e di voto, all’assemblea dei soci.


ART. 7: OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
7.1 Gli associati hanno obbligo di:
a) versare puntualmente la quota associativa;
b) osservare il presente statuto, le deliberazioni del Consiglio e i regolamenti tutti dell’associazione;
c) non perseguire scopi contrari al presente statuto;
d) non svolgere attività che siano comunque idonee a creare turbative o danno all’associazione.
7.2 Ogni associato resta in proprio interamente ed unico responsabile delle proprie iniziative, anche se assunte o compiute nell’ambito delle attività dell’associazione. Resta comunque libera ed impregiudicata ogni eventuale azione che l’associazione voglia prendere per la tutela dei propri interessi.

ART. 8: RECESSO VOLONTARIO DELL’ASSOCIATO
8.1 Ogni associato può recedere in qualsiasi momento dall’associazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
8.2 Il recesso ha effetto nel momento in cui la relativa comunicazione scritta perviene al Segretario. Nel caso in cui l’associato ricopra una carica all’interno dell’associazione, il recesso non avrà effetto fino a quando non si sia compiuta la sostituzione.
8.3 L’associato non ha diritto in nessun caso alla restituzione della quota associativa o dei contributi straordinari versati.


ART. 9: ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
9.1 Ogni associato può essere escluso dall’associazione con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti, qualora ricorra una delle seguenti cause di esclusione:
a) perdita dei requisiti che gli hanno consentito di entrare a fare parte dell’associazione;
b) venga meno anche ad uno degli obblighi previsti dall’Art.7 del presente statuto;
c) l’associato si renda responsabile di atti lesivi alla reputazione dell’associazione e dei suoi associati o di comportamenti pericolosi verso gli altri.
9.2 Dell’avvenuta esclusione dovrà essere data apposita comunicazione motivata all’associato.
9.3 L’associato escluso, non appena venuto a conoscenza dell’avvenuta esclusione, deve restituire immediatamente la tessera personale e deve cessare immediatamente di fare uso direttamente o indirettamente del nome dell’associazione.

ART. 10: FONDO COMUNE
10.1 Il patrimonio dell’associazione è costituito da un fondo comune formato da quanto segue:
a) dalle quote associative;
b) dai contributi annuali ordinari e straordinari versati dagli associati o da eventuali donazioni di sponsor;
c) dai beni acquistati con i fondi di cui sopra.


ART. 11: QUOTA ASSOCIATIVA
11.1 L’ammontare della quota associativa è fissato di anno in anno da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 12: GESTIONE DEL FONDO COMUNE
12.1 L’esercizio dell’associazione si chiude ogni anno il 31 Dicembre.
12.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere un rendiconto dell’esercizio cessato e sottoporlo agli associati in Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura.

ART. 13: ORGANI
13.1 Sono organi essenziali e obbligatori dell’associazione:
a) Il Presidente
b) Il Consiglio Direttivo
c) L’Assemblea degli associati

ART. 14: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
14.1 Possono partecipare all’Assemblea degli associati tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
14.2 L’Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo, su iniziativa del Presidente, quando ne facciano espressamente richiesta almeno due membri del Consiglio o almeno metà dei soci.
14.3 L’Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
14.4 Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

ART. 15: IL PRESIDENTE
15.1 Il Presidente dell’associazione è il legale rappresentante della stessa, ad ogni effetto di legge, avanti a tutti i terzi ed in giudizio e firma a rappresentanza dell’associazione medesima.
15.2 Il Presidente è nominato dall’Assemblea degli associati.
15.3 Può essere eletto Presidente dell’associazione qualsivoglia associato candidato facente parte del Consiglio da almeno una legislatura.
15.4 Il Presidente resta in carica per due anni ed è rieleggibile.
15.5 Qualora nel corso del mandato il Presidente non possa o non voglia continuare a ricoprire la propria carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione scegliendo con propria deliberazione il nuovo presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del precedente da lui sostituito.
15.6 Il Presidente ha i seguenti compiti, poteri e prerogative:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
b) svolge i compiti elencati nel Regolamento dei Desmo Owners Club;
c) dà concreta esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea;
d) In casi di urgenza può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le decisioni stesse al Consiglio stesso nella prima riunione successiva, per ottenerne la ratifica.

ART. 16: CONSIGLIO DIRETTIVO
16.1 L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un minimo di quattro ulteriori componenti di seguito descritti:
a) vice Presidente
b) Segretario
c) Tesoriere
d) consigliere (minimo uno)
16.2 I membri restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
16.3 Il Consiglio Direttivo deve essere presieduto dal Presidente.
16.4 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e poteri:
a) realizza gli scopi sociali, ponendo in essere ogni iniziativa, atto o attività;
b) redige i rendiconti annuali di esercizio;
c) assume ogni deliberazione relativa al conseguimento degli scopi dell’associazione;
d) emana tutti i regolamenti previsti dal presente statuto e tutti i regolamenti che riterrà necessari;
e) determina l’ammontare della quota associativa;
f) delibera in merito dell’esclusione degli associati, nei casi previsti dal presente statuto;
g) delibera su qualsivoglia altra materia che la legge o il presente Statuto rimettano alla sua competenza.
16.5 La riunione deve essere presieduta dal Presidente.
16.6 Il Segretario dovrà redigere il verbale della riunione che dovrà essere sottoscritto per approvazione dal Presidente e dal Segretario.
16.7 Il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo è pari a sette.
16.8 In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione scegliendo con propria deliberazione tra i soci ordinari o fondatori, dando la precedenza ai non eletti, il nuovo membro che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

ART. 17: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
17.1 Lo Scioglimento dell’associazione è deciso dall’Assemblea.
17.2 E’fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di scioglimento ad altra associazione analoga o in beneficenza.
17.3 Le passività esistenti e tutti gli impegni verso terzi devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune.

Letto, confermato e sottoscritto dal consiglio direttivo.

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