LEX SATURNIAE

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Wilhelm VonKassell
00domenica 13 marzo 2011 22:21
Fino a modifiche decise dal Consiglio delle Quattro Gilda, rimane valida ed in vigore la LEX SATURNIAE come sotto conosciuta

LEX SATURNIAE


redatta e resa pubblica nel quinto giorno, del sesto mese, dell'anno 1010,
ad opera del Magistrato Lodovigo Wilfrid - attuate modifiche dal Magistrato in carica Isabeau Simaril nel venticinquesimo giorno del settimo mese dell'anno 1010.



Sezione Prima - Libertà

Articolo I
Ogni cittadino è libero nelle sue azioni e nelle sue idee, fintanto che non ledono la libertà altrui o vadano contro gli altri punti della Lex.

Sezione Seconda - Fede

Articolo I
Ogni cittadino è libero di venerare i suoi dei patroni, nelle forme e nelle usanze a loro congeniali, di tutto il pantheon Elaviano, fermo restando che tali pratiche non violino la prima legge della prima sezione della Lex.

Articolo II
Divinità o ideali estranei al culto Elaviano verranno valutati dalla Gilda degli Incantatori Moriana. Salvo ammissione di idoneità alla Lex, tali culti non potranno essere professati pubblicamente.

Articolo III
Si vieta senza remore e senza giustificazioni la venerazione ed il proselitismo del culto della Pentade Ashalotiana.

Articolo IV
Per qualsiasi crimine che riguardi la sfera religiosa, al Magistrato sarà affiancato l'Inquisitore. Tale carica è di spettanza di un membro della Gilda degli Incantatori.

Sezione Terza - Nobiltà e Consiglio di Saturnia

Articolo I
Il Protettorato di Saturnia è formato da tutte le Signorie ed i territori a loro legati.

Articolo II
Ogni nuova Signoria del Protettorato avrà alla guida un Governatore, deciso tramite elezione a maggioranza dal Consiglio di Saturnia.

Articolo III
Il Consiglio di Saturnia è formato dal Protettore, e dai rappresentanti delle quattro Gilde Elaviane presenti ma non da cariche nobiliari (qualora coincidessero con le cariche precedentemente dette)

Articolo IV
Alla morte del Protettore, il Consiglio di Saturnia eleggerà fra i Nobili del Protettorato il successore. Tale pratica è definita dalle leggi nobiliari come Legge Elettiva.

Articolo V
Non è consentito a nessun cittadino avere più di una carica temporale che porti ad occupare due seggi nel Consiglio di Saturnia.

Articolo VI
Si definisce Nobile un cittadino eletto dal Consiglio di Saturnia come Governatore di una Signoria del Protettorato.

Sezione Quarta - Rispetto della Lex

Articolo I
Il rispetto della Lex da parte dei cittadini del Protettorato è affidato al Magistrato. Esso è tenuto a valutare singolarmente caso per caso ogni infrazione della Lex da parte dei cittadini, e ad intervenire emanando sentenza.

Articolo II
Le indagini sul rispetto della Lex possono iniziare sia su denuncia da parte di un cittadino leso, sia su decisione autonoma del Magistrato.

Articolo III
I processi a seguito delle indagini possono essere tenuti in qualsiasi luogo, dopo convocazione da parte del Magistrato.

Articolo IIIa
Nel caso in cui l'indagine sia avvenuta a seguito di una denuncia da parte di un cittadino leso, sia l'accusato che l'accusatore dovranno essere presenti nel giorno stabilito dal Magistrato. In caso di mancata presenza di uno dei due, il processo può essere rinviato una singola volta per parte. Dovesse mancare di nuovo la stessa parte alla nuova data, sarà data ragione alla parte presente.

Articolo IIIb
Nel caso in cui l'indagine sia avvenuta su decisione autonoma del Magistrato, il cittadino accusato dovrà presentarsi il giorno stabilito dal Magistrato per presenziare al processo. In caso di mancata presenza, il processo può essere rinviato una singola volta. Dovesse mancare di nuovo al secondo invito, verrà giudicato colpevole dei reati a lui imputati.

Articolo IV
La milizia di Saturnia, con a capo il Capogilda Moriano degli Armorieri, provvederà ad assicurare lo scorrimento dei processi e all'attuazione delle sentenze emanate dal Magistrato. In caso di mancanza della milizia, il Magistrato può nominare dei miliziani coscritti per la durata di un processo.

Sezione Quinta - Pene

Articolo I
Per i reati di Furto, è prevista una pena pecunaria variabile fra 1 e 5 Monete d'Argento, in aggiunta alla restituzione dei beni sottratti.

Articolo II
Per i reati di Aggressione, Minaccia Fisica, Insubordinazione, è prevista la di reclusione da 10 giorni a 2 mesi, commutabile in una pena pecunaria pari a 5 Monete d'Argento ed esposizione alla gogna.

Articolo III
Per i reati di Stupro, Rapimento, Ricatto, Tentato Omicidio, Coercizione, è prevista la reclusione da 3 mesi ad 1 anno.

Articolo IV
Per i reati di Omicidio, Commistione con entità demoniache o non viventi, Tradimento del Protettorato, è prevista la reclusione da 1 anno a 3 anni.

Articolo V
Per il reato di Venerazione del Culto della Pentade Ashalotiana, è prevista la morte.

Articolo VI
Per tutti i reati che prevedono una pena pecunaria, qualora non si disponesse della somma necessaria per pagare la pena, potrà essere ordinato al condannato un periodo di lavori forzati a favore del Protettorato.

Sezione Sesta - Modifiche alla Lex

Articolo I
In caso di necessità sociale, il Consiglio di Saturnia può richiedere la modifica ad un articolo della Lex, durante una riunione indetta appositamente allo scopo. A questa riunione è tenuto a partecipare il Magistrato, che può esprimere il suo voto soltanto sull'introduzione di un nuovo articolo o l'abrogazione o la modifica di un articolo già presente.

-Isabeau Simaril-
00mercoledì 29 giugno 2011 21:11
ABOLITA.
DA OGGI 29°GIORNO DEL SESTO MESE DELL'ANNO 1011

LA LEGGE SONO IO.
Friedrich Von Kassell
00mercoledì 24 agosto 2011 13:32
Io Friedrich Von Kassell,

per i diritti sulle terre di saturnia

assumo il titolo di Governatore di Saturnia ed emano la sugente legge

LEX SATURNIAE
redatta e resa pubblica nel ventiquattresimo giorno, dell‘ ottavo mese, dell'anno 1011,

Sezione Prima - Libertà

Articolo I
Ogni cittadino è libero nelle sue azioni e nelle sue idee, fintanto che non ledono la libertà altrui o vadano contro gli altri punti della Lex.

Sezione Seconda - Fede

Articolo I
Ogni cittadino è libero di venerare i suoi dei patroni, nelle forme e nelle usanze a loro congeniali, di tutto il pantheon Elaviano, fermo restando che tali pratiche non violino la prima legge della prima sezione della Lex.

Articolo II
Divinità o ideali estranei al culto Elaviano verranno valutati dalla Gilda degli Incantatori Moriana. Salvo ammissione di idoneità alla Lex, tali culti non potranno essere professati pubblicamente.

Articolo III
Si vieta senza remore e senza giustificazioni la venerazione ed il proselitismo del culto della Pentade Ashalotiana e del pantheon Oscuro.

Articolo IV
Per qualsiasi crimine che riguardi la sfera religiosa, al Magistrato sarà affiancato l'Inquisitore. Tale carica è di spettanza di un membro della Gilda degli Incantatori.

Sezione Terza - Nobiltà e Governo di Saturnia

Articolo I
Il Governatorato di Saturnia è formato da tutte le Signorie ed i territori a loro legati.

Articolo II
Ogni nuova Signoria del Governatorato avrà alla guida un Alfiere, nominato dal Governatore di Saturnia

Articolo III
Il Consiglio di Saturnia è formato dal Governatore, dagli Alfieri e da un rappresentanti per ognuna delle quattro Gilde Elaviane. Codesto organo è un organo consultivo non vincolante per il Governatore.

Articolo IV
Alla morte del Governatore, il Consiglio di Saturnia ne aprirà il testamento e comunicherà il governatore designato. A quel punto tutti gli Alfieri decadranno e il nuovo governatore nominerà i suoi Alfieri. In caso di assenza di un testamento gli Alfieri nomineranno di loro sponte un nuovo Governatore.

Articolo V
Non è consentito a nessun cittadino avere più di una carica temporale che porti ad occupare due seggi nel Consiglio di Saturnia.

Articolo VI
Si definisce Nobile il Governatore e un cittadino nominato dal Governatore come Alfiere di una Signoria del Governatorato.

Articolo VII
Il magistrato viene nominato dal Governatore.

Sezione Quarta - Rispetto della Lex

Articolo I
Il rispetto della Lex da parte dei cittadini del Governatorato è affidato al Magistrato. Esso è tenuto a valutare singolarmente caso per caso ogni infrazione della Lex da parte dei cittadini, e ad intervenire emanando sentenza.

Articolo II
Le indagini sul rispetto della Lex possono iniziare sia su denuncia da parte di un cittadino leso, sia su decisione autonoma del Magistrato.

Articolo III
I processi a seguito delle indagini possono essere tenuti in qualsiasi luogo, dopo convocazione da parte del Magistrato.

Articolo IIIa
Nel caso in cui l'indagine sia avvenuta a seguito di una denuncia da parte di un cittadino leso, sia l'accusato che l'accusatore dovranno essere presenti nel giorno stabilito dal Magistrato. In caso di mancata presenza di uno dei due, il processo può essere rinviato una singola volta per parte. Dovesse mancare di nuovo la stessa parte alla nuova data, sarà data ragione alla parte presente.

Articolo IIIb
Nel caso in cui l'indagine sia avvenuta su decisione autonoma del Magistrato, il cittadino accusato dovrà presentarsi il giorno stabilito dal Magistrato per presenziare al processo. In caso di mancata presenza, il processo può essere rinviato una singola volta. Dovesse mancare di nuovo al secondo invito, verrà giudicato colpevole dei reati a lui imputati.

Articolo IV
La milizia di Saturnia, con a capo il Capogilda Moriano degli Armorieri, provvederà ad assicurare lo scorrimento dei processi e all'attuazione delle sentenze emanate dal Magistrato. In caso di mancanza della milizia, il Magistrato può nominare dei miliziani coscritti per la durata di un processo.

Sezione Quinta - Pene

Articolo I
Per i reati di Furto, è prevista una pena pecunaria variabile fra 1 e 5 Monete d'Argento, in aggiunta alla restituzione dei beni sottratti.

Articolo II
Per i reati di Aggressione, Minaccia Fisica, Insubordinazione, è prevista la di reclusione da 10 giorni a 2 mesi, commutabile in una pena pecunaria pari a 5 Monete d'Argento ed esposizione alla gogna.

Articolo III
Per i reati di Stupro, Rapimento, Ricatto, Tentato Omicidio, Coercizione, è prevista la reclusione da 3 anni ad 10 anno e i lavori forzati a beneficio del governatorato.

Articolo IV
Per i reati di Omicidio, Commistione con entità demoniache o non viventi, Tradimento del Governatorato, è prevista la reclusione da 1o anni a 30 anni e i lavori forzati a beneficio del governatorato.

Articolo V
Per il reato di Venerazione del Culto della Pentade Ashalotiana o del pantheon Oscuro è prevista la morte.

Articolo VI
Per tutti i reati che prevedono una pena pecunaria, qualora non si disponesse della somma necessaria per pagare la pena, potrà essere ordinato al condannato un periodo di lavori forzati a favore del Governatorato.

Sezione Sesta - Modifiche alla Lex

Articolo I
Solo il governatore ha il diritto di modificare la Lex Saturnie, avendone udito precedentemente il parere non vincolante del Consiglio e del Magistrato.
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