Allego un file con il testo originale del provvedimento per non avere problemi di link che cambiano(formato pdf e openoffice).
Segnalo per chi non volesse leggersi l'intero ma esaustivo documento qualche passo importante della stessa:
La gravità di tale condotta viene valutata anche in ragione del fatto che la stessa è risultata diretta ad annullare il confronto sul prezzo dei servizi immobiliari tra i vari operatori. Infatti, nel corso del procedimento, e in particolare dalla documentazione precedentemente descritta, è chiaramente emerso che l'obiettivo perseguito dalle parti(associazioni agenti immobiliari - fiaip,fimaa,anama) tramite le indicazioni di prezzo contenute nei rispettivi codici deontologici fosse quello di evitare lo sviluppo di comportamenti concorrenziali all'interno della categoria.
Inoltre ricordo che secondo la legge(Legge 3 febbraio 1989, n. 39 Art. 6 ancora in vigore e non modificato in data odierna) NON esiste una percentuale di mediazione di riferimento tutto e' trattabile fino ad arrivare ad uno 0% di commissione per almeno una delle due parti.E' quindi possibile definire commissioni a buon prezzo.L'importante e' scrivere nel contratto la percentuale o la cifra di mediazione da riconoscere all'ai altrimenti vale quella definita dalla camera di commercio negli usi locali e normalmente piuttosto cara.
La furbata delle associazioni di categoria e' piuttosto semplice da comprendere e lavora su due fronti:
le associazioni inserivano nel loro codice deontologico tariffari di riferimento da applicare ai clienti dei loro associati(maggioranza ai) e nello stesso tempo facevano consulenza alle camere di commercio nel determinare gli usi locali di riferimento.
Le stesse camere di commercio in caso di verifica sul campo riportavano cio' che nella maggioranza dei casi trovavano e cioe' gli usi locali suggeriti dalle associazioni agli associati.
Il tutto ovviamente faceva comodo agli AI stessi(franchising primi fra tutti) che così si garantivano un mercato non concorrenziale e con tariffari di un consistente valore economico.
Possibile che tra migliaia di AI non ce ne fosse almeno uno onesto che abbia voluto provare ad uscire dallo schema della doppia percentuale imposta ai clienti o meglio al venditore?
Certo e sembra piu' di uno!Ecco cio' che viene riportato:
"In una lettera del 20 novembre 2000 del segretario del Collegio di Milano (B. Zanolini) ad un associato si legge che "[…] la Commissione Probiviri la invita a sospendere […] ogni forma promozionale […] che prometta prestazioni professionali a titolo gratuito, iniziativa che è già stata intrapresa nei confronti di altri Colleghi."
In una lettera del 10 febbraio 2000 del Presidente FIMAA al Presidente del Collegio dei Probiviri, si afferma che "mi sto attivando personalmente (anche se con poche speranze) per il 'Caso […]".Allegata vi è la lettera, di pari data, del Presidente all'associato […] che recita: "[…] la tua pubblicità mette in grave imbarazzo i Colleghi che […] chiedono la provvigione da entrambe le parti. Premesso che non contesto il tuo comportamento in quanto, in seguito alle norme antitrust, non sei tenuto a rispettare le tariffe codificate e suggerite dal Collegio, tuttavia sotto il profilo etico il tuo comportamento è imbarazzante in quanto induce la clientela a chiedere l'abbuono della provvigione anche a chi non usa lo stratagemma del doppio addebito al venditore.
Un aspetto molto triste di questa faccenda e' costituito dal fatto che le persone che hanno partecipato a questa megatruffa,per diverse ragioni e con diversi livelli di consapevolezza, sono decine di migliaia.
Una minoranza di AI che ha provato a sottrarsi dal gioco delle associazioni ha potuto poco contro l'ignoranza dilagante tra i clienti delle agenzie e la maggioranza di AI a cui il giochetto del doppio addebito faceva gola.
Legge 3 febbraio 1989, n. 39
Art. 6 -
2- La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti,
in mancanza di patto sono determinate dalle Giunte Camerali sentito il parere della Commissione provinciale di cui all’art. 7 e tenendo conto degli usi locali.
ps
Il link:"I502 - Guardia di Finanza/Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Provvedimento n. 13035) (Fonte: agcm.it)"
non funziona piu'.
Questo invece si:
Con il provvedimento n. 13035 del 25 marzo 2004
l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha sanzionato per violazione delle norme sulla concorrenza alcune associazioni di agenzie immobiliari che avevano stipulato delle intese per fissare i prezzi minimi e massimi percentuali comuni per i diversi servizi resi.
(Altalex, 19 aprile 2004)
www.altalex.com/index.php?idnot=7150