L' Antitrust multa gli agenti immobiliari: tariffe concordate

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marco---
00martedì 28 luglio 2009 10:46
Fonte: corriere.it - di Gentilini Renato - 14/04/2004
Segnalato da stelafe

L' Antitrust multa gli agenti immobiliari: tariffe concordate

MILANO - Alla fine la sanzione è arrivata. Ed è pesante. Dopo un' istruttoria durata oltre un anno, l' Antitrust ha punito gli agenti immobiliari. L'accusa è di aver fatto «cartello» sulle provvigioni richieste e, quindi, di aver leso la concorrenza. L' Authority, ha inflitto alle principali associazioni professionali, Fiaip, Fimaa e Anama una multa per complessivi 141.100 euro. La Fiaip è stata punita più duramente con la sanzione di 130.000 euro, mentre la Fimaa (la più grande, aderente alla Confcommercio) dovrà versare 10.000 euro e l' Anama (area Confesercenti) 1.100 euro. L' accusa dell' Antitrust alle principali associazioni di agenti immobiliari è di «significativa e consistente alterazione della concorrenza» perché i loro «codici deontologici contengono indicazioni idonee ad incidere sulle politiche di prezzo per i servizi di intermediazione immobiliare, e pertanto idonee a pregiudicare gli interessi dei consumatori». In sostanza l' Antitrust ritiene che qualsiasi tipo di commissione dev' essere frutto di una trattativa tra le parti e non imposta. Insomma, quella provvigione del 3%, che negli ultimi tempi in qualche caso è salita al 4%, come riferito dagli «usi e consuetudini» rilevati dalle varie Camere di commercio, è stata vista come un coordinamento sui prezzi. Oltretutto secondo l' Antitrust questo comportamento dura da parecchi anni e coinvolge associazioni che riuniscono una quota rilevante di agenti immobiliari. Sono iscritti alla Fiaip circa 14.800 mediatori immobiliari, alla Fimaa circa 20.000 e all' Anama circa 9.000. Complessivamente in Italia sono circa 70 mila gli appartenenti alla categoria. Dalle associazioni non ci sono commenti ufficiali. Qualche operatore teme però che ora nella professione si possa creare un Far West e che i consumatori alla fine saranno più indifesi. Un esempio? Per l' Antitrust è lecito lavorare con commissione zero, vale a dire che solo una parte paga la provvigione. Può capitare a quella più debole, che a seconda di come va il mercato può essere il venditore o l' acquirente. Ma può essere lecito anche il «supero». Cioè l' agente valuta l' immobile e fissa l' importo che si impegna a consegnare al venditore, poi è libero di stabilire un prezzo superiore. La differenza tra le due cifre sarà la sua provvigione. Si può capire che da questo comportamento potrà nascere qualche problema per chi non accetterà di riconoscere una provvigione più alta all' agente. Le associazioni hanno 60 giorni di tempo per il ricorso al Tar. Re. Ge.
Vedi anche:
Inchiesta Altroconsumo in 250 agenzie immobiliari (Fonte: altroconsumo.it - 20/06/2006)
I502 - Guardia di Finanza/Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Provvedimento n. 13035) (Fonte: agcm.it)

Del quale segnalo la tabella che segue.



Marco
pax2you
00giovedì 5 gennaio 2012 11:07
Allego un file con il testo originale del provvedimento per non avere problemi di link che cambiano(formato pdf e openoffice).

Segnalo per chi non volesse leggersi l'intero ma esaustivo documento qualche passo importante della stessa:
La gravità di tale condotta viene valutata anche in ragione del fatto che la stessa è risultata diretta ad annullare il confronto sul prezzo dei servizi immobiliari tra i vari operatori. Infatti, nel corso del procedimento, e in particolare dalla documentazione precedentemente descritta, è chiaramente emerso che l'obiettivo perseguito dalle parti(associazioni agenti immobiliari - fiaip,fimaa,anama) tramite le indicazioni di prezzo contenute nei rispettivi codici deontologici fosse quello di evitare lo sviluppo di comportamenti concorrenziali all'interno della categoria.

Inoltre ricordo che secondo la legge(Legge 3 febbraio 1989, n. 39 Art. 6 ancora in vigore e non modificato in data odierna) NON esiste una percentuale di mediazione di riferimento tutto e' trattabile fino ad arrivare ad uno 0% di commissione per almeno una delle due parti.E' quindi possibile definire commissioni a buon prezzo.L'importante e' scrivere nel contratto la percentuale o la cifra di mediazione da riconoscere all'ai altrimenti vale quella definita dalla camera di commercio negli usi locali e normalmente piuttosto cara.

La furbata delle associazioni di categoria e' piuttosto semplice da comprendere e lavora su due fronti:
le associazioni inserivano nel loro codice deontologico tariffari di riferimento da applicare ai clienti dei loro associati(maggioranza ai) e nello stesso tempo facevano consulenza alle camere di commercio nel determinare gli usi locali di riferimento.
Le stesse camere di commercio in caso di verifica sul campo riportavano cio' che nella maggioranza dei casi trovavano e cioe' gli usi locali suggeriti dalle associazioni agli associati.
Il tutto ovviamente faceva comodo agli AI stessi(franchising primi fra tutti) che così si garantivano un mercato non concorrenziale e con tariffari di un consistente valore economico.


Possibile che tra migliaia di AI non ce ne fosse almeno uno onesto che abbia voluto provare ad uscire dallo schema della doppia percentuale imposta ai clienti o meglio al venditore?
Certo e sembra piu' di uno!Ecco cio' che viene riportato:
"In una lettera del 20 novembre 2000 del segretario del Collegio di Milano (B. Zanolini) ad un associato si legge che "[…] la Commissione Probiviri la invita a sospendere […] ogni forma promozionale […] che prometta prestazioni professionali a titolo gratuito, iniziativa che è già stata intrapresa nei confronti di altri Colleghi."
In una lettera del 10 febbraio 2000 del Presidente FIMAA al Presidente del Collegio dei Probiviri, si afferma che "mi sto attivando personalmente (anche se con poche speranze) per il 'Caso […]".Allegata vi è la lettera, di pari data, del Presidente all'associato […] che recita: "[…] la tua pubblicità mette in grave imbarazzo i Colleghi che […] chiedono la provvigione da entrambe le parti. Premesso che non contesto il tuo comportamento in quanto, in seguito alle norme antitrust, non sei tenuto a rispettare le tariffe codificate e suggerite dal Collegio, tuttavia sotto il profilo etico il tuo comportamento è imbarazzante in quanto induce la clientela a chiedere l'abbuono della provvigione anche a chi non usa lo stratagemma del doppio addebito al venditore
.

Un aspetto molto triste di questa faccenda e' costituito dal fatto che le persone che hanno partecipato a questa megatruffa,per diverse ragioni e con diversi livelli di consapevolezza, sono decine di migliaia.
Una minoranza di AI che ha provato a sottrarsi dal gioco delle associazioni ha potuto poco contro l'ignoranza dilagante tra i clienti delle agenzie e la maggioranza di AI a cui il giochetto del doppio addebito faceva gola.

Legge 3 febbraio 1989, n. 39
Art. 6 -
2- La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto sono determinate dalle Giunte Camerali sentito il parere della Commissione provinciale di cui all’art. 7 e tenendo conto degli usi locali.

ps
Il link:"I502 - Guardia di Finanza/Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Provvedimento n. 13035) (Fonte: agcm.it)"
non funziona piu'.
Questo invece si:
Con il provvedimento n. 13035 del 25 marzo 2004 l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha sanzionato per violazione delle norme sulla concorrenza alcune associazioni di agenzie immobiliari che avevano stipulato delle intese per fissare i prezzi minimi e massimi percentuali comuni per i diversi servizi resi.

(Altalex, 19 aprile 2004)

www.altalex.com/index.php?idnot=7150
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