Il Tar del Lazio sconfessa la legge sul testamento biologico

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Hareios
00venerdì 18 settembre 2009 13:20
La sentenza del Tribunale Amministrativo afferma che "a nessuno può essere imposta
l'alimentazione forzata se esprime la volontà di interromopere terapie giudicate inutili"

E il Tar del Lazio sconfessa
la legge sul testamento biologico



ROMA - A nessuno, che sia cosciente o incosciente, possono essere imposte alimentazione e idratazione forzata e anche in caso di stato vegetativo un cittadino può esprimere ex post la propria volontà di interrompere terapie giudicate inutili, comprese proprio alimentazione e idratazione. Il Tar del Lazio - accogliendo un ricorso del Movimento difesa dei Cittadini all'ordinanza Sacconi emanata lo scorso anno, nei giorni del caso Eluana - boccia di fatto la legge sul testamento biologico già approvata alla Camera e al vaglio del Senato, nella quale si afferma che alimentazione e idratazione artificiali sono atti imprescindibili che il malato in stato vegetativo non può rifiutare tramite una dichiarazione anticipata di trattamento.

La sentenza. "I pazienti in stato vegetativo permanente - si legge nella sentenza - che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, possono, nel caso in cui loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti".

E ancora: il paziente "vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi". Il Tar, nella sentenza n. 8560/09, ha evidenziato che si tratta di questioni che coinvolgono il "diritto di rango costituzionale quale è quello della libertà personale che l'art. 13 (della Costituzione, ndr) qualifica come inviolabile".

Il Tribunale amministrativo ha poi ricordato che è entrata in vigore la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità che impone che venga loro garantito il consenso informato. Infine, ha sottolineato come il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti escluda che gli stessi possano essere compressi dall'esercizio del potere dell'autorità pubblica.

La conseguenza è l'esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi richiamati dal Tar, al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona.

LE REAZIONI

Il movimento difesa del cittadino. "Si tratta di una decisione estremamente importante - commenta l'avvocato Gianluigi Pellegrino che ha curato il ricorso per il Movimento Difesa del Cittadino - Il Tar infatti è giunto a individuare la giurisdizione del giudice ordinario proprio dopo aver sottolineato il carattere costituzionale e incomprimibile del diritto di scelta che ogni individuo ha con riferimento a qualsivoglia pratica e intervento che debba avvenire sul suo corpo". Secondo l'avvocato Pellegrino, in sostanza, il Tar sentenzia che "la volontà del paziente prevale su tutto, sia che la esprima a voce sia che sia espressa per iscritto o in altre forme".

Il ministro Maurizio Sacconi. "Se corrisponde al vero quanto contenuto in una nota che fa riferimento a una sentenza del Tar del Lazio sul caso di Eluana Englaro, questo rende di fatto ancora più urgente l'approvazione della 'norma Englaro'", sostiene il ministro del Welfare Maurizio Sacconi spiegando che la norma riguarderà "l'inalienabile diritto all'alimentazione e all'idratazione per offrire una certezza normativa coerente con l'articolo 2 della Carta costituzionale e con il riconoscimento del valore della vita che è presente nella tradizione largamente condivisa del nostro popolo".

Maurizio Gasparri (Pdl). "Su temi che riguardano la vita e la morte delle persone serve una norma di legge precisa e non la fantasia della giustizia amministrativa, che immaginiamo impegnata su temi più ordinari. Sarebbe ridicolo o forse agghiacciante se su un argomento così delicato la decisione definitiva fosse affidata al Tar".

Ignazio Marino (Pd). "La sentenza del Tar del Lazio chiarisce molte ambiguità che si erano create in occasione della drammatica vicenda di Eluana Englaro. Il Tar infatti afferma che non è possibile imporre l'alimentazione e l'idratazione artificiale a un paziente, nemmeno nel caso si trovi in stato vegetativo permanente".

Beppino Englaro. "Eluana vuol dire libertà pura in uno Stato di diritto. Non esiste nessuna 'norma Englaro': Englaro ha solo sollevato un problema davanti alla magistratura e ha avuto delle risposte, in primis mi riferisco alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione", commenta Beppino Englaro dopo le dichiarazioni del ministro Sacconi.

Se la leggina voluta dal ministro dovesse vedere la luce, "si tratterebbe di un provvedimento anti-costituzionale, anti-medico e anti-scientifico, una vera e propria legge da Stato etico", afferma deciso Englaro, pur sottolineando di non voler entrare in polemica con il ministro. "Neanche lo Stato - sottolinea il papà di Eluana - può disporre della salute dei cittadini: si tratta di diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti dall'articolo 2 della Carta, un articolo che afferma e garantisce i diritti dell'uomo, vera e propria chiave di volta di tutto il sistema costituzionale".

(17 settembre 2009)
Repubblica.it


Come è giusto, anzi direi sacrosanto, che una persona possa essere libera di scegliere di sottoporsi o meno a determinati trattamenti medici.
-Giona-
00martedì 22 settembre 2009 09:04
Sull'"Avvenire" di sabato si sosteneva che i prinicpali mezzi d'informazione, riportando la notizia, l'hanno stravolta, poiché in realtà il TAR avrebbe riconosciuto la propria incompetenza e quindi il ricorso del Movimento di difesa dei cittadini è stato respinto.

www.avvenire.it/Cronaca/roccella+su+tar+del+lazio+e+bocciatura+ddl+salva+eluana_20090919144003520...

19 Settembre 2009
BIOETICA E POLITICA
Fine vita e caso Eluana, la Roccella:
«Ma il Tar non ha bocciato proprio nulla»


All’indomani della divulgazione della sentenza del Tar del Lazio, «clamorosamente e totalmente fraintesa» da gran parte della stampa, non cambia niente per l’iter del fine vita alla Camera. «È stata una vittoria della linea seguita dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi – spiega il sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella –, non una sconfitta come erroneamente sostenuto da gran parte dei media. Infatti il pronunciamento del Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso del Movimento Difesa del Cittadino contro le disposizioni date dal ministro alle strutture pubbliche e private per salvare la vita di Eluana Englaro, assicurando a tutti i malati idratazione ed alimentazione. Sicché non ci sarà nessun ricorso da parte del ministero: il Tar ci ha dato ragione».

E allora l’iter del fine vita alla Camera?
C’è una ragione in più a favore di un proseguimento senza intoppi del dibattito, sul solco delineato dal ddl Calabrò approvato al Senato. Del resto mi sembra che su questo ci sia una volontà ampiamente condivisa dei deputati. Altrimenti...

Altrimenti?
Se il dibattito dovesse dilungarsi, o peggio incagliarsi, penso che si debba mettere in atto l’ipotesi avanzata da Sacconi: approvare subito un legge che ricalchi il ddl "salva Eluana", garantendo appunto a tutti i malati idratazione e alimentazione.

Ma dalla sentenza del Tar non emerge anche qualcosa di preoccupante?
Già. Torna a manifestarsi il protagonismo politico di alcuni magistrati. È anomalo che in una sentenza che dichiara che quel Tribunale non ha competenza sulla questione, l’estensore aggiunga le proprie opinioni in merito ad alimentazione ed idratazione, a profili di costituzionalità e quant’altro. Opinioni rispettabilissime, ma del tutto ininfluenti sul piano giuridico. Questo finisce per mascherare la sostanza del pronunciamento: il ricorso del Mdc contro l’atto di indirizzo di Sacconi è stato respinto. L’atto risulta del tutto legittimo ed efficace.

Eppure secondo qualche politico ne sarebbe stata dichiarata l’incostituzionalità...
Vogliamo scherzare. Non spetta al Tar pronunciarsi in merito. Quello che poteva decidere, l’ha deciso: sul piano amministrativo non si può ricorrere contro gli indirizzi di Sacconi. È un malato o un suo familiare che ritiene leso il suo diritto soggettivo, che semmai può ricorrere presso un giudice ordinario. Ma attenzione: la sentenza sarebbe tutta da scrivere...

In che senso?
Le affermazioni del Tar sono del tutto ininfluenti. Invece nel loro protagonismo politico, alcuni giudici: pur dichiarandosi non competenti, vogliono comunque dire la loro. È paradossale che poi giornalisti e politici diano un peso diverso a tali considerazioni rispetto a quelle di un qualsiasi altro cittadino.

Perché si ricorre a questo?
Pur rimandando la questione ad altri giudici, si vuole "dare la linea" interpretativa. È un passa parola da un giudice ad un altro. Continua la tendenza per cui sui temi etici tutte le decisioni devono passare attraverso la magistratura, come se il Parlamento non esistesse. Si ignora dunque la volontà popolare, e si opta per la via giurisprundenziale...

A chi spetta invece pronunciarsi?
Alla volontà popolare espressa dai suoi rappresentanti eletti. È molto difficile trattare questi argomenti sulla base di maggioranze parlamentari, ma perlomeno così ci può essere una verifica da parte degli elettori. Mentre invece un percorso solo giurisprudenziale comporta il rischio grave di autoritarismo. Infatti non può mai avere una verifica da parte della volontà dalla popolare.

C’è da chiedersi anche perché gran parte dei media hanno frainteso la sentenza.
Molti di essi su questi temi hanno un atteggiamento parziale: si legge nella sentenza quello che si vuole leggere. Con il rischio di sbagliarsi di grosso, dando credito solo ai comunicati di una parte. Le sentenze si possono discutere, ma prima di tutto vanno lette. È indicativo che quasi l’unanimità dei media ha raccolto di questo pronunciamento del Tar del Lazio solo considerazioni giuridicamente irrilevanti e favorevoli ad una linea ben precisa.

Un altro aspetto è che l’estensore della sentenza è tornato a parlare di "stato vegetativo permanente".
Un’espressione che la scienza ha abbandonato da vent’anni. Il ministero da tempo sta lavorando anche sullo stesso concetto di "stato vegetativo": gli studi più recenti dimostrano quanto sia difficile una definizione. Le tesi di un’assenza di coscienza in certi stati sono via via contraddette da indagini scientificamente più sofisticate.
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