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Socialdemoc®atico
00martedì 20 maggio 2008 11:07
Non ci ha messo molto, tra sorrisetti, scambi di pacche sulle spalle, mani cordialmente strette ......

ECCO IL PRIMO PROVVEDIMENTO AD PERSONAM .......

E spunta una norma per sospendere i processi in corso

L'attacco di Di Pietro «L'avevo detto che di lui non ci si può fidare. Berlusconi pensa agli affari suoi»

ROMA — La norma è inserita nel decreto legge, dunque entrerà in vigore subito dopo l'approvazione da parte del consiglio dei ministri di domani. Concede la possibilità a chi è imputato per reati commessi prima del 31 dicembre di 2001 di chiedere la sospensione del dibattimento per due mesi in modo da valutare se accedere al patteggiamento. Quanto basta perché si torni a parlare di legge «ad personam». Del beneficio potrà usufruire infatti anche il premier Silvio Berlusconi, sotto processo a Milano per corruzione in atti giudiziari dell'avvocato David Mills.

Insorge il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro: «L'avevo detto che di lui non ci si poteva fidare, io lo so che stringe la mano all'opposizione e intanto pensa agli affari suoi. Berlusconi predica i morti e frega i vivi, con lui non ci sono accordi da fare. Con due mesi di sospensione chissà che si inventa per non arrivare alla sentenza».

Quando la bozza di decreto ha cominciato a circolare, numerosi giuristi si sono interrogati sui motivi che avevano spinto il governo ad inserire la nuova norma nel provvedimento che sarà esaminato dall'esecutivo durante la riunione fissata a Napoli. In tutto tredici righe messe alla fine dell'articolo 2, quello che modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale.

«Relativamente ai procedimenti per fatti di reato compiuti fino al 31 dicembre 2001 — è scritto — l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, possono formulare la richiesta si applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche nei processi penali in fase di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1 del codice di procedura penale, e anche quando tale richiesta sia stata già presentata, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la richiesta sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisce mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato o del difensore, il dibattimento è sospeso per un termine di sessanta giorni per valutare l'opportunità della richiesta. Durante il periodo di sospensione, restano sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare».

Anche dal Quirinale sarebbero state espresse perplessità. Sembra che i tempi di sospensione fossero inizialmente più ampi e che proprio dal Colle sia arrivato l'invito a una riduzione, in modo che potesse essere poi il Parlamento — in sede di conversione in legge — a stabilire la durata del periodo. Dopo l'eventuale approvazione da parte del governo, sarà comunque il capo dello Stato a valutare se sussistano gli estremi di necessità e urgenza tali da giustificarne l'inserimento nel decreto legge che si occupa di immigrazione e sicurezza.


Fiorenza Sarzanini
20 maggio 2008

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