GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NELL’HIV

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Adminsierone
00sabato 29 maggio 2010 14:05
Inquadramento generale


Il tema del lavoro e dei possibili ‘benefici’ che le persone con HIV/AIDS possono richiedere è molto attuale e molte domande sui forum di internet riguardano proprio questo argomento. Spesso, purtroppo, l’attualità deriva da oggettive discriminazioni. E’ tuttavia necessario partire da alcune importanti premesse.


Nel nostro paese non esiste una normativa specifica per le persone con HIV/AIDS che possa facilmente farle godere o usufruire di “diritti specifici” nella società civile. Lo stesso linguaggio utilizzato dalle differenti normative ne è a testimonianza:‘malati’,‘invalidi’. Sostanzialmente si cerca di fare rientrare la situazione patologica dell’AIDS in macro-categorie che certamente hanno importanti intersezioni con il mondo stesso dell’AIDS, tuttavia, a guardar bene, questo orientamento svilisce, riduce e non riconosce la problematica stessa.


Come ampiamente descritto in un'altra sezione di questo portale (vedi Società, Persone & HIV – Mondo del Lavoro), la patologia è considerata, nel mondo del lavoro, una patologia cronica soggetta, eventualmente, a vari tipi di agevolazioni. Altro quadro normativo di riferimento è quello delle disabilità. Non torneremo, dunque, su questo tema, se non per rafforzare il messaggio riportato da molte persone con HIV/AIDS ossia che le “visite” nelle commissioni per accertare il grado di invalidà, che dà eventualmente diritto ad un collocamento mirato, sono visite lacunose, superficiali, condotte da persone che non conoscono la materia AIDS se non attraverso “tabelle ministeriali”. Si pensi, ad esempio, al caso tipicamente italiano, e difficilmente riconosciuto da queste commissioni, di persone diagnosticate in condizione di AIDS (oltre il 60% delle nuove diagnosi nel 2008 - dati dell’Istituto Superiore di Sanità): ovviamente spesso è necessaria un’ospedalizzazione oppure percorsi di ‘day hospital’ intensi. Quello che, invece, spesso compie la persona in AIDS è comunque nascondere il fatto alla micro-società che gli è attorno (ambiente lavorativo, sociale, talvolta alla famiglia, ecc…), per poi sì curarsi, ma quasi nella clandestinità e riprendere il prima possibile la vita normale (compreso quella lavorativa). La persona con HIV/AIDS, ovviamente per paura di discriminazione, evita spesso quasi tutti i percorsi di aiuto, se non quelli indispensabili e di emergenza. Questo anche perché sarebbe costretta a imbattersi in una serie di meandri burocratici kafkiani spesso ad esito negativo. Quindi si pensa all’essenziale: esenzione ticket, permessi da lavoro per i più bizzarri motivi, ecc…. E’ anche vero che, prendere coscienza della patologia nel suo complesso non è semplice e immediato, e quindi la “voglia umana” a volerne rifuggire, cercando di instaurare il più velocemente possibile “un percorso di normalità” è comprensibile. Tuttavia occorre dire che vi sono “diritti esigibili” e bisognerebbe abituarsi a esigerli: ecco perché sarebbe opportuno che la persona con HIV/AIDS si rivolgesse anche alle associazioni sindacali che certamente possono orientare e aiutare.


Altro elemento che fa comprendere come l’inquadramento della patologia in macro-aree differenti, seppur sensato, è oggettivamente insufficiente, è il diritto alla privacy. Nessuno avrebbe problema sul posto di lavoro a dire, per esempio: ”Sono diabetico”. Molti (se non tutti) avrebbero invece un serio problema nel dire: ”Sono sieropositivo”. Appare ovvio come il problema della tutela della privacy, per ovvia paura di essere discriminati, è forte. A tal proposito vi sono altre sezioni sempre del contenitore “Società, Persone & HIV” che fanno ben comprendere, oltre alle tematiche trattate, anche l’assurdità dell’assunto che l’AIDS è una “patologia come le altre”.


Quello che manca, dal punto di vista legislativo, e che non sarebbe tecnicamente complesso da realizzare, è un decreto ministeriale che, prendendo atto delle normative vigenti, armonizzasse una serie di leggi, decreti già esistenti non specifici, e li caratterizzasse per la particolare situazione che è l’AIDS, riconoscendo la persona con HIV/AIDS come ‘soggetto debole’. Per fare questo, occorre una precisa volontà politica che tenga conto delle istanze in materia delle associazioni sindacali e delle associazioni dei pazienti.


Si comprende bene, inoltre, come sia complesso, per il singolo, agire, e come spesso si chieda aiuto alle associazioni: l’AIDS è una patologia che, seppur con l’aiuto dei farmaci sia in generale ‘controllabile’, rimane fortemente invalidante: essa obbliga, prima o poi, a doversi confrontare con qualunque aspetto della vita: la famiglia, il lavoro, la relazione affettiva, la società, la burocrazia, la libertà di viaggiare, ecc. .


In conclusione di premessa, le persone con HIV/AIDS possono usufruire di benefici fiscali e/o economici secondo l’assunto generale bidirezionale che “contrattare welfare” significa anche “contrattare reddito”, tuttavia inquadrandosi, per quanto possibile, in una condizione lavorativa descritta in altra sezione. Non è dunque appropriato, almeno per ora, parlare specificatamente di “ammortizzatori sociali nell’HIV e nell’AIDS”, se non come possibile, e purtroppo oggigiorno molto pragmatica, intersezione tra le macro-categorie “disabilità” e “mercato del lavoro”. In quest’ottica, vale dunque la pena di descriverli dettagliatamente, con lo spirito di sensibilizzare l’utenza sul concetto che la persona con HIV/AIDS può trovarsi, ovviamente, nelle più disparate situazioni lavorative.


Gli ammortizzatori sociali


Sono un complesso di misure e prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nella condizione di disoccupati o sospesi dal lavoro.


Indennità ordinaria di disoccupazione


L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prevede una tutela per tutti i lavoratori dipendenti che, non avendo la garanzia della stabilità d’impiego, possono, rimanere privi di lavoro con la perdita della relativa retribuzione.


Dal 1 gennaio 1999 il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, e con requisiti ridotti è riconosciuta solo in caso di licenziamento. Spetta a chi si dimette volontariamente solo quando le dimissioni avvengono durante il periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del figlio o derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, mobbing ecc.).


Dal 17 marzo 2005, l’indennità ordinaria di disoccupazione, spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori o dal datore di lavoro. 


La domanda di disoccupazione va presentata entro il 68° giorno successivo alla data di sospensione o di licenziamento.


E' indispensabile presentare contestualmente al centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.


L’indennità decorre dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi sette giorni o dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.


Soggetti aventi diritto


- Tutte le persone che prestino lavoro retribuito dipendente, senza garanzia di stabilità di impiego, con esclusione:
- del personale pubblico di ruolo;
- di lavoratori autonomi;
- di lavoratori dipendenti con la qualifica di apprendista;
- di lavoratori autonomi;
- di lavoratori parasubordinati;
- dei soci lavoratori di cooperative la cui retribuzione è costituita solo dalla partecipazione degli utili;
- degli artisti iscritti al gruppo A del fondo ENPALS.

Durata (dal 01/01/2008)
- 8 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni;
- 12 mesi per i lavoratori con età superiore a 50 anni.

Misura
La misura dell’indennità è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, per il 7° e 8° mesi al 50% e per i successivi è al 40%. 
Requisiti per il diritto sono:
52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione;
2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 2008, la rivalutazione degli importi massimi dei trattamenti è determinata nella misura del 100% dell’aumento dell’indice ISTAT derivante dall’aumento dei prezzi al consumo.



Indennità di disoccupazione agricola


Ordinaria - La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità. Requisiti:
- anzianità assicurativa che può essere perfezionata o mediante l’iscrizione negli elenchi anagrafici per almeno due anni consecutivi oppure un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l’anno nel quale viene richiesta l’indennità coperto da contribuzione per la disoccupazione;
- iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene richiesta l’indennità;
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda;
- almeno 78 giorni di lavoro nell’anno a cui si riferisce la richiesta (requisiti ridotti).

Speciale - La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità.

Requisiti:
- anzianità assicurativa per almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (almeno 102 contributi giornalieri nel biennio);
- lavoro a tempo determinato nell’anno cui si riferisce la domanda;
- almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure iscritto negli elenchi anagrafici nell’anno cui si riferisce la richiesta per un numero di giornate lavorative da 101 a 150.

Dal 1 gennaio 2008, dalle domande che si presenteranno nel 2009, vengono superati i trattamenti ordinari e speciali per adottare un unico trattamento pari al 40% della retribuzione. Viene corrisposta per il numero delle giornate iscritte negli elenchi anagrafici e comunque per un numero massimo di giornate pari a 182 l’anno. Vengono valutati anche i periodi di lavoro svolti in settori non agricoli a condizione che vi sia la prevalenza di lavoro nel settore agricolo.



Disoccupazione con requisiti ridotti


Dal 1988 (legge 20.5.88 n.160) hanno diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti comuni (anche agricoli), gli insegnanti non di ruolo, i dipendenti a tempo determinato dell’ente poste, i lavoratori a domicilio, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori domestici, gli apprendisti purché facciano valere:
- 2 anni di anzianità assicurativa (almeno un contributo con assicurazione per la disoccupazione versato due anni prima dell'evento di disoccupazione);
- almeno 78 giornate di lavoro retribuito nell'anno solare precedente la domanda (compresi i periodi di ferie, maternità e malattia purché inseriti in un periodo lavorativo).

Presentazione della domanda - Pena la decadenza dal diritto, la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state accumulate almeno le 78 giornate di lavoro.
La durata e misura delle giornate indennizzabili
(dal 01/01/2008) spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente la richiesta e nel limite massimo di 180 giornate. 
La misura del trattamento è del 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e del 40% dei successivi giorni.


Trattamento speciale per l'edilizia


Ne esistono tre tipologie
1) Requisiti: licenziamento per cessazione dell’attività o per ultimazione del cantiere o per riduzione di personale. Il lavoratore per aver diritto all’indennità deve avere nel biennio precedente la data di cessazione almeno 43 contributi settimanali versati per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia, e l’iscrizione al centro per l’impiego. La domanda si può presentare entro due anni dalla data del licenziamento.
2) Requisiti: licenziamento da aziende operanti nelle aree in cui sia accertata la sussistenza di uno stato di grave crisi occupazionale e lo stato di avanzamento dei lavori sia superiore al settanta percento.
Il lavoratore per aver diritto all’indennità deve essere stato occupato per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi. La domanda va inoltrata entro due anni dalla data del licenziamento.
3) Requisiti: licenziamento da aziende edili che abbiamo attuato un programma di trattamento straordinario di cassa integrazione per crisi aziendale, per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 
Il lavoratore deve avere un’anzianità aziendale di almeno trentasei mesi di cui ventiquattro dei quali effettuati presso l’azienda che abbia attuato il programma di trattamento salariale.
La domanda si può presentare entro due anni dalla data licenziamento.


La mobilità


Ne possono beneficiare operai, impiegati, quadri, soci lavoratori e lavoratori a domicilio e spetta a seguito di:
- licenziamento per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività;
- licenziamento a seguito di un periodo di cassa integrazione straordinaria e le imprese prevedono di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi.

La procedura non si applica alle eccedenze di personale determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, e‚ per i lavoratori assunti con contratto a termine. Inoltre non si applica ai datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni sindacali, politiche, di volontariato, gli enti senza fini di lucro.


Requisiti
- Iscrizione nelle liste di mobilità compilate dai centri per l’impiego.
- Anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi.
- Far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività e infortuni.


Durata
Mobilità ordinaria
- E’ determinata in base all’età dei lavoratori al momento del licenziamento e all’ubicazione dell’unità produttiva di appartenenza, spetta per un periodo di 12 mesi elevato a 24 mesi per chi ha da 40 a 50 anni e a 36 mesi per chi ha più di 50 anni. 
Per i lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle zone del mezzogiorno, in relazione all’età dei lavoratori, spetta per 24 mesi, per 36 mesi e per 48 mesi.
Generalmente l’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità aziendale.
Mobilità lunga
- Può avere una durata superiore, in quanto la stessa dovrebbe accompagnare il lavoratore fino alla data di maturazione di diritto al pensionamento.
Mobilità prorogata
- Disposizioni di legge prevedono la possibilità di prorogare il pagamento dell’indennità di mobilità oltre la durata ordinaria.
Misura
E’ determinata con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, o che comunque sarebbe spettato ed è pari al:
- 100% della misura della CIGS per i primi 12 mesi
- all’80% dal tredicesimo mese in poi.

Il trattamento non può superare i massimali stabiliti anno per anno, dal 1 gennaio 2008 la rivalutazione dei massimali è determinata nella misura del 100% dell’aumento dell’indice ISTAT. La domanda per la concessione della prestazione va inoltrata entro il 68° giorno dalla data del licenziamento. I lavoratori sono iscritti nella lista di mobilità dal giorno successivo a quello del licenziamento e permane per tutto il periodo di percezione dell'indennità. L’iscrizione nella lista dovrebbe determinare una più agevole collocazione lavorativa.



Lavori socialmente utili


Con il decreto legislativo (1° dicembre 1997, n.468) la disciplina dei lavori socialmente utili viene modificata.
Infatti, la nuova normativa abroga le disposizioni precedenti in contrasto con il decreto, in particolare quelle contenute nel (decreto legge 1° ottobre 1996 n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608) e regola organicamente la materia relativa ai lavori socialmente utili, con l’individuazione dei settori e gli ambiti d'intervento, con le categorie dei lavoratori che possono essere utilizzate nei progetti di lavori socialmente utili (Lsu), nonché dei criteri d'assegnazione degli stessi ai vari progetti e il relativo trattamento economico.
Inoltre sono fissati criteri d'armonizzazione dei trattamenti previdenziali per i vari soggetti impegnati e per la formazione delle diverse società miste per le quali si fissano gli incentivi da erogare dopo la conclusione dei periodi di attività svolta. 
In questa sede tralasciamo le tematiche prettamente sindacali relative agli ambiti della contrattazione con le controparti pubbliche. Queste le tipologie dei lavori socialmente utili, che possono essere proposti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica, dalle cooperative sociali e loro consorzi, da altri soggetti identificati con decreto ministeriale:
- lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione (durata 12 mesi, rinnovabile per altri 12);
- lavori rivolto al tirocinio formativo in settori formativi (durata 12 mesi);
- lavori di carattere straordinario (durata 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi);
- lavori rivolti esclusivamente a soggetti titolari di trattamenti previdenziali.

Soggetti utilizzabili
- Ai fini della realizzazione dei progetti per lavori socialmente utili, tranne quelli rivolti esclusivamente a soggetti fruitori di trattamenti previdenziale, dai quali sono esclusi i soggetti diversi, possono essere utilizzati:
- lavoratori in cerca di prima occupazione;
- disoccupati iscritti da oltre due anni nelle liste di collocamento;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non hanno indennità economica;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percettori della relativa indennità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
- lavoratori, sospesi a zero ore, che fruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs);
- lavoratori espressamente individuati a seguito di accordi per la gestione di esuberi da crisi aziendale o di area;
- categorie di lavoratori individuati dalla Commissione regionale per l’impiego, anche per riferimento ad aree territoriali;
- detenuti ammessi al lavoro esterno.

I titolari di trattamento previdenziale che, senza un giustificato motivo, rifiutino l’assegnazione ai Lsu sono cancellati dalle liste di mobilità e perdono la relativa indennità economica con un provvedimento del responsabile della sezione circoscrizionale per l’impiego.
Contro il provvedimento di decadenza e cancellazione si può ricorrere entro 30 giorni alla Direzione regionale del lavoro che ha tempo, invece, 20 giorni per decidere.
Il rifiuto all’assegnazione ai lavori socialmente utili viene considerato giustificato quando l’attività cui si è chiamati si svolge in un luogo distante oltre 50 chilometri da quello di residenza. 
Anche la partecipazione ad attività di formazione è considerato un motivo giustificativo per il rifiuto ad accettare i Lsu.
Qualora il lavoratore non partecipi con regolarità all’attività o non rispetti le condizioni impartite si determina la decadenza dal trattamento economico e la cancellazione dalle liste di mobilità nonché, per chi non usufruisce di trattamenti previdenziali, la cessazione dalla partecipazione ai Lsu. 
In questa situazione i soggetti promotori possono chiedere la sostituzione dei lavoratori sospesi, per la durata residua del programma di attività.

Viene ribadito che l’impegno nei lavori socialmente utili non costituisce l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di conseguenza non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e di mobilità.
I lavoratori utilizzati che percepiscono trattamenti previdenziali verranno impegnati per un orario determinato dalla proporzione tra l’entità del trattamento percepito e la retribuzione iniziale prevista per i dipendenti dell’azienda promotrice considerato al netto delle trattenute previdenziali, comunque per un minimo d 20 ore settimanali e con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per tutte le ore eccedenti l’orario stardand, sarà corrisposta un’integrazione a carico dell’ente utilizzatore sulla base della retribuzione iniziale al netto dei lavoratori dipendenti che svolgono attività analoghe.
Ai lavoratori che non percepiscono nessun trattamento previdenziale è corrisposto un assegno mensile, rivalutato nella misura dell’80% degli indici ISTAT, erogato dall’Inps, secondo la segnalazione delle presenze fornite dall’ente utilizzatore; anche per loro, l’orario settimanale è di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e nel caso di impegno lavorativo superiore è dovuta l’integrazione a carico dell’ente utilizzatore.


L’assegno è incompatibile con i trattamenti di pensione diretta dell’AGO del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con il pensionamento anticipato.


I titolari di assegno o pensione di invalidità chiamati a svolgere lavori socialmente utili possono optare per il sussidio, nel qual caso verrà sospeso il trattamento di invalidità. 
Anche chi percepisce l’indennità di disoccupazione, se chiamati per i Lsu, possono optare per il relativo assegno e viene loro riservato lo stesso trattamento previsto per i titolari delle altre prestazioni previdenziali (Cigs e mobilità).
Naturalmente l’attività nei lavori socialmente utili non è compatibile con il lavoro subordinato a tempo pieno e con il lavoro a part-time a tempo indeterminato, e con il lavoro autonomo al di sopra dei limiti anzidetti. Anche nel caso di compatibilità dei Lsu con il lavoro parziale o autonomo, l’Ente promotore valuterà la possibilità di potere svolgere le due attività, assicurando che non si verifichi pregiudizio nei confronti del programma.


Assicurazione Inail 
- I lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili devono essere assicurati presso l’Inail contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.
In caso di infortunio o di malattia professionale il lavoratore ha diritto all’assegno per le giornate non indennizzate dall’Inail e, alla fine dell’inabilità temporanea, può riprendere l’attività.
Mantenimento della iscrizione nelle liste di mobilità
- Questi soggetti mantengono l’iscrizione nelle liste di mobilità, senza l’approvazione delle Commissioni regionali per l’impiego, e:
- l’utilizzo nei Lsu costituisce per questi lavoratori titolo di preferenza nei concorsi pubblici quando è richiesta la stessa professionalità per la quale sono stati adibiti ai lavori socialmente utili;
- gli enti pubblici che li abbiano utilizzati per la realizzazione di progetti devono destinare il 30% dei posti al loro avviamento e selezione.


Trattamento fiscale
- Con la modifica apportata all’articolo 47 (del TUIR dal decreto legislativo n. 314/97), tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rientrano anche quelli derivanti dai lavori socialmente utili. A seguito della modifica della normativa dal 1° gennaio 1998 i compensi percepiti a seguito di Lsu diventano quindi imponibile ai fini fiscali con le relative detrazioni d’imposta per lavoro dipendente; anche per tali redditi l’Inps svolge la funzione di sostituto di imposta.



La cassa integrazione guadagni


La cassa integrazione guadagni è un ammortizzatore sociale attraverso il quale il lavoratore è sospeso o lavorante ad orario ridotto a causa di riduzione dell’attività dell’impresa derivante da reali difficoltà produttive, percepisce integrazione alla retribuzione.
Integrazione salariale ordinaria
E' prevista in presenza di sospensioni o riduzioni di attività per eventi temporanei e contingenti non imputabili all’impresa o ai lavoratori ovvero da crisi temporanee di mercato.
Settori: industria, cooperative di produzione, edilizia, agricoltura.
Lavoratori beneficiari: operai, intermedi ed equiparati, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori assunti con contratto di formazione, operai addetti a lavori stagionali, lavoratori apprendisti il cui rapporto di lavoro si sia trasformato a tempo indeterminato.
Durata: fino ad un massimo di 13 settimane consecutive prorogabili eccezionalmente fino ad un massimo di 52 settimane.
Misura: l'80% dell'ultima retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT, dal 1 gennaio 2008 la rivalutazione è determinata nella misura del 100%.
Per retribuzione si intende tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde, con carattere di continuità ed obbligatorietà, al lavoratore in denaro e in natura al lordo delle ritenute.


Integrazione salariale straordinaria


E’ un intervento previsto nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale, fallimento, liquidazione coatta amministrativa. Settori: industria, edilizia, commercio, turismo, spedizione e trasporto. 
Le imprese industriali, artigiane, vigilanza appaltatrici di servizi di pulizia, anche cooperative, operanti presso aziende in crisi che abbiano occupato, nel semestre precedente la domanda, più di 15 dipendenti.; le aziende del Commercio, turismo, spedizioni e trasporto con oltre 50 dipendenti.
Lavoratori beneficiari: operai, intermedi, impiegati e quadri.
Durata: 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. Spesso intervengono disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che modificano i limiti temporali.
Misura: l'80% dell'ultima retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento non può superare i massimali stabiliti anno per anno, dal 1 gennaio 2008 la rivalutazione dei massimali è determinata nella misura del 100% dell’aumento dell’indice ISTAT.


Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario.
CIGS-Rotazione - Tra i lavoratori da collocare in CIGS che esplicano le medesime mansioni, nella stessa unità produttiva, deve essere effettuata la rotazione secondo i criteri tra azienda RSU e Sindacato Territoriale.
La mancata attuazione della rotazione comporta una penalità per l'azienda.



Fonti e Ringraziamento
INCA – Istituto Confederale nazionale di Assistenza
Ringrazio per le conversazioni in materia:
- Salvatore Marra, CGIL - Ufficio Nuovi Diritti di Roma e Lazio;
- Sandro Mattioli – Responsabile Salute Arcigay il Cassero.
- NADIR ONLUS

www.biaids.it/Document2.aspx?data=TAQYrbFUI5xrsFl8nwBS7A%3d%3d&title=Persone%2...
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