EMPLAS

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
curioso
00domenica 14 maggio 2006 22:38
vorrei volgere all'attenzione del forum
il guaio EMPALS....
possibile che in tutta italia formazioni dilettantistiche possono esibirsi liberamente,ovvero senza pagare tasse!!! mentre a Cassino e dintorni no?!?!
La Siae di Cassino impone ai locali un certificato di agibilità che in realtà, se non si viene pagati, non serve!

Questa per me è "camorra", anche perchè parlando con gestori
di locali, questi sono intimoriti dall'idea di affrontare una battaglia, per far valere il regolamento EMPALS stesso...!!!
[SM=g27826]
+8biT+
00lunedì 15 maggio 2006 10:17
benvenuto nel mondo reale!
sei in italia e non è uno scherzo...
comunque ci sarebbero discussioni lunghissime sulla siae sull'empals che farebbero vergognare anche moggi & co.

attraverso google ho trovato quanto segue:


Con questo scritto intendo spiegare come usufruire di trucchetti per potersi tutelare da multe salate.

In questo periodo la confusione regna sovrana e le numerose cooperative appena nate non fanno altro che complicare la situazione diffondendo notizie e consigli non sempre corretti.

...COSE' L'AGIBILITA' EMPALS....

L'agibilità non è soltanto il versamento dei contributi ENPALS ma è l'insieme delle operazioni che un datore di lavoro deve svolgere per consentire il regolare svolgimento della prestazione lavorativa.

Innanzi tutto il datore di lavoro assume il lavoratore con un contratto a tempo determinato.

In dettaglio sono da regolarizzare le seguenti posizioni:

ENPALS - che riguarda la pensione del lavoratore dello spettacolo

INPS - che copre la maternità, la disoccupazione etc

INAIL - per gli infortuni sul lavoro

Inoltre ogni lavoratore DEVE essere iscritto alle liste del collocamento dello spettacolo. In alcune città esistono uffici specifici, mentre in altre è possibile iscriversi alle liste dello spettacolo nei comuni uffici di collocamento.

Da chiarire è che un artista, un lavoratore dello spettacolo NON PUÒ ottenere il proprio certificato di agibilità da solo ma sarà il suo datore di lavoro,anche se temporaneo, a provvedere. Il datore di lavoro può essere la compagnia o il gruppo musicale al quale appartiene, sempre se costituiti in associazione o società o cooperativa, oppure l'agenzia che lo ingaggia o ancora l'organizzatore dello spettacolo cui partecipa. E sarà il datore di lavoro stesso, come SOSTITUTO D'IMPOSTA che provvederà al versamento delle ritenute d'acconto relative alle diverse prestazioni effettuate dai lavoratori.

La comunicazione di un rapporto di lavoro deve essere fatta a tutti gli enti sopraccitati. E' quindi necessario che il datore di lavoro abbia una propria posizione in ciascuno di essi e possa quindi inserirvi il lavoratore.

Nella fattispecie la comunicazione all'INAIL deve essere contestuale, o meglio preventiva, mentre per l'ENPALS è possibile regolarizzare l'inserimento entro 5 gg dalla data della prestazione.

Riassumendo: l'agenzia di spettacolo xy contatta una formazione musicale di 5 elementi per un concerto da tenersi in una serata. Comunica ai diversi enti i dati dei lavoratori inserendoli nella propria agibilità, che può avere la durata da 1 a sei mesi, a volte anche 1 anno. (Alla scadenza l'agibilità può essere rinnovata ma ciò non accade automaticamente). Con questo inserimento l'agenzia ottiene un certificato di agibilità che unito al proprio, che ne attesta la validità, compongono la documentazione necessaria da presentare all'organizzatore dell'evento e alla SIAE

...MA LA SIAE COSA CENTRA CON L'ENPALS...

A seguito della convenzione con l'ENPALS la SIAE si è fatta carico di supportare l'ente previdenziale per alcune parti burocratiche, come ad esempio le iscrizioni e la consegna dei libretti.

Inoltre ha assunto la specifica funzione di CONTROLLORE ossia i funzionari SIAE possono verificare che l'agibilità di una formazione o di una compagnia o di un artista o di un tecnico sia in regola. In caso di irregolarità è tenuta a darne comunicazione all'ENPALS ma in nessun caso può prendere provvedimenti diretti tipo la sospensione dello spettacolo o qualche sanzione di tipo economico. Inoltre NON è giustificato che agli sportelli SIAE, al momento della richiesta del permesso e del foglio di spettacolo, venga chiesto preventivamente il certificato di agibilità. Per la regolarizzazione, ad esempio, dell'ENPALS infatti sono consentiti 5 gg. dalla data dello svolgimento dello spettacolo stesso (guarda caso come sono 5 i gg. consentiti per la consegna del foglio SIAE compilato).

...E SE SI SUONASSE "GRATIS" COSA FARE CON L'ENPALS...

Non esiste una esenzione dall'Agibilità ma ci sono delle categorie che sono esenti dal pagamento dei contributi e sono quelle che svolgono prestazioni artistiche a scopo AMATORIALE. E' però da richiedere un certificato di esenzione all'ENPALS che viene fornito a seguito di certi requisiti. Esso è il CERTIFICATO DI AGIBILITA' CON ESONERO CONTRIBUTIVO. Questo vuol dire che le pratiche sono le stesse ma semplicemente i contributi non sono dovuti, visto che la "paga" è uguale a zero.

Se un artista presta la sua opera senza percepire denaro è comunque necessario collocarlo e inserirlo. Esiste un modello nel quale il datore di lavoro dichiara che il lavoratore presta la sua opera gratuitamente e un modello, da allegare al primo, nel quale l'artista dichiara che non percepisce alcun emolumento. Questi due modelli sostituiscono il contratto di lavoro a tempo determinato che regola invece qualsiasi rapporto tra società e artista/lavoratore.

...E SE SIETE MINORENNI...

In questo caso sarà necessario chiedere un autorizzazione all'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO.
curioso
00lunedì 15 maggio 2006 13:33
ecco un documento ufficiale dell'empals stesso...
*******************************************************
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

A tutte le Imprese dello spettacoloAgli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacoloA tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionistiAlle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI

Circolare n. 21 del 4/6/2002 Protocollo n. 12 /CS e, p.c.

Allegati: 1 Al Sig. Commissario StraordinarioAi Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti

Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale LORO SEDI



Oggetto: Il certificato di agibilità.

Sommario Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente la normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato di agibilità al fine di fornire un quadro completo in tale materia e per uniformare la prassi sul territorio nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una convenzione sottoscritta dall'Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si è instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una più capillare presenza sul territorio, un migliore servizio all'utenza. E' stata inoltre analizzata la complessa problematica inerente il "dilettantismo" nell'ottica di salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo svolgimento della meritoria opera di diffusione dell'arte svolta dagli operatori del settore dilettantistico/amatoriale.
.
.
.
.
.5 Formazioni dilettantistiche o amatoriali.

Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti erogati a corrispettivo dell'allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall'Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all'allestimento di manifestazioni artistiche mediante l'attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso).

Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al precedente punto 4.

Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l'evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.

Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l'Enpals.

Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese di cui all'articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E' questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di "incasso da pubblico pagante" e l'esibizione sia configurabile come prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui "Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità".

Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non più necessario, non sarà più considerato utile per attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati.

Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l'attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4.


********************************************************

dunque è possibile, se si suona a titolo gratuito non
avere sto biiiiip di certificato

costello
00martedì 16 maggio 2006 17:49
Re:
NON E' SOLO CASSINO. E IL TERMINE CAMORRA MI
SEMBRA FORSE ECCESSIVO. A FROSINONE E' ESAT
TAMENTE LO STESSO, ED UN PO' ALLA VOLTA SARA'
COSI' OVUNQUE.

vorrei volgere all'attenzione del forum
il guaio EMPALS....
possibile che in tutta italia formazioni dilettantistiche possono esibirsi liberamente,ovvero senza pagare tasse!!! mentre a Cassino e dintorni no?!?!
La Siae di Cassino impone ai locali un certificato di agibilità che in realtà, se non si viene pagati, non serve!

Questa per me è "camorra", anche perchè parlando con gestori
di locali, questi sono intimoriti dall'idea di affrontare una battaglia, per far valere il regolamento EMPALS stesso...!!!
[SM=g27826]

curioso
00martedì 16 maggio 2006 22:26
si...sarà così ovunque,
ma mi auguro che ci si limiti ad Osservare le regole,
non a "crearle"...
alludo al fatto che se non si viene pagati, e si suona per puro
divertimento, il certificato NON serve, lo dice la stessa EMPALS.
art.5 del regolamento che ho postato prima!!!
tutto qa!

***********************************************************
@Alfred@
00venerdì 19 maggio 2006 19:17
eppur si deve
Nel mio locale si fa musica live da venticinque anni e mai come in questo momento è diventato difficile ed oneroso.Basti pensare che un duo ci costa più di SIAE e EMPALS che quello che diamo ai ragazzi. Uno di questi che vive di sola musica ed ha tutto in regola mi ha detto che fino ad oggi non ha visto un centesimo dei famosi contributi che io o altri gestori gli hanno (ipoteticamente)versato,al di fuori del Cassinate beati loro non si hanno di questi problemi e lancio un appello a chi ci potrebbe trovare una soluzione.
costello
00venerdì 19 maggio 2006 21:11
Re:
si...sarà così ovunque,
ma mi auguro che ci si limiti ad Osservare le regole,
non a "crearle"...
alludo al fatto che se non si viene pagati, e si suona per puro
divertimento, il certificato NON serve, lo dice la stessa EMPALS.
art.5 del regolamento che ho postato prima!!!
tutto qa!

RISPETTO A QUESTO HAI PERFETTAMENTE RAGIONE!
LA NORMA CHE POSTI L'ABBIAMO ESIBITA MA NON
SIAMO RIUSCITI A FARLA VALERE. A NOI HANNO
MANDATO UN CHILO E MEZZO DI DOCUMENTI, DAGLI
UFFICI DI ROMA, CON TANTO DI SENTENZE A LORO
FAVORE... UNA COSA IMBARAZZANTE. DOPO AVER
ROTTO I COGLIONI IN QUESTO SENSO, ABBIAMO A
VUTO LA BELLE ESPERIENZA DI AVERE PER DUE
VOLTE UN ISPETTORE SIAE A REGISTRARE LA SE
RATA IN CANTINA... PER OGNI PEZZO SUONATO
DALLA BAND E NON PRESENTE SUL PERMESSO (SO
NO COSE CHE CAPITANO, PERALTRO... UN BIS
RICHIESTO, LA VOGLIA DI PROVARE QUALCOSA
FUORI SCALETTA...) CI E' STATA COMMINATA
UNA MULTA. CI HANNO CONSEGNATO LA CASSET
TA CON LA REGISTRAZIONE, IN COMPENSO. IN
SOMMA, E' FORSE UN POCO DA VILI, MA CI SIA
MO ADEGUATI E ATTUALMENTE FACCIAMO TUTTO
NOI ANCHE PER LIBERARE I MUSICISTI DALLA
TRISTE NECESSITà DI PRENDERE L'AGIBILITà
A PAGAMENTO; L'AGIBILITà POSSIAMO PRENDER
LA NOI PER LORO, PAGHIAMO L'ENPALS PER O
GNI BORDERò RIEMPITO, FACCIAMO LA DENUN
CIA MENSILE, QUELLA TRIMESTRALE, LA DENUN
CIA DI ASSUNZIONE DEGLI ARTISTI, INSOMMA
UNA COSA DAVVERO PENOSA E PESANTE.
ABBIAMO SPERANZA CHE L'ARCI RIESCA A FARE
QUALCOSA A LIVELLO NAZIONALE PER CAMBIARE
LA NORMATIVA E RENDERLA PIù "UMANA" PER LE
ATTIVITà RICREATIVE DI BASE.
IL FATTO POI CHE L'ENPALS SIA LO STESSO ENTE
PREVIDENZIALE CHE SI OCCUPA DI QUESTO MARCIO
MONDO CHE è QUELLO DEI CALCIATORI NON FA CHE
PEGGIORARE LA SITUAZIONE...
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:21.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com