Documenti da tenere a bordo

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COSIMO82
00giovedì 6 agosto 2009 11:15
I Natanti devono avere a bordo i seguenti documenti.

a) Certificato d'uso del motore (su tale documento è indicata la potenza del motore in C V e la cilindrata;
b) assicurazione (obbligatoria per le unità munite di motore di potenza superiore a 3 CV fiscali). Il contrassegno del certificato deve essere esposto in modo ben visibile (le norme stabiliscono sulla ruota del timone);
c) certificato di omologazione (leggi in fondo alla pagina) -(9)-(solo per i natanti abilitati alla navigazione entro 12 miglia);
d) i documenti di cui sopra, nei porti nazionali possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica autenticata;
e) se trattasi di unità con motore superiore al limite di 30 Kw o 40,8 CV, il conduttore del natante deve avere con sè a bordo la patente nautica; negli altri casi è consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento.
NOTA: i natanti non hanno l'obbligo del certificato di stazza.

Le imbarcazioni devono avere a bordo i seguenti documenti.

a) licenza di navigazione;
b) certificato d'uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);
c) polizza di assicurazione (come indicato al precedente punto 1,b);
d) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di stazionamento per l'anno in corso;
e) certificato di sicurezza in corso di validità (previsto dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto D.M.478/1999);
f) licenza di esercizio RTF, obbligatoria per tutte le unità da diporto abilitate alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa o superiore, che devono avere a bordo almeno un apparato VHF. Nel documento sono indicati oltre agli elementi di individuazione dell'unità ed al nominativo internazionale, anche il tipo di apparato RTF esistente a bordo, che ha ottenuto il collaudo.
g) certificato limitato RTF (operatore)-non ha scadenza;
h) patente nautica.
NOTA: Tutti i documenti di cui sopra, nei porti o nelle acque nazionali, possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica autenticata.

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

(1) Paesi appartenenti all'Unione Europea: Italia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Francia, Gennania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Danimarca, Grecia, Regno Unito, Svezia. Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo: Islanda, Norvegia, Liechtestein.

(2) La L. 50/1971 defInisce "unità da diporto" ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto, ossia effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. L'ambito di applicazione del D. Lgs. 436/1996 riguarda le unità da diporto comprese tra metri 2,50 e metri 24 di lunghezza fuori tutto. Esse devono essere contrassegnate da una targhetta fissata sullo scafo ("marcatura") che riporta i dati tecnici di costruzione, di progettazione e di abilitazione alla navigazione dell'unità. Sono previste quattro categorie di progettazione, contraddistinte dalle lettere A), B), C) e D). In relazione alla categoria di progettazione, le unità sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:
A) -Senza alcun limite dalla costa;
B) -Di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
C) -Litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a metri 2 (mare molto mosso);
D) -Speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri.

(3) La legge 50/1971 denomina: -nave da diporto ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; -imbarcazioni da diporto ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza tutto superiore a metri 7 ,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario; -Natante da diporto ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (]'eventuale iscrizione nei registri: della proprietà navale comporta l'attribuzione automatica del regime giuridico di imbarcazione da diporto, con i conseguenti adempimenti fiscali di cui al paragrafo successivo).

(4) Per l' Italia, essi sono: Il R.I.Na -Registro Navale Italiano; ]'Istituto Giordano S.p.A., con sede in Bellaria (Rimini); l'ANCCP -Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede in Milano (D. Lgs. 3 agosto. 1998, n, 314 e Decreto Interministeriale 9 novembre 1999, pubblicato su G.U. n° 272 dei 19.11.1999).

(5) Trattasi di certificato rilasciato dall'Ente tecnico suI prototipo.

(6) Trattasi di certificato rilasciato dall'Ente tecnico ove non trattasi di prototipo. incarico ove non trattasi di prototipo 3.

(7) per locazione di unità da diporto si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto.
L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

(8) per noleggio di unità da diporto si intende il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio.
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

(9) Certificato di omologazione in caso di unità costruite in serie, altresì, se trattasi di unità cancellate dai RID deve essere tenuto a bordo l'estratto rilasciato dall'Autorità Marittima dal quale risulti che l'unità era in precedenza abilitato alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, oppure certificato rilasciato dall'ente tecnico che attesti l'idoneità alla navigazione entro le 12 miglia.
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