Divieto di fumo presso i distributori di benzine e gasolio

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ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 22:55
Gentilmente volevo chiedere chiafrimenti su quali articoli di legge e
quali sanzioni sono previste a carico di coloro, utenti e/o addetti alla erogazione dei carburanti, che tengono sigarette accese e fumano in prossimità deglie erogatori di benzine e gasolio.


Risponde Ing Maggi - Direzione Regionale VV.F. Lazio:

Nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni è
riportato quanto segue:

III. E' fatto divieto di fumare, portare fiammiferi o armi cariche, o comunque far fuoco o illuminare a fiamma libera, negli ambienti e nei locali dove si producono, manipolano o conservano olii minerali e loro derivati, tanto se tali sostanze sono racchiuse in recipienti, quanto se possono venire a trovarsi per il genere del lavoro compiuto sia pure accidentalmente, nel campo di esplodibilità o di infiammabilità delle loro miscele coll'aria ambiente. Gli stessi divieti devono essere osservati durante il travaso (anche all'aperto) da serbatoi, o da carri serbatoi, ferroviari, o da veicoli, o da distributori, o da fusti, bidoni e simili.
Nei sopraddetti ambienti e locali devono essere costantemente affissi cartelli o scritte ricordanti il divieto di fumare, di impiegare fiamme libere e di portare fiammiferi.

In altri articoli dello stesso decreto è anzi previsto che deve essere allontanato chi fuma:

art. 78. (1) Norme di esercizio. Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili, deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è incaricato, ed essere in grado di darsi ragione di quanto può accadere nell'impiego del distributore, e di provvedere prontamente in caso di accensione della benzina. Maggiori conoscenze devono essere possedute da chi riempie e conduce le autocisterne, gli autotreni cisterne, le autobotti distributrici, i carribotte, o rimorchiobotte, e dal personale adibito allo scarico dei carri-serbatoio ferroviari.

a) Per i liquidi infiammabili trasportati alla rinfusa, si prescrive quanto in appresso:

Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei veicoli a botte e di quelli a cisterna, devono essere effettuate a circuito chiuso, per evitare disperdimento di liquido o emanazione di vapori infiammabili. Le manovre di cui sopra devono essere affidate esclusivamente al conducente del veicolo, il quale ne è responsabile. Il conducente non può allontanarsi per alcun motivo dal veicolo, durante le operazioni suddette; in casi di forza maggiore deve prima di allontanarsi, chiudere la valvola interna del compartimento in corso di riempimento o di vuotamento. Egli deve fare allontanare chi fuma

79. Rifornimento dei serbatoi per distributori stradali mediante fusti.

Nelle località non ancora servite da autobotti, o che non possono esserlo stante la lontananza o la ubicazione dei distributori stradali, è ammesso che il rifornimento dei serbatoi di tali distributori sia fatto direttamente con fusti di benzina, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni.
Entro l'abitato, i fusti devono essere provvisti di dispositivo per
travaso a circuito chiuso. Solo eccezionalmente, e in via transitoria, è concesso l'uso dei fusti senza tale dispositivo, a condizione però che intorno sia disposta una fune a conveniente altezza dal suolo, per impedire alle persone di accostarsi, e che si faccia allontanare chi fuma.

IL LAVORATORE DIPENDENTE E' SANZIONATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 20 C.2 LETT. B) CON L'ART.59 C.1 LETT a) DEL D. LGS. 9 APRILE 2008 n°81
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