Come ottenere l’esenzione dal ticket------> Decreto appropriatezza

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magiadimaglia
00domenica 7 febbraio 2016 19:33
Esenzione ticket sulle prestazioni medico-sanitarie

Per le prestazioni medico-sanitarie, come visite ed esami, sopravvissute al maxi-taglio appena effettuato dal Decreto appropriatezza, continua ad applicarsi, per i soggetti non esenti, un ticket massimo di 36,15 euro: tale importo si riferisce ad una singola ricetta, che può contenere sino a 8 prestazioni della stessa categoria. All’importo sono aggiunti, dal 2011, 10 euro, quali quota fissa per le prestazioni specialistiche.

Possono essere esonerati dal ticket per le prestazioni medico-sanitarie i seguenti soggetti:

– soggetti esentati per condizioni socio/reddituali [2];

– soggetti esentati per invalidità;

– soggetti esentati in ragione di particolari patologie;

– donne in gravidanza;

– ulteriori categorie di soggetti previste dalle singole normative regionali.


Esenzione dal ticket per condizioni socio-reddituali

Possono essere esonerati dal ticket, in ragione delle particolari condizioni sociali o reddituali:

– i soggetti sotto i 6 anni o sopra i 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito lordo annuo inferiore a 151,98 euro (codice di esenzione E01);

– i disoccupati ed i loro familiari a carico, con reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro, o reddito annuo del nucleo inferiore a 11.362,05 euro (nucleo di 2 componenti con coniuge a carico); il limite è aumentato di 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E02);

– i titolari di assegno o pensione sociale ed i loro familiari a carico (codice di esenzione E03);

– i titolari di pensioni al minimo over 60 ed i loro familiari a carico, con reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro, o reddito annuo del nucleo inferiore a 11.362,05 euro (nucleo di 2 componenti con coniuge a carico); il limite è aumentato di 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E04);


Esenzione ticket per condizioni socio-reddituali

Le nuove modalità per ottenere le elencate tipologie di esenzione dal ticket [3] sono quasi interamente telematizzate, e si basano su una banca dati a disposizione dell’ASL, il cosiddetto Sistema Tessera Sanitaria.

Il Sistema Tessera Sanitaria contiene delle informazioni commutate dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): in base a tali informazioni, il medico di famiglia, o il pediatra, inserendo il nome del cittadino, può verificare subito se quest’ultimo può beneficiare dell’esenzione dal ticket, in base ad uno dei 4 codici indicati. Il Sistema è aggiornato annualmente con i dati forniti dall’Inps e dall’Anagrafe tributaria.

Non tutti i dati utili alla verifica del diritto all’esenzione, però, possono risultare dal Sistema Tessera Sanitaria: ad esempio, per quanto concerne l’esenzione spettante ai disoccupati con reddito inferiore alla soglia-limite (codice E02), è necessaria una specifica autocertificazione dello stato di disoccupazione, che l’interessato deve rilasciare presso l’Ufficio Anagrafe dell’ASL di appartenenza, per ricevere un certificato di esenzione.

Può inoltre capitare che un soggetto avente diritto all’esenzione non si trovi all’interno della banca dati: in questo caso, l’interessato deve presentare un’autocertificazione alla propria ASL di appartenenza, per ottenere dal competente Ufficio ASL il certificato di esenzione.

Dal certificato di esenzione, il medico rileva lo specifico codice da inserire sulla ricetta rossa, o da inserire telematicamente sulla ricetta elettronica (nelle Regioni in cui si applica questa nuova modalità).

È comunque possibile utilizzare la vecchia modalità della firma da apporre sul retro della ricetta nell’ipotesi di prescrizione per soggetti iscritti ad un Servizio Sanitario Regionale diverso da quello di appartenenza del medico.


Esenzione dal ticket per invalidità

Sono esonerati dal ticket per le prestazioni sanitarie anche gli invalidi civili, di guerra, o per causa di servizio, o per infortunio sul lavoro: l’esenzione, tuttavia, solo in alcune ipotesi può riguardare tutte le prestazioni specialistiche, poiché nella maggioranza dei casi riguarda unicamente le prestazioni cosiddette correlate.

In particolare, secondo la legislazione nazionale di riferimento [4], l’esenzione per tutte le prestazioni (visite ed esami) riguarda:

– gli invalidi di guerra e per causa di servizio, appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta;

– gli invalidi civili e gli invalidi per causa di lavoro, aventi una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (cioè superiore al 67%);

– gli invalidi civili aventi diritto all’assegno di accompagnamento;

– i ciechi ed i sordomuti;

– gli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (equiparati agli invalidi e mutilati di guerra);

– le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.

L’esenzione parziale dal ticket, ossia limitata alle prestazioni collegate alla tipologia d’invalidità posseduta, riguarda invece i seguenti soggetti:

– invalidi di guerra e per causa di servizio appartenenti alle categorie dalla sesta all’ottava;

– invalidi per causa di lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67%;

– soggetti che hanno subito un infortunio sul lavoro o contratto una malattia professionale.

I soggetti con invalidità inferiore alle predette soglie, ma superiore al 34%, hanno diritto al solo beneficio dell’assistenza protesica (ovviamente se correlata alla patologia invalidante).


Come ottenere l’esenzione dal ticket per invalidità

Sia in caso di diritto all’esenzione totale, che parziale, è necessario, per fruire dell’agevolazione, il certificato di accertamento dello stato di invalidità o dell’infortunio sul lavoro, da parte delle competenti Commissioni mediche (leggi la nostra guida: come chiedere il riconoscimento dell’invalidità).

L’interessato deve poi consegnare il certificato al medico, che deve rilevare il relativo codice di esenzione da riportare sulla ricetta cartacea o elettronica.


Esenzione dal ticket per particolari patologie

Si ha diritto all’esenzione dal ticket anche per patologie croniche o malattie rare: in questo caso, è necessario il rilascio di un apposito certificato medico, rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico (in alternativa, può essere utile la copia della cartella clinica o del verbale di invalidità), che attesti la sussistenza di una o più patologie previste dalla normativa nazionale [5].

Qualora, al posto del certificato, sia rilasciata una cartella clinica redatta da strutture private accreditate, la validità è verificata dal medico dell’ASL di appartenenza.

Per ottenere l’esonero dal ticket, l’interessato deve consegnare il certificato medico, o la documentazione sostitutiva, all’ASL competente, che deve fornire un’attestazione di esenzione riportante:

– il codice identificativo collegato alla specifica patologia, da apporre alla ricetta;

– l’elenco delle prestazioni collegate alla patologia esenti dal ticket.

Per quanto riguarda l’esenzione dal ticket per i soggetti affetti da malattie rare, è necessario precisare che:

– il certificato medico da consegnare alla ASL per ottenere l’esenzione può provenire soltanto da un presidio pubblico riconosciuto dalla Regione come struttura di riferimento per quella patologia rara (anche se situato in una Regione differente);

– le prestazioni soggette ad esenzione [6] sono molto più ampie, in quanto sono incluse “tutte le prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle malattie rare accertate e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”, nonché le prestazioni strumentali alla diagnosi ed agli esami genetici sui familiari del malato.


Esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie: altre ipotesi

Altri casi per i quali la normativa nazionale riconosce l’esenzione dal ticket sono:

1– la diagnosi precoce dei tumori, che dà diritto all’esonero per determinate prestazioni (esami), contenute entro un elenco tassativo;

2– la gravidanza: la normativa [7] prevede, in tale caso, l’esenzione per le seguenti prestazioni:

– visite ostetrico-ginecologiche da eseguirsi periodicamente durante la gestazione;
– accertamenti specifici da eseguirsi in determinati periodi;
– monitoraggio della gravidanza in caso di minacce di aborto;
– diagnosi prenatale in presenza di determinate situazioni di rischio;
– specifiche analisi da eseguirsi in fase preconcezionale, sulla donna (come il Test Virus Rosolia e Toxotest) o sulla coppia, per la verifica della sussistenza di determinati fattori di rischio per una futura gravidanza;

3– il test anti HIV: tale analisi è fruibile gratuitamente e in forma anonima da chiunque, anche dagli stranieri senza permesso di soggiorno.

Oltre ai casi elencati, la normativa regionale può prevedere ulteriori condizioni di esenzione, ma solo, logicamente, relativamente ai residenti nel territorio della Regione stessa.

Esenzione dal ticket sui farmaci

Sinora abbiamo visto i casi di esenzione dal ticket relativamente alle prestazioni sanitarie, contemplati dalla legislazione nazionale: la normativa delle singole Regioni, invece, regolamenta l’eventuale introduzione di ticket sui farmaci di fascia A [8].

I farmaci, difatti, si dividono in 3 categorie:

– fascia A: si tratta di medicinali essenziali e di medicinali finalizzati alla cura di malattie croniche; normalmente sono pagati dal servizio sanitario nazionale (SSN), ma alcune regioni impongono un ticket di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico dei cittadini, prevedendo comunque delle esenzioni;

– fascia C: si tratta di medicinali non considerati essenziali, finalizzati alla cura di patologie minori o di lieve entità; sono a totale carico del cittadino, ma possono essere gravati da un ticket stabilito a livello regionale;

– fascia C-bis: si tratta di medicinali di automedicazione a totale carico del cittadino.

Anche i farmaci equivalenti (o generici) sono divisi nelle stesse 3 fasce: si tratta di medicinali che contengono gli stessi principi attivi dei farmaci “originali”, ma prodotti da un’altra casa farmaceutica meno “blasonata”, solitamente con prezzo più basso. Se il paziente, pur esistendo una farmaco equivalente rispetto al medicinale di fascia A prescritto dal medico, sceglie comunque di acquistare quello originale, è tenuto a corrispondere la differenza di prezzo.

Molte regioni non prevedono compartecipazione del cittadino alla spesa per i farmaci di fascia A (come la Toscana, l’Emilia Romagna, l’Umbria, le Marche, la Sardegna, la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata e la Provincia autonoma di Trento); altre, come la Lombardia, applicano il ticket per la ricetta (massimo 4 euro) e per l’acquisto del farmaco (massimo 2 euro), prevedendo delle esenzioni in base alle condizioni e al reddito; altre ancora, come il Lazio, stabiliscono importi variabili a seconda del prezzo di vendita del farmaco (massimo 4 euro a confezione se il prezzo supera i 5 euro, altrimenti 2,5 euro).

A prescindere dalle differenze esistenti tra singole Regioni, è comunque possibile individuare delle macro-tipologie di esenzione valide in tutti i territori:

– esenzione per patologia: il procedimento per richiedere l’esenzione è identico a quello già descritto in merito all’esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie; è necessario inserire nel certificato sia il codice di esenzione nazionale, da indicare sulle ricette per visite ed esami, sia il codice regionale, da indicare nelle ricette per la prescrizione dei farmaci; l’esenzione per patologia può riguardare tutti i farmaci (esenzione totale), o solo quelli legati alla patologia (esenzione parziale);

– esenzione per invalidità: l’esonero collegato al possesso d’invalidità è differente da Regione a Regione; in alcuni territori è sufficiente un’invalidità superiore al 67%, mentre in altri territori è necessaria l’invalidità civile al 100%, oppure per lavoro o per causa di servizio; il procedimento per la richiesta dell’esenzione è identico a quello già osservato per l’esenzione per invalidità a livello nazionale;

– esenzione per età e condizioni socio reddituali: le condizioni sociali ed economiche da rispettare sono le stesse richieste per i codici di esenzione nazionale E03 ed E04; alcune Regioni, però, riconoscono il diritto all’esonero dal ticket anche in presenza di condizioni migliori;

– altre tipologie di esenzione: ogni Regione può, infine, prevedere particolari situazioni che danno diritto all’esonero dal pagamento del ticket per i farmaci; ad esempio, per i soggetti residenti in territori colpiti da eventi sismici, minori sottoposti a tutela, etc.; occorre far riferimento, dunque, alla singola normativa regionale.

( a cura di www.laleggepertutti.it/author/noemi-secci)
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