Re:
Stoccarda., 24/11/2011 20.20:
Complimenti per il bagaglio tecnico dei frequentatori del forum! Leggendo i diversi interventi, si acqusiscono molte utili nozioni.
Temo, però, che, per evitare grane durante la circolazione o in sede di revisione, vadano "scuciti" ulteriori 20 euro per il C.R.S., oltre a quelli necessari per l'Attestato di storicità, essenziale per l'esenzione dalla tassa automobilistica.
Che ne dite?
Scusa, ma questa è una tua elucubrazione o lo pensi o l'hai sentito dire.
Mi puoi fornire gli estremi della Norma in questione ?
Grazie.
Nel frattempo te le do io 2 paginette.
Qui puoi leggere a cosa serve il CRS e C, buona lettura (è l'allegato III al celeberrimo DM).
Va precisato che il campo di applicazione è solo per i veicoli di interesse storico e collezionistico, cioè ISCRITTI !
Idem dicasi per le auto pre 1960 NON ISCRITTE, la revisione la fanno c/o le Officine e non obbligatoriamente in Motorizzazione !
Allegato III
REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
1. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, e' superiore a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e collezionistico.
2. Calendario delle revisioni
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione.
3. Controlli tecnici
3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all’allegato II della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purché tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.
3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalità e con le strumentazioni previste dalla disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le seguenti eccezioni:
3.2.1. prove emissioni
Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli classificati di interesse storico e collezionistico:
- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione è antecedente al 4 agosto 1971;
- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1980;
- motoveicoli, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960.
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli
3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella seguente tabella
Tipo di veicolo Velocità iniziale
(km/h) Valore minimo della decelerazione (m/s2)
Autovetture 50 4
Altri autoveicoli, compresi loro complessi 3,5
3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, è verificato con prova statica.
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli storico e collezionistico è stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma dell’art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto indicato al punto successivo;
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico (cioé iscritti con CRS e C !) e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.