CUNEO FISCALE (fonte il sole 24)

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davidegiusm
00lunedì 13 novembre 2006 18:01
Taglio al cuneo fiscale a due velocità: lo prevede l’articolo 18 del disegno di legge con la manovra per il 2007, approvato il 29 settembre dal Consiglio dei ministri.
Il disegno di legge dispone, infatti, che il beneficio spetti in due tranche, in misura del 50% a partire da febbraio 2007 e per intero dal luglio 2007. Il divieto di cumulo con i benefici già esistenti, di fatto, neutralizza notevolmente l’impatto della riduzione del cuneo.
L’intervento proposto dal Governo agisce sull’imponibile Irap, da una parte prevedendo la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali e dall’altra fissando una misura forfetaria per ogni assunto a tempo indeterminato. Quest’ultima, inoltre, varia a seconda dell’ubicazione dell’impresa: 5mila euro su base annua per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, 10mila euro se l’assunzione, sempre a tempo indeterminato, avviene in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La deduzione per il Sud è alternativa alla prima e può essere fruita nel rispetto dei limiti del de minimis.
La deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali spetta per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Dalle deduzioni sono escluse banche, altri enti finanziari, imprese di assicurazione, imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione di acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Esclusione, questa, che impone al Governo italiano di ottenere, prima della concreta applicazione dell’agevolazione, il via libera della Commissione europea.
Ammesse in deduzione anche le spese relative ad apprendisti, disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro. Per piccole imprese, società semplici, persone fisiche e professionisti sono deducibili i costi sostenuti per il personale addetto a ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti per questo personale da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. La deduzione è condizionata alla certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro.
Fra le novità previsto l’incremento della deduzione dalla base imponibile anche per le lavoratrici donne che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato. Per ciascun dipendente, comunque, l’importo delle deduzioni ammesse non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
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