COSA SUCCEDE SE UN PACCO puff SPARISCE

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filippo74
00martedì 18 settembre 2012 11:41
puo' capitare che un pacco sparisca, visti i tempi che corrono con le riduzioni del personale
e i giovani che vogliono guadagnare tanto senza fare fatica [SM=g27828]

questo è preso da Ebay, io consiglio di spendere 1 misero euro e 50
e fare l'assicurazione e di emettere una sorta di ricevuta anche non fiscale
in modo da certificare la spesa sostenuta dall'acquirente [SM=g27811]

Molto spesso si notano, in special modo sui forum di Ebay, domande di utenti riguardo alla spedizioni. Domande che esprimono dubbi [SM=g27833] , lamentele o problemi riscontrati in quella che è una delle gestioni più importanti e forse più annose di una attività come quella che si svolge su questo sito. Indipendentemente che si tratti di utenti venditori od acquirenti, spessissimo si assiste a domande riguardo la responsabilità di una spedizione, di chi sia la colpa [SM=x151875] in caso di mancato o ritardato recapito delle spedizioni, oppure se sia il rischio a carico del mittente o del destinatario quando si gestisca una spedizione e via discorrendo su problematiche simili.

Tanto è importante questo argomento che questo genere di quesiti è assolutamente vasto e di carattere del tutto giornaliero. Bisogna ammettere che su questo genere di argomenti spesso regna una notevole dose di ignoranza [SM=x151887] unita ad una nutrita serie di leggende che molte volte girano ed imperano qui su Ebay sino a quasi diventare prassi convinta e che invece è bene attenuare o sgombrare del tutto se possibile, altrimenti si rischia di entrare in un mare magnum che conduce poi a comportamenti di fatto scorretti ma supportati dalla buona fede in questa sorta di dicerie e che di fatto poi fa approdare a litigi e beghe del tutto inutili ed evitabili solo con un pochino di conoscenza in più. Ecco la ragione di questa guida che cercherò di stendere nel migliore dei modi, ma come al solito con i miei limiti, sperando sempre che contributo migliorativo, da qualsivoglia parte, ben venga.


Esclusi i casi, non moltissimo frequenti, ove il trasporto e la consegna vengano fatti dallo stesso venditore, accade spessissimo che la merce venduta con un sistema di commercio a distanza com'è Ebay, venga invece affidata ad un vettore. I vettori sono tantissimi e di varia specie e natura ma è inutile dire che il vero riferimento per quello che riguarda le spedizioni sia il servizio di Poste Italiane [SM=x151889] . Con questo non si vuole dire che i servizi dei corrieri espresso siano peggiori, ché anzi bisogna dire, poiché a Cesare quel che di Cesare ed a Dio quel che di Dio, che invece i servizi dei corrieri espresso sono completi [SM=g27811] , puntuali [SM=g27821] , piuttosto precisi e capillari [SM=g27830] . Tuttavia è ben noto che tali servizi siano generalmente più costosi, anche notevolmente talvolta, rispetto a quelli delle Poste. Sono rivolti principalmente alla veicolazione dei pacchi o di grandi spedizioni e sono tarati quindi molto più spesso per aziende piuttosto che per i privati. Risolvono moltissimi problemi, come quello della tracciatura delle spedizioni, il ritiro delle spedizioni nella sede del mittente, una consegna piuttosto rapida ed una vocazione quasi naturale alla gestione semplificata delle spedizioni internazionali.


Insomma i corrieri hanno una notevole dose di pregi nel servizio, ma per dei privati che effettuano delle spedizioni medio-piccole possono non risultare molto convenienti in special maniera per quello che riguarda i costi. Ecco perché le Poste italiane [SM=x151889] diventano un riferimento. In primo luogo perché perfettamente in grado di gestire le spedizioni nell'intero territorio nazionale con una capillarità unica alle medesime condizioni in tutto il territorio del paese, la spedizione di un pacco ha i medesimi costi dovunque quindi, ed in secondo luogo anche i prodotti di spedizione forniti sono caratterizzati a livello nazionale. Tutti risultati non acessibili, obbiettivamente, ad un corriere seppure grosso. Inoltre le poste sono in grado di gestire anche una notevole dose di spedizioni di tipo internazionale oltre ad essere convenzionate praticamente con tutti i servizi postali delle nazioni del mondo intero [SM=g27831] (belle figure di mmerda. E' un punto di riferimento, come abbiamo più volte detto, ed ad esse ci rivolgiamo quindi per fare una piccola analisi.


Le poste mettono a disposizione una nutrita gamma di prodotti di spedizione come i pacchi di tipo ordinario o celere (Celere 3, Celere 1, postacelere), assicurate, raccomandate ecc. ecc. Tutto a prezzi nettamente concorrenziali e generalmente più convenienti dei corrieri espresso. Tra questi metodi di spedizione esistono anche le spedizioni di tipo documentale tra le quali albergano anche le famose "prioritarie". Questo tipo di spedizione nasce ed è assolutamente destinato alla spedizione di documenti di poco o nullo valore intrinseco, come lo sono anche le spedizioni di tipo raccomandato in realtà. Tuttavia ingenerano un certo equivoco creato dalla stesse Poste, le quali ammettono la spedizione di pacchetti della misura di 35x25x5 ed un peso massimo di 2,0 Kg. per le spedizioni prioritarie e di misura identica per le spedizioni raccomandate. Misure notevoli per delle semplici spedizioni documentali, anche se la giustificazione di origine ha un senso in quanto esistono anche documenti di notevoli dimensioni, e quindi questo "equivoco" da la possibilità di fatto di utilizzare questo tipo di spedizioni non solo per documenti ma anche per i piccoli oggetti e le piccole merci. Questi quindi viaggiano spessissimo con spedizioni prioritarie o raccomandate e non certo con pacchi. E tutto naturalmente per questioni di costo. Se il problema è comunque inferiore per una spedizione raccomandata, che rilascia comunque ricevuta ed è tracciabile, lo è decisamente di più per una spedizione di tipo prioritario. Nata, come detto prima, per spedizioni documentali questa non rilascia alcuna ricevuta e non è nemmeno minimamente tracciabile. Di fatto sono degli invii al buio e se perduti dal vettore sono assolutamente e completamente non rinvenibili. Certo la perdita di una lettera o di un documento, per quanto possano essere importanti per il mittente od il destinatario, non ha alcun valore autentico e non è nulla di non replicabile; ma la perdita di un oggetto od una merce costituisce di certo un danno economico. Sta di fatto che, per una questione di costi, moltissime merci od oggetti viaggiano con prioritarie che è un metodo diffusissimo su Ebay, e che chiaramente è il metodo di spedizione meno sicuro e che ha di gran lunga la più alta percentuale di smarrimenti.
In maniera semplicistica spesso le leggende di Ebay dicono che la responsabilità ed il rischio di una spedizione sono tutte a carico del destinatario in quanto la merce viaggia a suo dichiarato rischio. Ma purtroppo per chi alle leggende ci crede o le alimenta, non è affatto così. I casi sono molto differenti, hanno le loro eccezioni e vanno interpretati alla luce delle norme. Avventuariamoci come al solito nella "giungla" normativa e cerchiamo di capire l'essenza per vederne gli effetti.
Tutto parte da quanto disposto dall'articolo 1510 del Codice Civile il cui testo è letteralmente il seguente: "In mancanza di patto od uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo ove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sua sede di impresa. Salvo patto od uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore od allo spedizioniere. Le spese di trasporto sono a carico del compratore." Notare che l'articolo stesso ha titolo "luogo della consegna" e come tutti gli articoli del Codice il titolo funge da nozione, ovverosia da indirizzo di tipo interpretativo e per dirimere la matrice stessa dell'interpetazione. Questo articolo è ricompreso nelle tematiche che riguardano i contratti di vendita delle cose mobili. Qui parte il busillis perché leggendo il secondo comma dell'articolo citato sembrerebbe che basti affidare una merce in vendita al vettore che la trasporta a destino per liberarsi di ogni responsabilità da parte del mittente e trasferire tutti i rischi al destinatario. In realtà le cose vanno analizzate con attenzione arrivando a dirimere alcune caratteristiche di questo articolo particolare che cercheremo di dipanare a favore della comprensione. Sul venditore incombe per principio l'obbligo della consegna della cosa venduta che di norma dovrebbe avvenire dov'è la sede stessa della merce od in luoghi comunque prestabiliti dal venditore stesso. Nel caso la merce debba essere spostata, come nel caso di un acquisto a distanza per esempio, e spedita al domicilio del compratore, sarebbe certamente ingiusto che la resposabilità della consegna ed il rischio gravassero sul mittente/venditore qualora non sia lui stesso ad ad effettuare il trasporto ma invece lo affidi a trasportatori terzi. Ecco che scatta quindi il giusto principio di irresponsabilità ivi citato. Tuttavia il non avere più responsabilità corrisponde anche al non avere più titoli. La proprietà di una merce venduta affidata ad un vettore per la consegna, passa al destinatario nel esatto momento in cui la consegna al vettore stesso viene fatta. Il vettore trasporta quindi in interesse e per conto del destinatario merce di proprietà di quest'ultimo. Con il passaggio di proprietà è pacifico che si trasferisca sul proprietario tutto il rischio della cosa e del suo perimento o smarrimento, nonché anche tutti i titoli a ricevere risarcimento da eventuali polizze assicurative applicate alla merce stessa o per danni patiti. Tutto questo se non esistano accordi diversi, si badi bene. Ed inoltre si tenga anche conto che assumersi il rischio del trasporto della cosa non significa affatto che non si abbia titolo a ricevere risarcimento del danno qualora la merce perisca o venga smarrita effettivamente. Si noti infine ed anche che la proprietà non passa al destinatario all'atto del pagamento, ma quando venga affidata al vettore per la spedizione. Questo per chiari motivi in quanto non tutte le merci vengono pagate anticipatamente. E risulta quindi che la merce non ritirata, in presenza di accordo di vendita, appartiene al destinatario. E se eventualmente, non ritirata, rientrasse in possesso del mittente perchè magari riconsegnata dal vettore, questa ancora appartiene al destinatario. Quindi il mittente, già irresponsabile della prima spedizione, non lo è nemmeno per l'eventuale seconda, e quindi è lecito che il destinatario/proprietario paghi in questo caso nuovamente un trasporto di consegna come prescritto dall'ultimo comma dell'art. 1510.
Ma in buona sostanza che cosa si intende per responsabilità e rischio allora? Sono concetti relativi assolutamente a quella data spedizione e che non è per nulla poco se bene ci si riflette. Facciamo un piccolo sforzo e non fermiamoci al variopinto e multiforme mondo di Ebay fatto di numerossissime spedizioni di piccole merci, ma approdiamo ad un livello molto più generale. La spedizione può riguardare cose molto importanti per il destinatario. Può per esempio trattarsi di un semilavorato o di merci dalle quali dipende la realizzazione di un prodotto industriale più complesso, oppure uno strumento indispensabile od ancora merci dalle quali poi dipende l'esecuzione e la concretizzazione di un contratto. In ciascuno di questi casi, e sono solo alcuni che mi sono venuti in mente, la mancata consegna è un grave danno per il destinatario. Se il rischio del trasporto quindi non gravasse sul destinatario questo potrebbe legittimamente chiedere il danno al mittente od al vettore per la mancata realizzazione di questi prodotti od il mancato conseguimento relizzativo di questi contratti. Ecco perchè la cosa non può avvenire in realtà. Quindi, poichè il rischio ma anche la proprietà sono del destinatario, una perdita provoca un danno da risarcirgli, ma non da parte del mittente/venditore, ma da parte del vero responsabile, se nei fatti esiste, che le norme indiviaduano nel vettore. Infine farei notare che la presenza di "patti contrari" ammessi dall'art. 1510 esiste anche su Ebay. Se per esempio si effettui una spedizione "contrassegno" quella sussiste come detto in qualità di patto contrario. In quel caso infatti avviene la consegna solo dietro pagamento e quindi, nei fatti e nelle norme, la responsabilità ed il rischio permangono al mittente come la proprietà della stessa merce che passerà di mano solo al momento del pagamento.
Dicevamo prima che il responsabile della perdita o dell'avaria delle merci trasportate è in realtà il vettore, ma il perchè è esplicato dall'art. 1693 del Codice Civile che fa parte della sezione delle obbligazioni sul trasporto delle cose e che è intitolato "Responsabilità per perdita od avaria". Esso letteralmente recita: "Il vettore è responsabile della perdita od avaria delle cose consegnateli per il trasporto, dal momento in cui la riceve a quello in cui la riconsegna al destinatario, se no prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse, o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose trasportate senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti di imballaggio." Ecco chi paga in caso di perdita od avaria. E quando si parla di "caso fortuito" deve essere proprio fortuito, una nave che affonda, un treno che deraglia, essere coinvolti in un incidente nel quale non si sia responsabili ecc. ecc. Quando si parli di cattivo imballaggio si intende quello confezionato dal mittente stesso che deve comunque essere adatto alle normali procedure di trasporto e, non ci si illuda, per quello che riguarda l'ultimo comma dell'articolo; non esiste nesun vettore in Italia che accetti le merci senza riserva! La riserva è sempre espressa e sempre prevista in tutti i contratti di trasporto di merce imballata tranne quando l'imballaggio sia stato confezionato dal vettore stesso. Adesso abbiamo quindi diversi elementi a rispondere a domande tipo abbastanza frequenti da trovare. Facciamo una piccola casistica.
"Se un pacco si perde o non arriva per qualsivoglia motivo chi è il responsabile?" Se la spedizione risulti essere un pacco regolarmente affidato ad un vettore con debita ricevuta la responsabilità è del vettore che deve ripagare il danno subito dal proprietario se non prova il caso fortuito o la propria irresponsabilità alla luce di quanto disposto dall'articolo 1693 del Codice Civile. Tutto questo assolve quindi totalmente il mittente da responsabilità a meno che questo non si trovi nell'incapacità di dimostrare di avvere effettuato una spedizione affidandola ad un vettore. E' il caso, per esempio, delle spedizioni con prioritaria che non hanno appunto alcuna ricevuta, oppure non sia stato pattuito un qualche cosa di differente tra le parti.
"Se il pacco arriva vuoto che cosa succede?" E' sostanzialmente responsabile il mittente che ha sempre questo carico per quanto attiene il contenuto di un pacco imballato. Questo a meno che non sia dimostrata l'effrazione. In questo ultimo caso è responsabile il vettore per mancata custodia di quanto a lui affidato.
"Se un pacco arriva danneggiato e l'oggetto è rotto?" E' chiaramente e solamente responsabile il vettore per incuria nella custodia di quanto a lui affidato.
"Se il pacco arriva integro ma l'oggetto al suo interno è rotto?" E' rsponsabile 90 volte su 100 il mittente, se non di più. O l'oggetto era rotto dall'inizio o l'imballaggio interno non era adeguato alle normali operazioni di trasporto. Poiché il pacco viene sempre accettato in carico con riserva alla consegna da parte del vettore, la presunzione che l'imballo sia adeguato dal principio non esiste mai. E' comunque sempre buona norma accettare un pacco da parte del destinatario con riserva di controllo, anche se il vettore faccia eventuali bizze. Quest'ultimo non si può rifiutare di consegnare, il pacco appartiene al destinatario, e non può nemmeno rifiutare il controllo o la riserva. Per cui si deve assolutamente insistere in tutti i casi nei quali è paventabile un danno all'oggetto trasportato.
"A chi spetta il rimborso del danno in caso di smarrimento o danneggiamento del pacco?" Salvo accordo contrario assolutamente al destinatario padrone di fatto della spedizione in caso di vendita.
"Solo i pacchi assicurati possono essere rimborsati?" Altra leggenda. Assolutamente no! Tutti gli smarrimenti, perimenti o danneggiamenti devono essere rimborsati poiché l'articolo 1693 non cita affatto la clausola assicurativa e grava decisamente il vettore di responsabilità diretta.
Questa una serie di domande che ricalcano più da vicino quelle che ho letto nei forum di Ebay.
Un ultimo cenno, infine, alle spedizioni prioritarie. Molti venditori si ritengono irresonsabili delle spedizioni con questo metodo quando avvengano mancate consegne o smarrimenti poichè metodo scelto dall'acquirente ed anche perchè, avendo scritto in inserzione una qualche clausola esclusiva di responsabilità, ritengano i loro obblighi superati e trasferiti sull'acquirente quasi per "norma di contratto". La cosa non ha senso per il nostro ordinamento. Per potere non essere responsabili di una spedizione e del suo destino occorre potere dimostrare di averla fatta. Una spedizione prioritaria è praticamente impossibile da dimostrare e quindi questo genere di norme contrattuali risultano di fatto vessatorie e quindi nulle. Le spedizioni prioritarie risultano pericolose proprio per questo. E poichè è già stato enunciato che l'articolo 1510 ha valore salvo "usi contrari" questo costituisce a tutti gli effetti un uso contrario. Quindi una spedizione senza ricevuta di fatto è da sconsigliare proprio per questo motivo. Dopo tutto sono spedizioni che costano poco, questo è vero, ma lo sono anche perchè vi è una notevole dose di rischio.
Un dialogare un pochino largo, se vogliamo, quest'ultimo ma con il tentativo di inquadrare il problema. Le cause del litigio spesso sono motivate da una ignoranza della norma o da una sua scorretta interpretazione. Se quanto è norma può poi sembrare deludente rispetto alle proprie aspettative personali, come diceva l'antica saggezza latina "dura lex, sed lex" (E' una legge pesante ma è una legge.) Meglio improntare le proprie attività al rispetto delle norme, quindi, piuttosto che evitarle o fare finta che non esistano. E' sempre bene ricordarlo.
filippo74
00martedì 18 settembre 2012 22:12
cosa importante è la posta prioritaria1 o paccocelere1

la merce passa subito in mano del corriere senza passare dai famigerati
depositi o HUB dove puo' succedere di tutto di più...

nel caso il pacco finisce nel camioncino SDA chi ci mette le mani ha
per forza nome e cognome ed è tracciato quindi è molto improbabile il furto

oltre a questo pacchi ben confezionati che fanno sudare chi li deve
aprire sono un buon deterrente alla temntazione di essere aperti da
qualche mascalzone...
89267
00giovedì 31 gennaio 2013 20:31
Cosa succede se invece un pacco tracciabile viene accettato senza riserva e successivamente ci si accorge che il pacco è stato manomesso/danneggiato?
Quali sono le responsabilità del venditore in questo contesto, ribadendo quanto sopra riportato (pacco accettato come integro)
Quali sono le opzioni dell'acquirente?
grazie in anticipo
Luca
filippo74
00domenica 3 febbraio 2013 12:17
se hai firmato e confermato l'accettazione è un bel problema
le poste se ne lavano le mani!
ALELOCA
00venerdì 29 marzo 2013 17:32
Complimenti,ottimo 'riassunto',utile ad aprire gli occhi e a chiarire molti dubbi e problemi. [SM=g27811]
Karolis "SickB0y"
00venerdì 29 marzo 2013 23:34
Io però sapevo che per la legge italiana, che la responsabilità dello smarrimento del pacco non è del venditore, che basta che dimostra di aver spedito. Se l'acquirente non assicura il pacco e il corriere se lo perde, rimane fregato. Almeno su paypal e relative controversie mi è sembrato di capire che funziona così.

Di mio posso dire che un pacco spedireweb me l'ha perso, e quel sitarello va bene SOLO finché va tutto bene, ho spedito a dicembre, mi hanno confermato circa un mese fa che è definitivamente perso e doveva contattarmi il reparto rimborsi ma ancora niente... Gli ho scritto in vari modi, molte volte mi ignoravano, al che ho cominciato a scrivere anneddotti, divertenti o meno, ma sempre assurdi, ancora niente, al che sono partiti messaggi con parolacce e bestemmie, allora hanno risposto :D

Una merda di sistema posso dire. Però costa poco.
filippo74
00mercoledì 18 settembre 2013 08:35
apri un post su SPEDIREWEB qui su feedback in modo da riunire
le "avventure" di altri utenti se ce ne fossero ;)
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