Biblioteche

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ale3000
00venerdì 5 marzo 2010 14:47
Domanda:

Volevo sottoporre il seguente quesito.

- Tutte le biblioteche sono assoggettabili alla Voce 90 del D.M. 16/02/1982?

- Se la biblioteca non è inserita in un edificio pregevole per arte e storia e non è nemmeno sottoposta alla vigilanza dello Stato, ma si trova semplicemente in un edificio anche con altre destinazioni d'uso, esiste una normativa specifica o si fa riferimento a quella per gli edifici pregevoli (c.f.r. D.P.R. n.418 del 30/06/1995) ?

Ringrazio anticipatamente.


Risponde l’ing. Alessandro Paola del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma:

Si rappresenta che le biblioteche sono comprese nelle attività n. 90 dell'Allegato al DM 16/02/1982 solo quando sono inserite in "Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564”.
Qualora le biblioteche, (intese come un luogo dove sono raccolti molti libri, disposti in un determinato ordine e catalogati, per uso degli studiosi), non siano comprese all'interno di tali tipologia di attività, le stesse possono essere considerate nell'attività n. 43 dell'Allegato al DM 16/02/1982, se il quantitativo di materiale cartaceo conservato è superiore a 50 quintali e se le stesse sono disposte in un locale adibito appositamente alla conservazione dei libri.
Non sono pertanto da considerarsi attività soggette le cosiddette biblioteche adibite a sale lettura o con presenza di personale che svolge le proprie attività lavorative in un ambiente ove sono presenti numerosi libri, mentre dovranno ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi i locali ove vengono depositati i libri con quantitativi superiori a 50 quintali di materiale cartaceo.
Per quanto riguarda la norma di riferimento, non essendo stata emanata una regola tecnica specifica per tate tipo di attività, nella valutazione delle misure antincendio da adottare, ci si dovrà rifare alle norme ed ai criteri generali di prevenzione incendi, salvo che specifiche norme (ad es. quella delle scuole) non diano specifiche indicazioni.
Per un maggior approfondimento rimandiamo alla lettura dei seguenti chiarimenti in materia:

- Lettera Circolare Data 24/09/1985 Numero n.19917 - Prevenzione incendi negli Archivi. Interpretazione norme esistenti (identificazione degli archivi come attività 43)

- Lettera Circolare Data 30/10/1996 Numero n.P2244/4122 sott. 32 D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" - Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2 (chiarimento per le scuole)

- Circolare Ministeriale Data 17/12/1986 Numero n.42 Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi - punto 12 (chiarimento per le librerie).
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