Art. 13 – Liste elettorali esterne

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ancona5stelle
00giovedì 3 dicembre 2009 00:23
1. L'associazione può partecipare ad elezioni politico-amministrative relative a territori più vasti della Regione Marche, per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo – sostenendo o partecipando a liste che ne condividano i principi e che non siano espressione di alcun partito politico così come definito all'art. 2 comma 2.


2. La decisione di sostenere ufficialmente liste o candidati esterni in elezioni del tipo di cui al comma precedente deve essere approvata con le modalità previste all'art. 12 comma 2.


3. Nel caso in cui sia compito dell'associazione l'esprimere uno o più candidati per le elezioni di cui al presente articolo, tali candidati devono essere selezionati come previsto dal comma 4 del precedente articolo.

In questo caso, per i candidati valgono i requisiti previsti dai commi 5 e 6 del precedente articolo.

Opzionalmente l'associazione può, con le modalità previste all'art. 12 comma 2, dichiarare la propria partecipazione ufficiale alle elezioni in sostegno dei soci candidati: in questo caso, vale la definizione di periodo elettorale di cui al comma 7 dell'articolo precedente, e si applicano le relative previsioni dello Statuto come per una partecipazione diretta alla competizione elettorale.


4. Nel caso in cui invece siano liste esterne a proporre la candidatura di specifici soci dell'associazione, tali soci non potranno accettare la candidatura se non dopo l'eventuale inserimento di tali liste nell'Elenco delle Liste Amiche di cui al comma seguente.

Il mancato rispetto del presente comma costituisce causa di espulsione automatica dall'associazione ai sensi dell'art. 4 comma 1.

Opzionalmente l'associazione può, con le modalità previste all'art. 12 comma 2, dichiarare la propria partecipazione ufficiale alle elezioni in sostegno dei soci candidati: in questo caso, vale la definizione di periodo elettorale di cui al comma 7 dell'articolo precedente, e si applicano le relative previsioni dello Statuto come per una partecipazione diretta alla competizione elettorale.


5. Su mozione approvata dal Collegio di Garanzia, l'Assemblea degli Attivi può inserire un’associazione o lista elettorale nell'Elenco delle Liste Amiche, e deve regolamentarne i rapporti.

Come eccezione, tutte le associazioni o liste aderenti al movimento “Amici di Beppe Grillo” devono essere inserite nell'Elenco, previa verifica del Collegio di Garanzia. Comunque, non potranno in alcun caso essere inserite nell'Elenco liste elettorali espresse da o correlate a partiti politici, nonché i partiti politici stessi, così come definiti all'art. 2 comma 2.
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