Antiterrorismo. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n.374. E' da cambiare ?

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
bluewall
00domenica 10 luglio 2005 13:03
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n.374
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (in
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19-10-2001 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e 313 del codice penale;
Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura
penale;
Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli
strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo
internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure
sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Associazioni con finalita'
di terrorismo internazionale

1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 270-ter (Associazioni con finalita' di terrorismo
internazionale).
- 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono
il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalita' di terrorismo, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena e' aumentata se l'ospitalita', i mezzi di trasporto,
gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.
3. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi".
3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: "organizza" sono inserite le seguenti: "finanzia anche
indirettamente".
4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni".
5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: "269" sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,".

Art. 2.
Aggravante del terrorismo internazionale
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' aggiunto il seguente:
"Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre
anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale.".
2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di
procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le
seguenti: "anche internazionale".
3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche internazionale".

Art. 3.
Disposizioni sulle intercettazioni
e sulle perquisizioni
1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-quater del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203.
2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti:
"ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo internazionale".

Art. 4.
Attivita' sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano
denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed
agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di
copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attivita'.
3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172.
4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli
ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi
investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri
specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e
all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di
appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione
dell'esito della operazione.
6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare
preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le
indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo
dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione.
Il pubblico ministero deve essere informato altresi' dei risultati
dell'operazione.
7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di
ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilita' di cui all'articolo 5. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed
informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

Art. 5.
Intercettazioni preventive
1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento,
transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
"Art. 226 (Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale. Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i
sospetti che giustifichino l'attivita' di prevenzione, autorizza
l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta,
prorogabile una sola volta per giorni venti.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e'
redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita'
preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale.".
2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le
intercettazioni preventive.
3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

Art. 6.
Intercettazioni di comunicazioni tra presenti
1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche'
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale.".

Art. 7.
Estensione delle disposizioni in tema
di misure di prevenzione ai reati di terrorismo
1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale.".

Art. 8.
Disposizioni sulle prove
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e
regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole:
"nell'articolo 51, comma 3-bis," sono inserite le seguenti: "nonche'
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4";
b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole:
"dall'articolo 51, comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonche'
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4";
c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 e' sostituita
dalla seguente:
"c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n.4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.".
2. E' abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n.4.

Art. 9.
Notificazioni
1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le
parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse.
2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le
parole: "o della Polizia giudiziaria" sono soppresse.

Art. 10.
Collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed orientale
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, puo' essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero dell'interno.

Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Questo il decreto. Ora date un'occhiata QUI all'analisi e relativa comparazione alle norme del Terrorism Act britannico. Il tutto è tratto da Diritto.it e a me pare molto interessante. Dai, fate uno sforzo, leggetelo tutto, credo sia importante anche per chi non fa il nostro lavoro conoscere queste norme e capire e riflettere sul perchè di alcune sentenze "assolutorie", come quella del GUP di Bologna che dichiara il "non luogo a procedere" in relazione all'art. 270 bis originario del Codice Penale che trovate QUI

[Modificato da bluewall 10/07/2005 13.15]

leone17
00domenica 10 luglio 2005 21:26
io non credo che sia da cambiare, basta semplicemnte, come tutte le cose, applicarlo, senza stare a dire che sono guerriglieri invece che terroristi.

Riguardo la sentenza di Bologna, certo si basa sulla vecchia legislazione, ma nella ordinanza medesima è scritto che il reato la Procura lo aveva contestato perché astrattamente (la faccio breve) danno a paese amico, danno sicuro all'Italia, ma allora perché la tesi non la ha ritenuta valida anche il Tribunale ? certo c'erano gia' le sentenze della Cassazione, ma quest'ultima a volte cambia orientamento, e allora perché non provare ? bah.....

comunque ripeto basterebbe applicare senza tante storie le leggi attuali, e che ci fossero meno pseudo buonisti pronti a giustificare sempre parlando delle solite BLA BLA BLA,
forse solo una correzione, la pericolosità sociale potrebbe anche decretarla la Autorità di PS, almeno questo potrebbe facilitare le cose sulle espulsioni,

cmq il discorso è ampio, e le "leggi speciali" riportano alla memoria tempi brutti

vi saluto e occhi aperti per tutti che sulla strada ci siamo noi, leggi nuove o vecchie che siano

leone17
bluewall
00mercoledì 13 luglio 2005 15:09
Terrorismo, prime condanne a Brescia
La decisione del gup lombardo Silvia Milesi
Terrorismo, prime condanne a Brescia
Condannati, in base all'articolo 270 bis, due islamici sospettati di far parte di una cellula gravitante intorno alla moschea di Cremona

BRESCIA - Prime condanne in Italia per terrorismo internazionale. Il gup di Brescia Silvia Milesi, applicando l'articolo 270 bis del codice penale al processo con rito abbreviato svoltosi nel capoluogo lombardo, ha condannato due dei quattro nordafricani sospettati di far parte di una cellula terroristica gravitante intorno alla moschea di Cremona.
CONDANNATI - Si tratta dell'ex imam itinerante Mohamed Rafik, al quale è stata inflitta una pena di 4 anni e 8 mesi, e di Kamel Hamroui (condannato a 3 anni e 4 mesi). Najib Rouass ha preso 1 anno e 4 mesi per un reato minore. Assolto, come aveva chiesto l'accusa, Romdhane Ben Khir. Sino ad ora nei procedimenti per 270 bis si era registrato solo un patteggiamento. Mohammed Hammid Thair, di nazionalità kurda, aveva patteggiato 1 anno e 11 mesi con la sospensione condizionale della pena nell'ambito di una inchiesta milanese.
LE ACCUSE - Tra gli elementi raccolti dall'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Roberto Di Martino, la testimonianza di un pentito, Chokri Zouaoui, in carcere a San Vittore per reati di droga, secondo il quale la cellula islamica avrebbe progettato per la metà del dicembre 2002 attentati al duomo di Cremona e alla metropolitana di Milano. Dalle perquisizioni effettuate, sarebbero emersi inoltre testi di discorsi e volantini inneggianti alla guerra santa e un documento firmato da Osama bin Laden, oltre a versamenti di denaro destinati a un campo di addestramento nel Kurdistan iracheno. Per altri sei imputati dello stesso gruppo è in corso a Cremona un processo ordinario davanti ai giudici della Corte d'Assise.
IL PRECEDENTE DELLA FORLEO - Per due imputati, Noureddine Drissi (sotto processo a Cremona) e Kamel Hamraoui, la gup di Milano Clementina Forleo si dichiarò incompetente a decidere per motivi territoriali, con un provvedimento che scagionò altri tre imputati e che è diventato oggetto di un'aspra polemica tra politici e procure. In seguito Drissi e Hamraoui sono stati arrestati dal gip bresciano Roberto Spanò, che ha ribaltato le tesi del magistrato milanese. Mohammed Rafik era anche sospettato di aver fatto parte di un gruppo coinvolto negli attentati suicidi a Casablanca nel maggio 2003, e per lui la Cassazione nei mesi scorsi bloccò l'estradizione in Marocco. Con il rito abbreviato i condannati usufruiscono di uno sconto di un terzo della pena.
13 luglio 2005


Ecco qualcosa che si dovrebbe cambiare. Niente rito abbreviato per questi reati. Niente sconti di pena. Nel modo più assoluto.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:21.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com