Re: Ma cosa ho studiato a fare?
Scritto da: mary.clo 04/06/2006 8.09
Raga, mi dovete spiegare una cosa, perchè quando il Papa, o chi per esso parla di perdono, (tema caro alla Cristianità), di diritti degli immigrati, e quanto altro fa comodo loro, gli attuali governanti sono daccordo, e quando parla di diritto alla vita, di famiglia ecc. dovrebbe stare zitto e non ingerirsi negli affari dello Stato?
Ed ancora mi dovreste spiegare perchè, si studia, si lavora, si fa anche volontariato, quando poi si vede che il delitto, molte volte, paga?
Accidenti non ci capisco più niente. Cosa insegnerò ai miei nipoti?
Sono stufa, veramente di uno Stato dove chi difende il cittadino è in carcere (e dubito che ne uscirà) come Ivan e dove un ragazzo che ha sparato per difendere se stesso e i suoi colleghi (Placanica) è, a causa di uno strano incidente, su di una sedia a rotelle.
Sono stufa di uno stato (con la minuscola volutamente) dove i delinquenti, con la scusa del sovraffollamento escono dal carcere e magari con tante scuse per non essere stati trattati bene.
....magari insegnerai loro ad informarsi un pochino di più senza utilizzare frasi fatte e stereotipi e magari ricorderai loro quanto fatto dai precedenti governanti:
LEGGE 1 agosto 2003 n. 207 (indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003)
SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI DUE ANNI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1. (note)
Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva
Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
La sospensione non si applica:
quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonché dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professione o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;
quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.
La Corte costituzionale, con sentenza 7 -15 luglio 2005, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 3, lettera d.
Art. 2.
Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione
Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.
In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.
Art. 3. (nota)
Stranieri
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'articolo13,comma2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 4. (note)
Prescrizioni
Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:
il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute,dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;
al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
Art. 5. (nota)
Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.
Art. 6.
Relazione al Parlamento
Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 7.
Applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Poi potremo discutere su indulto ed amnistia e sull'opportunità di proporla come uno dei primi provvedimenti di questo governo ma, come vedi, gli altri non erano così migliori come si potrebbe pensare.