COME
Deve essere compilato l’apposito modulo allegato alla Circolare introduttiva che andrà inoltrato al Servizio Certificazione CITES competente territorialmente con le stesse modalità della dichiarazione di nascita.
QUANDO
La denuncia dichiarativa deve essere compilata inizialmente e ogni volta che si verificano variazioni nelle specie allevate e nelle condizioni di allevamento. Le sole variazioni numeriche dei soggetti non costituiscono, pertanto, obbligo per una nuova presentazione del documento.
PERCHE’
La denuncia dichiarativa è stata introdotta dalla Circolare n. 38/2002 per l’accertamento della conformità della nascita in cattività.
NOTE
La mancata presentazione di questa denuncia rende impossibile qualsiasi spostamento dei soggetti per qualsiasi motivazione (cessioni, esposizioni, ecc.) in quanto manca il visto di conformità.
Molti Uffici Certificazione CITES inviano all’allevatore, dopo la presentazione della denuncia, una lettera recante all’oggetto: “Conformità dell’allevamento ai requisiti dell’art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, altri, invece, non inviano nulla. Trascorsi dieci giorni dall’inoltro della denuncia dichiarativa e nulla ricevendo l’allevatore può ritenere di aver adempiuto ai suoi obblighi e si ha, quindi, il visto di conformità. Si tratta praticamente di un “silenzio assenso”.
La Circolare n. 38/2002 ha previsto alcune esenzioni alla presentazione di questa denuncia. L’elenco delle specie per le quali non deve essere presentata in quanto considerate “facilmente e comunemente allevate e il cui prelievo in natura risulta inesistente” costituisce l’annesso 3 alla circolare stessa. Le specie di Agapornis contenute nell’annesso 3 sono:
- Agapornis roseicollis
- Agapornis personatus
- Agapornis fischeri
Davide
R.N.A. 47DR