05/10/2011 13:51 |
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Un caro saluto a tutti voi.
Vi scrivo per chiedervi un vostro parere.
Chiusure prefestivi, la direzione della nostra scuola ha deciso
che il personale deve utilizzare ferie e straordinari per recuperare 80 ore per chiusure prefestivi.
L'assemblea del personale ha respinto la proposta di tenere chiusa la scuola per non essere penalizzati in questo modo.
L'assemblea ha proposto modalità di recupero con un ingresso anticipato o posticipo dell'orario di servizio(mezz'ora al giorno)del personale ata.
La direzione sostiene che il personale deve venire a lavorare il sabato per recuperare, ma si può utilizzare ore ordinarie per coprire un servizio straordinario?
Secondo noi è un grosso abuso che penalizzerà ulteriormente le già misere tasche di noi lavoratori.
Grazie un abbraccio |
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05/10/2011 16:07 |
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| | | Post: 547 | Registrato il: 21/06/2004
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Le chiusure prefestive devono essere approvate dal Consiglio di Istituto. Non risulta decaduta la norma per cui, per poterla attuare, devono essere d'accordo i 2/3 dei lavoratori coinvolti.
Detto questo faccio alcune osservazioni e domande.
Le osservazioni attengono a una ingiustizia costante, che possiamo anche inquadrare in una disparità di trattamento legalizzata fra il personale docente e non docente che dovrebbe essere oggetto di vertenza sindacale nazionale: i docenti, siccome la scuola è chiusa, non devono recuperare nulla, sono in vacanza, così come accade durante il periodo estivo, natalizio , pasquale etc... mentre il personale ATA è costretto a recuperare gli eventuali giorni di chiusura totale della scuola, anche se non dipende dalla propria volontà.
Sperando che si intervenga per eliminare questa disparità che, tra l'altro, crea sterili diatribe fra le componenti, le singole scuole, autonome, possono benissimo evitare di caricare sopra i lavoratori ATA il peso delle decisioni di chiusura, semplicemente non computando tali giorni tra le assenze del personale ATA, al pari dei docenti. Sarebbe la decisione più saggia da parte del Dirigente.
Non so cosa intendi per "direzione" , penso il Dirigente, anche se, anche qui, il Direttore amministrativo potrebbe fare proposte a tutela del proprio personale.
Dici che "dovreste lavorare il sabato" , questo mi suggerisce che il sabato la vostra scuola è chiusa? Non possono aprire la scuola con orario su cinque giorni semplicemente per farvi recuperare i prefestivi: mi appare una specie di azione vessatoria e dovreste coinvolgere il vostro sindacato di appartenenza per opporvi.
Non potendo andare contro la normativa e non avendo una "dirigenza saggia" dovrete insistere con la richiesta di recupero o con anticipo di ingresso e/o di uscita, o con semplice decurtazione dalle ore di straordinario svolto in corso d'anno.
Riassumendo: SI farvi rientrare il sabato pur essendo chiusa la scuola è un abuso cui dovete opporvi con forza attraverso i vostri rappresentanti sindacali... e, come sempre, UNITI.
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25/10/2011 16:02 |
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lorenzolabartino [Non Registrato] | |
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[QUOTE:113574489=civis, 05/10/2011 16.07]Le chiusure prefestive devono essere approvate dal Consiglio di Istituto. Non risulta decaduta la norma per cui, per poterla attuare, devono essere d'accordo i 2/3 dei lavoratori coinvolti.
[/QUOTE]
Potrei, se possibile, avere il riferimento di questa normativa? Quella cioe' che stabilisce che occorre l'accordo dei 2/3 dei lavoratori? Grazie. |
26/10/2011 16:07 |
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| | | Post: 572 | Registrato il: 21/06/2004
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Riteniamo utile ricordare che laddove i singoli consigli d’istituto deliberino la chiusura prefestiva, le eventuali modifiche dell’articolazione dell’orario di servizio del personale ATA dovrà avvenire secondo le regole stabilite dall’art. 52 del CCNI e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del CCNL.
vedi anche comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87
Voglio anche richiamare l'attenzione su un punto cui nessuno più bada:
Il regio decreto legge 1825/24, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, all'articolo 6, ultimo comma, dispone che in caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale. Tale principio, presente nel nostro ordinamento da oltre 80 anni, non è stato espressamente recepito dal contratto di lavoro, ma è ragionevole ritenere che le parti abbiano ritenuto pacifico che il prestatore di lavoro, laddove la prestazione risulti impossibile, non possa essere costretto a differirla (si veda a questo proposito anche l'articolo 1256 del codice civile). A mio parere, dunque, durante la chiusura prefestiva deliberata dal Consiglio di Istituto, così come per i Docenti è vacanza, altrettanto deve essere per gli ATA. Questo è uno dei punti per i quali battaglio ogni anno con i vari Dirigenti, richiamando questa norma non decaduta e che, tra l'altro rispetta il principio di parità di trattamento.
Non vuoi che io venga a scuola? ok... ma allora non mi obblighi a sprecare ferie o recuperi! MI sembra anche uno spunto interessante di richiesta in sede contrattuale.
..... sono alla ricerca dell'altra norma....
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11/11/2011 21:10 |
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lorenzolabartino [Non Registrato] | |
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Il regio decreto legge 1825/24, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, all'art 2 recita: Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impiegati dello Stato, delle
Province e dei Comuni. Penso quindi che non si possa fare riferimento a tale norma. |
12/11/2011 12:49 |
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| | | Post: 578 | Registrato il: 21/06/2004
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Siamo sul filo dell'interpretazione della norma in quanto oggi i dipendenti della scuola sono in regime privatistico , quindi, per estensione, si applicano le norme civilistiche. |
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