07/04/2011 13:44 |
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hellosimo [Non Registrato] | |
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Ma secondo voi il Dirigente Scolastico può affidare l'incarico di temporaneo sostituto di DSGA a chi ha un contratto a tempo determinato invece che a chi è titolare della prima posizione economica di cui all'art. 50 del C.C.N.L.? Voi come interpretate il "può" dell'art. 50 in ordine al titolare della prima posizione economica? riguarda la discrzionalità nella scelta del dirigente scolastico? Grazie |
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12/05/2011 12:31 |
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| Utente Junior | | OFFLINE | |
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Dovrebbe essere il DSGA a stabilire chi lo deve sostituire temporaneamente. Il sostituto del DSGA dovrebbe, anche se raramente accade, saperlo sostituire in tutto e non basta certo l'aver fatto il corso per l'art. 7 e nemmeno quello per la seconda posizione,per avere la capacità di effettuare questo lavoro.
A parte quindi la considerazione generale che anche queste c.d. "posizioni economiche" sono state una scelta scellerata dei triconfederali che ha solo contribuito a incrementare lo svilimento delle categorie stesse e anche dei contrasti interni assurdi fra colleghi assistenti. La figura del sostituto ha i caratteri della "fiduciarietà" perchè poi, al rientro, il DSGA dovrà avere la certezza di non trovare pasticci.
Spesso però, anche in questo campo, sono purtroppo i Dirigenti a decidere (cosa ne capiscano di amministrazione,tranne rara eccezione, me lo si dovrebbe proprio spiegare) acuendo ancora i contrasti, le ingiustizie e la cattiva amministrazione. |
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