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rimborso iva su tia - competenza del giudice ordinario

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2011 15:01
04/03/2011 15:01
 
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Nella sentenza n. 2064 emessa dalle Sezioni Unite civili lo scorso 28 gennaio, la Suprema Magistratura attribuisce al giudice ordinario, e non a quello tributario, la competenza a decidere sul rimborso dell'Iva richiesto dal consumatore finale alla società che gestisce per conto del Comune il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Spiegano i giudici che il soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la prestazione del servizio, per cui la controversia ha ad oggetto un rapporto di natura privatistica e non rapporto tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, i giudici precisano che le controversie relative all'indebito pagamento dei tributi sono devolute al giudice tributario solo nel caso in cui si impugni uno degli atti previsti dall'art. 19 del D.Lgs 546/1992. Pertanto, quando la controversia tra privati non abbia ad oggetto un provvedimento impugnabile esclusivamente innanzi al giudice speciale, la magistratura ordinaria si riappropria della giurisdizione anche ove occorra interpretare una norma tributaria.

Nella specie, la circostanza che il diritto alla rivalsa dell'Iva sia previsto da una norma fiscale non vale a trasformare il rapporto da privatistico in pubblicistico. Conseguentemente, il cittadino che intenda ottenere il rimborso dell'Iva indebitamente pagata dovrà rivolgersi all'ente impositore privato, ovvero il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti comunali, e solo in caso di rifiuto o inerzia di quest'ultimo potrà ricorrere al giudice ordinario.

Occorre ricordare che questa sentenza arriva mentre si è ancora in attesa di un intervento del Legislatore che ponga termine a monte al dibattito tra amministrazione finanziaria da una parte e Corte di Cassazione e Corte Costituzionale dall'altra. Mentre la prima sostiene che la Tia abbia natura non tributaria, ma di tariffa per il servizio reso per la gestione dei rifiuti municipali, le seconde considerano la Tia un tributo a tutti gli effetti per il quale negano la debenza dell'Iva.
lillo1
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