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ART.90 LEGGE 289/2002

Ultimo Aggiornamento: 30/12/2010 15:10
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SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ART.90 LEGGE 289/2002

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Art. 90
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali
senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche. ";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva,
sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) "
sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive
dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni
sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il
soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000
euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del
soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo
74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le
erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta
non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del
citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura
di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive
dilettantistiche con personalita' giuridica.
13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di
intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le
modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle
disponibilita' del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal
fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e
dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
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a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per
l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa'
e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e
delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli statuti e ai
regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui
la societa' o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di
affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline
sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi
irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma
4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche
distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali.
21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di
verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate
da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero
vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le associazioni
sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al
comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito
e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le
indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e'
aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le
societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge,
nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti
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un testo utile a chiunque vuole aprire una scuderia (a.s.d.)


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