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Problemi tecnico-giuridici legati al mondo immobiliare

Ultimo Aggiornamento: 30/06/2016 14:04
31/10/2011 12:50
 
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i difetti dell'immobile nascosti dal proprietario e dall'agente
Mediare per la vendita di un prodotto non evidenziando le caratteristiche del prodotto, che non sono necessariamente rientranti nella fattispecia viziata dell' aliud pro alio, resta un occultamento di difetto che limita la piena disponibilità/godibilità del bene.

sentenza di cassazione - certificato di agibilita'
Cassazione: vendita di immobile senza certificato di abitabilità? Aliud pro alio. Risarcimento del danno per ridotta commerciabilità.


Con la sentenza n. 17707, depositata il 29 agosto 2011, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la vendita di un immobile privo del certificato di abitabilità dà diritto al risarcimento del danno (Artt. 1453, 1495). Secondo la Corte, nel caso specifico si configura una ipotesi di vendita di aliud pro alio con la conseguente possibilità di richiedere la risoluzione del contratto e il relativo risarcimento del danno. Come si legge dalla parte motiva della sentenza dei giudici di legittimità, la vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull'attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene.
Scarica il testo della sentenza 17707/2011"

www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_1...


Ripeto: se una persona fosse assistita "flat" da un legale, per gli AI sarebbero tempi molto amari e forse andrebbero a studiare ed a seguire un corso di "correttezza professionale".

Riassumo: non è necessario che "non sia una casa" (senza l'agibilità vendi una "non casa" ossia ricadi nell' aliud pro alio - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE), perchè la vendita sia guidata in modo "NON CORRETTO" da parte dall'AI basta che lo stesso nasconda vizi palesi e difficilmente verificabili in sede di compravendita.
[Modificato da ccc56 07/11/2011 15:48]
ccc56
01/11/2011 17:33
 
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Re: i difetti dell'immobile nascosti dal proprietario e dall'agente
ccc56, 10/31/2011 12:50 PM:

Mediare per la vendita di un prodotto non evidenziando le caratteristiche del prodotto, che non sono necessariamente rientranti nella fattispecia viziata dell' aliud pro alio, resta un occultamento di difetto che limita la piena disponibilità/godibilità del bene.

Ripeto: se una persona fosse assistita "flat" da un legale, per gli AI sarebbero tempi molto amari e forse andrebbero a studiare ed a seguire un corso di "correttezza professionale".

Riassumo: non è necessario che "non sia una casa" (senza l'agibilità vendi una "non casa" ossia ricadi nell' aliud pro alio - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE), perchè la vendita sia guidata in modo "NON CORRETTO" da parte dall'AI basta che lo stesso nasconda vizi palesi e difficilmente verificabili in sede di compravendita.



il problema e' avere un certificato di agibilità.
Il comune di Milano non lo rilascia.
Al massimo,il comune, rilascia all'amministratore un attestazione dell'avvenuto silezio-assenso della richiesta di agibilità inviata dalla ditta costruttrice..grazie a chi fa alcune leggi italiane a che punto ci portano.
Ah ovviamente non ci sono tempistiche da rispettare per cui si puo' andare avanti per anni.
Alcuni notai la richiedono,altri no e il comune non ufficialmente consiglia di andare dai notai che non la richiedono.

02/11/2011 15:18
 
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Re: Re: i difetti dell'immobile nascosti dal proprietario e dall'agente
pax2you, 01/11/2011 17.33:



il problema e' avere un certificato di agibilità.
Il comune di Milano non lo rilascia.
Al massimo,il comune, rilascia all'amministratore un'attestazione dell'avvenuto silezio-assenso della richiesta di agibilità inviata dalla ditta costruttrice..grazie a chi fa alcune leggi italiane a che punto ci portano.
Ah ovviamente non ci sono tempistiche da rispettare per cui si puo' andare avanti per anni.
Alcuni notai la richiedono,altri no e il comune non ufficialmente consiglia di andare dai notai che non la richiedono.




io personalmente non comprerei mai una casa senza il certificato di agibilita'.
consiglio veramente di richiederlo con la PdA..............tocca al venditore procurarlo.............
[Modificato da ccc56 02/11/2011 15:20]
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11/11/2011 11:31
 
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la badante non vuole uscire di casa
nudo proprietario di un appartamento il cui usufruttuario era il padre da poco defunto.
il padre aveva una badante che ora non vuole andarsene e dichiara di aver avuto dal padre, in comodato d' uso, l' appartamento.

risposta:
In caso di decesso dell'usufruttuario, il nudo proprietario subentra nei rapporti precedentemente instaurati. Inoltre l'usufruttuario era tuo padre...
Il contratto di comodato gratuito su beni immobili deve essere registrato all'AdE.

Ora, supponiamo che quel decantato contratto esista e sia stato registrato. Ci sono due situazioni, entrambe disciplinate dal codice civile:
a) Art. 1810 cc. Comodato senza determinazione di durata.
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
b) Art. 1809 cc. Restituzione.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Come vedi, in entrambi i casi hai diritto a richiedere, ed ottenere, la restituzione immediata dell'immobile. In caso la signora resistesse, puoi entrare in casa con i carabinieri e farla sloggiare.

La morte del comodante estingue il comodato precario (ovvero quello per il quale non e' stato stabilito un termine (sentenza Cassazione n.9909/1998), ma non quello a termine, in quanto gli eredi subentrano negli obblighi del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per il tempo stabilito. Salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 1809 cc. sopra riportato.


[SM=g1750483] [SM=g1749718] [SM=g1747529] [SM=g1747532]
[Modificato da ccc56 11/11/2011 11:34]
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22/11/2011 15:15
 
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Versamento caparra confirmatoria in due soluzioni
All'atto della sottoscrizione della proposta d'acquisto è possibile indicare il versamento di una caparra confirmatoria in due soluzioni distinte? Un'unica caparra confirmatoria da versarsi in parte al momento della sottoscrizione della proposta e la rimanente parte da versarsi entro (esempio) un mese? [SM=g1749704]
Rimanendo nell'ambito della domanda iniziale:
Rossi stabilisce in proposta l'ammontare della caparra in 20000: 5000 versati all'atto della sottoscrizione, 15000 da versarsi entro un mese. Bianchi (venditore) dopo 15 giorni cambia idea: quanto dovrà a rossi per recedere?
registrazione unica relativa all'importo totale della caparra.

Si può versare anche in 2 tranches: Sebbene la prestazione della caparra confirmatoria sia di regola eseguita contestualmente all'esecuzione del contratto, le parti possono differirne la datazione, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, ad un momento successivo, purché anteriore a quello stabilito per il pagamento del prezzo. (Cass. 31-5-1988, n. 3704)


3 Il patto contrattuale che prevede la caparra (nella specie, confirmatoria) ha natura reale, e, come tale, e improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma. (Cass. 7-6-1978, n. 2870, in Giust. civ., 1978, I, 1771 con nota di R. Triola; Giur. agraria, 1979, II, 22 con nota di G. Ronca; Riv. dir. agrario, 1979, II, 370)


questo e' quello che mi ha risposto un legale estremamente capace.

La caparra confirmatoria è un accessorio del contratto, quindi non sono necessari né l'inserimento di una specifica clausola che la contenga, né, in effetti, il suo versamento effettivo.
Ha la peculiarietà che esiste solo dal momento del suo pagamento, è la c.d. realità della clausola.
La realità, quindi, permette, al tempo stesso, successivi versamenti integrativi della caparra confirmatoria, essendo efficaci e cogenti tra le parti, quindi, solo quelli effettivamente versati, fino al versamento dei successivi.
E', inoltre, ovvio che tali somme sono anche acconti, sebbene non in senso propriamente tecnico, quindi non a titolo di mero anticipo sul prezzo di acquisto.

Si è chiarito quindi che la caparra esiste perche' garanzia reale, versata appunto, e che non può esser considerata come la penale (1382) anche nella forma penitenziale. Quindi la caparra è solo quella versata.
Quindi, per fissare un corrispettivo di un recesso, meglio la penale o il versamento per intero della caparra penitenziale.

[SM=g1749711] [SM=g6957] [SM=g2326585]




[Modificato da ccc56 22/11/2011 15:17]
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30/11/2011 14:53
 
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Condominio moroso? Adesso rischia solo chi non ha pagato


Cassazione Civile – Sezioni Unite – sentenza n. 9148/2008.

La solidarietà passiva in materia condominiale non c’è più: per effetto della sentenza n. 9148/2008 delle SS.UU. della Corte di Cassazione i creditori del condominio possono citare in giudizio per il pagamento delle somme dovute solo i condomini che non hanno versato la loro quota, senza coinvolgere chi ha pagato regolarmente. Si tratta di un principio nuovo in materia di ripartizione delle spese nei condomini tra edifici stabilito appunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Prima di questa sentenza, infatti, si riteneva sussistente una responsabilità solidale dei condomini: pertanto, in caso di morosità del condominio nei confronti dei fornitori o imprese che avevano eseguito dei lavori, i creditori potevano rivalersi su tutto il condominio, quindi sia sui condomini che avevano pagato la loro quota, sia sui condomini inadempienti nel pagamento della quota spettante. Da ora in poi, invece, chi è in regola con i pagamenti non potrà più essere chiamato a pagare per altri. Ad avviso delle Sezioni Unite, non si può applicare al condominio il principio della responsabilità solidale, ma ciascun condomino deve rispondere dell’impegno preso collettivamente, nell’interesse del condominio, solo in proporzione alle rispettive quote

avvocatoblog.wordpress.com/2008/05/23/condominio-moroso-adesso-rischia-solo-chi-non-ha...


NOTIZIA RECENTE
I creditori del condominio guadagnano un punto. Con la recente
sentenza della Cassazione (21907 del 21 ottobre 2011, presidente Triola) è stato affrontato nuovamente il tema della parziarietà delle obbligazioni condominiali, cioè l'obbligo, per il creditore del condominio, di rivolgersi anzitutto ai singoli condomini per riscuotere il debito pro quota, e non a un qualsiasi condomino pretendendo da quest'ultimo il saldo di tutto. Con un complesso ragionamento giuridico, pur riferito alla comproprietà di un appartamento in condominio, di fatto viene messa in discussione l'impostazione delle Sezioni unite (sentenza 9148/2008).

www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-30/torna-condominio-solidarieta-debiti-111013.shtml?uuid=...

ad poenitendum properat cito qui iudicat – la necessità della ponderazione nello svolgimento dell'attività giudiziaria
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 ottobre 2011, n. 21907. Comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali

Corte di Cassazione – Sezione II – sentenza 21.10.2011, n. 21907. Comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali


La massima estrapolata

I comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali, verso il condominio, per il pagamento delle spese di cui all’art. 1123 c.c., sicchè l’amministratore del condominio può esigere da ciascuno di essi l’intero ammontare del debito, salvo il regresso del solvens nei confronti dei condebitori, contitolari della stessa porzione di piano.
[Modificato da ccc56 30/11/2011 15:08]
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17/12/2011 20:12
 
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La detrazione del 36%. Novità e conferme dopo il decreto Monti
La manovra Monti rende strutturale la detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero edilizio. L'agevolazione doveva - salvo le consuete proroghe - esaurirsi a dicembre del prossimo anno, o meglio sembrava dover scomparire con i possibili tagli lineari annunciati dalla manovra di luglio che dovevano colpire le 483 agevolazioni fiscali oggi esistenti. I tagli sembrano per ora scongiurati dal decreto, ma qualsiasi sia l'epilogo della vicenda, il beneficio del 36% entra a fare parte del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) e dunque, non avrà più scadenza.

Con l'articolo 4: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, che entra in vigore dal 1° gennaio 2012, il decreto Monti (DLgs 201/2011) introduce a regime la detrazione Irpef del 36%, grazie all'inserimento nel Tuir di un nuovo articolo, il 16 bis, che riprende le modalità che fino ad ora hanno caratterizzato l'agevolazione e introduce alcune novità pur lasciando in vigore la normativa già esistente. Sono dunque, sempre validi la legge 449/1997 - art.1 e il decreto di attuazione degli interventi agevolativi (DLgs 41/1998).

Le linee di riferimento sono le stesse: dall'imposta lorda continua a detrarsi il 36% delle spese documentate, fino ad un tetto massimo di 48.000 mila euro per unità immobiliare. L'importo da detrarre è suddiviso in 10 quote annuali di valore costante - come già accadeva - anche se non viene confermata la possibilità per i soggetti con più di 75 e 80 anni di ripartire la spesa in 5 e 3 anni, opportunità lasciata in vita solo fino alla fine di quest'anno. Non variano le condizioni riguardo ai soggetti beneficiari, identificati in persone soggette ad Irpef che siano possessori o titolari di un diritto reale sul bene oggetto di ristrutturazione e che naturalmente si facciano carico delle spese.
Gli interventi ammessi

Tutti salvi gli interventi che oggi godono dell'agevolazione. La nuova norma, infatti, non ha toccato le diverse tipologie di lavori fino ad ora ammesse. Anzi ne introduce una nuova: potranno beneficiarne gli immobili danneggiati a seguito di disastri naturali, purché, però, sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In questo caso possono entrare in agevolazione non solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento, e ristrutturazione bensì anche quelli necessari alla ricostruzione e al ripristino dell'immobile danneggiato.

L'agevolazione continua a potersi richiedere per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia di singoli appartamenti e di immobili condominiali. Gli interventi, invece, di manutenzione ordinaria godono dei benefici solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali. Sull'entità delle parti comuni sorgono, come vedremo, però, dei dubbi.

Sono sempre inclusi gli altri interventi: realizzazione di autorimesse o posti auto purché pertinenziali, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte al conseguimento del risparmio energetico o al contenimento dell'inquinamento acustico, ma anche gli interventi antisismici, di miglioramento statico, di bonifica dall'amianto e tutti quelli volti ad incrementare la sicurezza domestica, che siano o meno prescritti dalla legge.
Le parti comuni di edifici residenziali

Nei condomini è possibile detrarre le spese di recupero relative ad interventi che interessano le parti comuni e il nuovo articolo 16 bis del Tuir individua come tali quelle elencate dal punto 1 dell'art. 1117 del Codice civile, (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune), in linea con quanto dispone anche l'art.1 della legge 449/1997 ma contrariamente alla prassi ormai consolidata.

Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (n.7/E del 12 febbraio 2010) aveva infatti in via definitiva allargato la possibilità di beneficiare della detrazione agli interventi applicati sulle parti comuni indicate anche ai punti 2 e 3 dell'art. 1117 del Codice civile, risolvendo un contrasto esistente tra la legge 449/1997 (che limitava le parti comuni ammesse al solo punto 1 dell'art.1117) e il regolamento di attuazione (Decreto 41/1998), che menzionava genericamente l'art. 1117 c.c.

Dunque era ormai stabilito che l'agevolazione comprendesse anche interventi riguardanti la portineria e l'alloggio del portiere, il riscaldamento centrale ed altri servizi comuni (art.1117 c.c., punto 2); nonché le opere, le installazioni e i manufatti per l'uso comune come gli ascensori e gli impianti (art. 1117 c.c., punto 3). Ora il nuovo decreto sembrerebbe fare un passo indietro escludendo questi interventi ed omettendo di recepire una consolidata ed allargata prassi. Si spera in un chiarimento da parte delle Entrate.
Gli adempimenti

Per gli adempimenti da compiere per usufruire dell'agevolazione, resta quanto stabilito in precedenza, il riferimento normativo principale è il decreto 41/1998 richiamato dal nuovo articolo 16bis del Tuir. Ferme tutte le novità legislative che riguardano i documenti da conservare, l'eliminazione della comunicazione al COP, l'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi, l'eliminazione dell'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera.

Confermata anche la ritenuta del 4% applicata da banche e uffici postali sui bonifici relativi alle spese detraibili a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Disposizione introdotta nella misura del 10% dalla manovra dello scorso anno (DL 78/2010) e poi ridotta al 4% dalla Manovra di luglio (DLgs 98/2011).
Le spese per la riqualificazione energetica

La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica viene prorogata fino al 31 dicembre 2012, per poi diventare anch'essa strutturale ma nella misura del 36%.

A partire, infatti, dal 1° gennaio 2013 l'agevolazione fiscale per la riqualificazione del patrimonio edilizio passa al 36% e entra a regime. Regolata anch'essa dall'art. 16 bis del Tuir, sarà applicata per gli interventi di efficientamento energetico, previsti in maniera specifica alla lettera h) del citato articolo: realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Interventi che possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Il passaggio della detrazione in caso di cessione dell'unità immobiliare

In caso di vendita dell'unità immobiliare il nuovo articolo 16 bis stabilisce che la detrazione non utilizzata venga trasferita in tutto o in parte - e per i successivi periodi d'imposta - all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. Dunque qualcosa cambia rispetto alle nuove disposizioni introdotte pochi mesi fa dalla Manovra bis (DLgs 138/2011 artt 12 bis e 12 ter) che lasciava invece al venditore la scelta di usufruire o cedere la detrazione insieme alla vendita dell'abitazione.


Approfondimenti

Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011).
Agenzia Entrate, Istanza - Articolo 1, legge 27 dicembre 1997 n. 449 - detrazione IRPEF 36% - lavori su parti condominiali.
Decreto "salva Italia": detrazioni 36% e 55%, novità per appalti e rilancio di infrastrutture. Napolitano firma il Decreto del Governo Monti. La detrazione del 36% sulle ristrutturazioni diventa strutturale; prorogato di un anno il bonus del 55%, sbloccati i fondi per le infrastrutture e, a sorpresa, il ritorno a 100mila euro della soglia limite per il ricorso alla trattativa privata negli incarichi di progettazione.
Detrazione Irpef 36%: i documenti da conservare. Un provvedimento dall'Agenzia delle Entrate abolisce la comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro Operativo di Pescara. Per usufruire della detrazione si dovranno conservare - ed esibire nel caso di richiesta degli uffici fiscali - alcuni documenti. Eccoli specificati.
Possibili tagli alle detrazioni del 36 e 55% su ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie. Nella Manovra finanziaria è stata introdotta, a partire dai prossimi anni, una riduzione lineare di molte agevolazioni fiscali, fra cui le detrazioni Irpef del 36 e del 55% per le ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie. A meno di un risanamento dei conti pubblici entro settembre 2013.
Detrazioni Irpef del 36%: eliminato l'obbligo della comunicazione di inizio lavori al COP. Per usufruire della detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione, niente più comunicazione al Centro Operativo di Pescara. A stabilirlo è il Decreto Sviluppo che abolisce anche l'obbligo di separare in fattura il costo della manodopera.

pubblicato in data: 13/12/2011

www.professionearchitetto.it/news/notizie/14524/La-detrazione-del-36-Novita-e-conferme-dopo-il-decre...




istruzioni per la compilazione del 730/2012 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it/wps...558bf872082408

e precisamente a pagina 47, che il venditore può conservare la detrazione, se ne indica la volontà nel rogito:

"SEZIONE IV - Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento
[...] In caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito rispettivamente all’acquirente o al donatario. A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica (art. 2 commi 12bis e 12ter del decreto legge n. 138/2011 come modificato dalla legge n. 148/2011)."

[Modificato da ccc56 26/01/2012 22:35]
ccc56
17/12/2011 21:41
 
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come si calcola la neo introdotta Imposta Municipale Unica (IMU).

Vediamo brevemente come si calcola la neo introdotta Imposta Municipale Unica (IMU).

Si parte dalla rendita catastale, mettiamo per ipotesi € 400
Poi si calcola la rivalutazione estimi standard 400 x 5% = € 420
Dopodichè si passa a calcolare il nuovo valore catastale con il nuovo moltiplicatore (420 x 160 = 67.200)
E così otteniamo l'IMU lorda per la prima casa (67.200 x 0,004 = 268,80).

A questo punto calcoliamo l'IMU per la prima casa applicando la detrazione di 200 € (268,80 - 200 = 68,80)
E l'IMU per la seconda casa (67.200 x 0,0076 = 510,72)

Eccovi servita la stangata.

[SM=g1747522] [SM=g1780131]


[Modificato da ccc56 17/12/2011 21:42]
ccc56
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Re: come si calcola la neo introdotta Imposta Municipale Unica (IMU).
ccc56, 17/12/2011 21.41:


Vediamo brevemente come si calcola la neo introdotta Imposta Municipale Unica (IMU).

Si parte dalla rendita catastale, mettiamo per ipotesi € 400
Poi si calcola la rivalutazione estimi standard 400 x 5% = € 420
Dopodichè si passa a calcolare il nuovo valore catastale con il nuovo moltiplicatore (420 x 160 = 67.200)
E così otteniamo l'IMU lorda per la prima casa (67.200 x 0,004 = 268,80).

A questo punto calcoliamo l'IMU per la prima casa applicando la detrazione di 200 € (268,80 - 200 = 68,80)
E l'IMU per la seconda casa (67.200 x 0,0076 = 510,72)

Eccovi servita la stangata.

[SM=g1747522] [SM=g1780131]





beh oddio...non mi pare poi questa grande stangata sinceramente



_____________________________________________________
Complottismo? No, Grazie!!!
17/12/2011 22:00
 
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Re: Re: come si calcola la neo introdotta Imposta Municipale Unica (IMU).
labottegadelfuturo, 12/17/2011 9:53 PM:



beh oddio...non mi pare poi questa grande stangata sinceramente






il mio padrone di casa passerà da 2k di ICI a 2,1k di IMU, nell'ipotesi di aliquota 0,76%..... se consideriamo che include anche altra roba, non mi sembra sia cambiata molto.

Piuttosto io continuo a non sottovalutare l'impatto mediatico e psicologico dell'introduzione dell'IMU [SM=g9058]
17/12/2011 23:31
 
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Re: Re: Re: come si calcola la neo introdotta Imposta Municipale Unica (IMU).
dgambera, 17/12/2011 22.00:




il mio padrone di casa passerà da 2k di ICI a 2,1k di IMU, nell'ipotesi di aliquota 0,76%..... se consideriamo che include anche altra roba, non mi sembra sia cambiata molto.

Piuttosto io continuo a non sottovalutare l'impatto mediatico e psicologico dell'introduzione dell'IMU [SM=g9058]



forse ci sarà un aumento delle tasse significativo sulla seconda casa e terza e quarta e...

Ma diciamo che in termini economici se affitti una casa a 650 euro al mese e ne paghi 2000 di IMU non è che ci vai sotto.Alla fine in definitiva non ci guadagni, e questo porterà gente a stufarsi del mattone.

Ma se qualcuno si mette a frignare che diventa povero con questa tassazione...beh...è un qualcuno parecchio ocnfuso :D

_____________________________________________________
Complottismo? No, Grazie!!!
18/12/2011 11:28
 
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evviva
evviva qualcuno risponde alla discussione.
meglio tardi che mai......................
[SM=g1750483] [SM=g1749718] [SM=g1747529] [SM=g8079] [SM=g7802] [SM=g2391727] [SM=g1747543] [SM=g1750152]
ccc56
27/12/2011 11:40
 
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SBF in proposta di acquisto/preliminare
SBF = Salvo il buon fine del pagamento dell'assegno da parte della banca.
proposta che diventa preliminare con l'accettazione del venditore e assegno bancario che diventa caparra confirmatoria.
all'incasso il venditore scopre che l'assegno e' scoperto.
Quindi se non ci sono i denari, che si fa?
Semplice: la parte venditrice che deve ricevere invia una diffida alla parte inadempiente.
Trascorsi i fatidici 15 giorni senza nulla ricevere, il contratto è nullo.?????????????????????



ecco la risposta di un avvocato che stimo tantissimo:

Il contratto è perfettamente valido, né nullo né annullabile, in quel caso si tratterebbe di un inadempimento contrattuale, di un atto, di per sé, valido, qualora gli altri elementi contrattuali, essenziali, siano quelli prescritti.
La caparra confirmatoria ha la caratteristica dela realità della stessa, nel senso che, pur se apposta, diviene efficace e vigente dal momento del pagamento della stessa, è il c.d. effetto reale della clausola.
Questo ha pemesso di sviluppare la proposta a fasi successive, qui elaborata, cioè una prima fase di controllo dell'immobile, vagliato il quale, si versa la caparra, già inizialmente predeterminata e contrattualizzata.
Il mancato buon fine dell'assegno, vertendo, oltretutto, su un elemento non essenziale del negozio, è un semplice inadempimento contrattuale, che, giudicato grave, comporta varie conseguenze, tra cui l'esecuzione in forma specifica ed il recupero coattivo delle somme, oppure la risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno.

commenti:
un contratto è valido anche se non ci sono scambi di denari, semmai denunciabile per truffa o protestabile l'assegno..... ma il contratto resta valido con le conseguenze del caso....una rogna sopratutto per il venditore, che per far valere i propri interessi deve muoversi con denunce, richieste danni e rivalse, non da ultimo pagamento di avvocato, ma il contratto per me è valido.
Il responsabile resta chi ha firmato l'assegno scoperto, pertanto protestabile, ma questo non pregiudica la registrazione della proposta/preliminare, che esula dall'aver ricevuto o no i soldi.

come evitare tutto questo??
Pretendere solo assegni circolari. Anche l'assegno per fermare la casa, che di solito e' sempre assegno bancario, tutti gli altri assegni sempre e solo assegni circolari.
da specificare nell'incarico con l'agenzia.
[Modificato da ccc56 30/12/2011 20:43]
ccc56
13/01/2012 16:09
 
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Dove posso vedere un rogito?
Se il rogito che devi visionare è il tuo o sei persona interessata , puoi richiederne una copia presso il Notaio che lo ha redatto, le norme che prescrivono questo obbligo sono gli artt. 1, 67, 68 e 69 della legge notarile ed altresì l’art. 743 c.p.c., il quale ultimo prevede l'obbligo di qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia di quanto detiene, a rilasciare copia autentica a chiunque ne abbia interesse, anche se non si tratti di soggetto che sia stato parte nell'atto depositato. Per effetto di questa norma nessun notaio può rifiutare di rilasciare copia dell'atto pubblico conservato a chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna possibilità di porre ostacoli derivanti da privacy o dal segreto professionale, altrimenti puoi richiederne una copia presso la conservatoria.


Bisogna distinguere tra la nota di conservatoria e il titolo.

Il titolo e' l'atto che fisicamente scrive il notaio e che viene firmato dalle parti, comprendendo gli allegati, le tabelle di ammortamento (in caso di mutuo) e qualsiasi altro documento che il notaio ritenga di allegare.

La nota di conservatoria e' invece il documento di pubblicita' immobiliare e rappresenta un sunto (compilato in modalita' standard) dell'atto, riportandone (qui semplifico...) gli immobili coinvolti e i soggetti (con l'indicazione delle rispettive quote di proprieta' e dal fatto che si tratti di venditori o acquirenti).

La nota di conservatoria e' richiedibile da chiunque presso qualsiasi conservatoria (basta andare allo sportello) dietro pagamento della somma di quattro euro di diritti. E' necessario indicare il numero dell'atto e l'anno di stipula.

Se non si conosce il numero dell'atto bisogna in via preventiva effettuare una ispezione nominativa che costa sette euro.

Per il titolo invece la questione e' diversa.
La consultazione (ovvero avere di fronte il titolo e poterlo leggere) e' libera (ovvero chiunque puo' effettuarla in un ambiente protetto e sorvegliato della conservatoria), costa otto euro e NON prevede che si possa ottenere una copia in nessun caso a meno di non essere uno dei soggetti indicati nell'atto. Si possono prendere appunti (solo con la matita, e' vietato introdurre penne a inchiostro e ovviamente qualsiasi tipo di mezzo di ripresa).

Inoltre non esistono copie degli atti. Esistono solo atti in originale. Quando si chiede alla conservatoria la copia di un atto (avendone diritto in quanto soggetti coinvolti o in forza di una autorizzazione giudiziale) in realta' si sta chiedendo una "copia autentica", che viene timbrata e firmata dal funzionario preposto e che rappresenta a tutti gli effetti un originale. Non esistono copie in carta libera (oltretutto costa un botto di bolli e ci vuole un sacco di tempo).
Gli stessi criteri valgono quando ci si rivolge ad un notaio.

Tra l'altro le copie degli atti possono essere chieste solo al notaio che le ha emesse (finche' il notaio e' ancora in attivita') e che riguardano il distretto notarile ove opera ed e' iscritto. Quando il notaio non e' piu' in attivita' o se necessita un atto depositato al di fuori del suo distretto ci si puo' rivolgere alla conservatoria.

Ci si rivolge alla conservatoria pure se serve la copia di un atto non notarile (tipo un atto giudiziario...).


[Modificato da ccc56 16/01/2012 15:56]
ccc56
18/01/2012 10:59
 
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proposta accettata solo da un proprietario
La domanda posta e': la proposta irrevocabile di acquisto di un immobile deve essere accettata per iscritto da TUTTI I COMPROPRIETARI (EREDI) dello stesso, affinchè si perfezionino il contratto di mediazione ed il contratto di compravandita?
La risposta è che non è obbligatorio dato che la proposta/preliminare (ma anche un classico preliminare) si perfeziona anche solo con l'accettazione di alcuni comproprietari; l'atto si perfeziona solo con la totalità.
Se viene promessa in vendita la piena proprietà (e non le quote) gli altri che promettono di vendere si obbligano a poter vendere anche le quote non di loro proprietà e se ciò non si avvera la vendita non si perfeziona e i promittenti la vendita pagano i danni.




[Modificato da ccc56 18/01/2012 11:00]
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18/01/2012 11:05
 
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Re: proposta accettata solo da un proprietario
ccc56, 18/01/2012 10.59:

La domanda posta e': la proposta irrevocabile di acquisto di un immobile deve essere accettata per iscritto da TUTTI I COMPROPRIETARI (EREDI) dello stesso, affinchè si perfezionino il contratto di mediazione ed il contratto di compravandita?
La risposta è che non è obbligatorio dato che la proposta/preliminare (ma anche un classico preliminare) si perfeziona anche solo con l'accettazione di alcuni comproprietari; l'atto si perfeziona solo con la totalità.
Se viene promessa in vendita la piena proprietà (e non le quote) gli altri che promettono di vendere si obbligano a poter vendere anche le quote non di loro proprietà e se ciò non si avvera la vendita non si perfeziona e i promittenti la vendita pagano i danni.




Questa non la sapevo. [SM=g1750826] Devo dire che non ci avevo mai pensato.

L'utilita' di un forum si vede anche nelle piccole cose... [SM=g1750483]




[Modificato da Loziodigekko 18/01/2012 11:05]
19/01/2012 12:20
 
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accettazione della proposta/preliminare
la proposta che diventa preliminare dopo accettazione del venditore.

Il codice dice che il proponente deve venirne a conoscenza, non richiede la controfirma dello stesso a meno che sulla proposta non sia espressamente richiesto. Fa fede sempre quello che c'e' scritto sulla proposta/preliminare.
L'art. 1326 c.c. recita testualmente:
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
cioe' se sulla proposta c'e' scritto che l'accettazione deve essere in forma scritta per fax e te la mandano per raccomandata quella proposta puo' essere rifiutata dal proponente.
se invece c'e' scritto solo in forma scritta senza specificare allora
valgono tutte le forme scritte.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
cioe' se il venditore rilancia alzando il prezzo proposto dall'acquirente o aggiunge qualcosa di nuovo alla proposta, senza accettare, ovviamente la proposta ricevuta, il proponente puo' se non d'accordo semplicemente aspettare che la proposta scada e il contratto non ha effetto.

[SM=g7576] [SM=g1746735]
[Modificato da ccc56 19/01/2012 12:25]
ccc56
28/01/2012 13:39
 
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assegni circolari -

e se al rogito l'assegno circolare fosse FALSO?


asssegni circolari, essere sicuri che siano sicuri
Fare così, il giorno prima del rogito pretendere i numeri degli assegni circolari e la filiale della banca che li ha emessi e verificare.
Il sistema più sicuro AL ROGITO rimane quello degli assegni circolari, di cui
farsi inviare una fotocopia o un fax il giorno prima del rogito, in modo da poter
verificare presso la tua banca che non siano falsi.
Ovviamente al momento della consegna bisogna controllare che l'assegno consegnato corrisponda in tutto e per tutto a quello di cui si è ricevuto in fotocopia.
oppure
si va in banca la mattina del rogito
L'acquirente fa emettere davanti al venditore un assegno circolare per l'importo
dell'acquisto (l'assegno circolare necessita sia del cassiere sia del funzonario che firma il beneplacito). Poi farsi dare una fotocopia dello stesso dove sono leggibili i numeri di riconoscimento dello stesso assegno circolare.
Nel pomeriggio si va dal notaio dove avrà luogo il rogito, l'acquirente consegnerà l'assegno circolare, ed il venditore confrontera' la fotocopia con l'originale della mattina e tutto andrà bene.

[SM=g1750483] [SM=g1749718] [SM=g1747529] [SM=g1747532] [SM=g1749711] [SM=g6963] [SM=g2391727]

[Modificato da ccc56 02/03/2012 14:48]
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07/03/2012 21:03
 
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Il notaio risarcisce l'acquirente se non lo avverte che c'è un'ipoteca sulla casa

06/03/2012
L’acquirente di un immobile si rivolge al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni sia alla venditrice, che al notaio, entrambi colpevoli di aver taciuto l’esistenza di un’ipoteca, precedentemente iscritta a favore di una banca. In primo grado viene condannata solo la venditrice, mentre in appello arriva la condanna anche per il notaio, che propone ricorso per cassazione.

Il notaio invoca la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c., che opera in caso di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e prevede una responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave. Sostiene, infatti, di non aver potuto consultare i registri immobiliari a causa di un ritardo nel loro aggiornamento dovuto al grande arretrato in cui versava la Conservatoria all’epoca della stipula dell’atto pubblico. L’art. 2236 attiene alla perizia ed a problemi tecnici nuovi, non alla normale diligenza del notaio.

La Cassazione, però, osserva (sentenza 22398/11) che la disposizione che limita la responsabilità del notaio alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, non si pone in contrasto con la disciplina generale ex art. 1176 c.c. in tema di diligenza, perchè riguarda esclusivamente la perizia. Perché trovi applicazione la norma citata, insomma, è necessario che il problema sottoposto al professionista abbia natura tecnica e riguardi aspetti nuovi e di speciale complessità, sì da richiedere un impegno e una preparazione superiori alla media.

La consultazione dei registri immobiliari rientra negli obblighi esigibili dal notaio in base alla normale diligenza. L’inosservanza dell’obbligo di espletare le visure dei registri immobiliari, anche quando la particolare situazione di confusione in Conservatoria avrebbe richiesto un impegno maggiore del solito, non costituisce un’ipotesi di imperizia, rispetto alla quale troverebbe applicazione il citato art. 2236 c.c., bensì di negligenza o imprudenza: il notaio ha violato il dovere della normale diligenza professionale media, esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2. c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve: egli è, quindi, responsabile nei confronti dell’acquirente di un immobile gravato da ipoteca.

www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/casa-condominio/news/articolo/lstp...
[Modificato da ccc56 07/03/2012 21:04]
ccc56
12/03/2012 10:22
 
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data del rogito anticipata
Preliminare in data 31.1.2012:
Il Rogito sara' stipulato presso lo studio di Notaio scelto dalla parte promissaria acquirente entro e non oltre il 31.09.2012
La parte promissaria acquirente comunichera' alla parte promittente venditrice, con un preavviso di dieci giorni, il giorno,l'ora ed il luogo della stipula, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.


e fin qui tutto bene................ma:
al 10.3.2012 l'acquirente decide di anticipare il rogito al 31.4.2012 e manda una raccomandata con un avviso di soli 10 gg al venditore che naturalmente si trova spiazzato perche' facendo riferimento alla data entro e non oltre il 31.9.2012 ancora non ha libera la casa che vorrebbe comprare e che si liberera' verso l'1.9.2012
ma soprattutto con una famiglia alle spalle non ha nemmeno il tempo di trovare casa in affitto, trasloco etc etc....[SM=g1748861] [SM=j7568]

quindi???
L'acquirente e' nel giusto...............la data entro e non oltre il 31.9.2012 significa che ai tempi della sottoscrizione del preliminare, non esiste ancora una data certa del rogito da comunicare entro 10 gg con raccomandata ma solo che non si puo' andare oltre la data del 31.9.2012.
che fare??
siccome se ne impara una al gg. per evitare questi grossi inconvenienti sarebbe meglio mettere sul preliminare una frase di questo tipo:

Il Rogito sara stipulato presso lo studio di Notaio scelto dalla parte promissaria acquirente in una data che va dal 15.9.2012 e non oltre il 31.9.2012.
[SM=g1750483] [SM=g1747529] [SM=g1747532]

nel caso che si volesse anticipare il rogito prima del 15.9.2012, entrambe le parti dovrebbero essere d'accordo.
[Modificato da ccc56 12/03/2012 10:30]
ccc56
26/03/2012 00:04
 
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Accollo di mutuo

Un accollo di mutuo e' la sostituzione di un soggetto passivo di un mutuo (il c.d. debitore originario) con un nuovo soggetto (il c.d. accollatario). Rappresenta quindi il subentro di un nuovo debitore nei confronti di un mutuo ipotecario acceso a favore di una banca.
In questo particolare momento puo' (anche se non sempre e a volte con difficolta) essere conveniente subentrare in un mutuo esistente piuttosto che accenderne uno nuovo. Soprattutto quest'ultimo fattore (la difficolta' di accedere ad un nuovo credito bancario) puo' in questo periodo essere determinante.

In altra sezione del forum un utente chiedeva se era possibile/conveniente eseguire un accollo di mutuo.
Siccome penso possa essere di interesse generale posto anche qui la replica.

----------------------------------------------------

Funziona così: tu acquisti diciamo a 100mila euro.
Poniamo che il mutuo residuo sia 70mila.

In atto il notaio scrive nella parte relativa alla regolazione del prezzo: 30mila in contanti e 70mila mediante accollo di mutuo numero XX acceso a favore della banca XX iscritto ai numeri XX.

La Banca mutuante originaria ovviamente deve essere d'accordo e deve in via preliminare rilasciare assenso al notaio e fare intervenire un suo procuratore il giorno dell'atto (in pratica come si fa per un mutuo normale).

Per la banca tu sei finanziariamente un nuovo cliente, quindi devono esprimere il loro gradimento su di te dopo l'istruttoria che riterranno adatta nelle forme e nei tempi che decideranno (anche qui come in un mutuo normale).

Formalmente con la banca tu subentri nel mutuo alle stesse identiche condizioni di chi lo ha acceso. In pratica difficilmente ti faranno fare l'operazione se non gli conviene. Tutto sta alla condizione del rapporto che hanno in essere con il mutuatario originario. Se pensano che il tuo subentro possa togliergli un rischio (ad esempio perche' il tizio ha perso il lavoro e quindi magari sta per smettere di pagare o, peggio, ha gia' smesso) puo' essere che ti favoriscano e che ti permettano di fare l'operazione senza troppi problemi.
Se non pensano che gli possa essere di vantaggio te lo puoi scordare.

In qualsiasi mutuo c'e' scritto che l'ipoteca e' personale, che non puo' essere ceduta e che non decade in nessun caso a meno che non sia estinta (ovvero pagata per contanti sull'unghia).

Devi provare a sondare il terreno con la banca andandoci assieme al venditore e parlando con qualcuno. Chiedi al venditore in che situazione e' (e suggerisci di risponderti in maniera onesta...).
Se e' in cattive acque hai buone probabilita' di poter accollare, altrimenti non credo.

Per quanto riguarda la perizia non credo che ne faranno una nuova (pero' questo e' l'unico punto di cui non sono sicuro). Formalmente non serve a nulla essendo l'ipoteca gia' iscritta. Le pippe mentali delle banche pero' sono infinite.
Puo' essere che te la facciano fare anche solo perche' c'e' un modulo dove bisogna mettere la spunta su una casella.

Come spese ci sono delle spese di accollo che dovrebbero essere gia' esplicitate nell'atto di mutuo originario (negli allegati). Dovresti essere nell'ordine di qualche centinaio di euro.

Non e' obbligatorio ma e' quasi sicuramente previsto (e comunque sarebbe un'ottima idea farlo anche se non previsto) il deposito di un annotamento all'ipoteca originaria dove si indica il tuo subentro al posto del debitore originario (con l'indicazione della somma residua del mutuo al giorno dell'atto). Tra l'altro questa e' anche una buona tutela per il venditore (io non venderei mai senza essere liberato anche formalmente dall'ipoteca).

L'annotamento si paga al notaio come pratica a parte (se non trovi un notaio troppo caro te la cavi con meno di un migliaio).

17/04/2012 16:58
 
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Preliminare di vendita e variazione prima del rogito
venditore:
chiarire le idee in merito al preliminare di vendita.
Come regolarsi in merito ad una piccola modifica apportata nell`appartamento per la creazione di un ripostiglio e non ancora regolarizzata al catasto?
La dichiarazione di Conformità va resa a rogito, non a preliminare. Il venditore e' ancora in tempo x fare ciò che vuole con il consenso dell'acquirente e indicando le modifiche nel preliminare.
in preliminare si cita il tutto, difformità dalla scheda catastale da regolarizzare.
Quali sarebbero in linea di massima i rischi in cui potrebbe incorrere il venditore se al rogito non fosse tutto a posto??
I rischi sono quelli di non poter regolarizzare l'immobile che il venditore promette di vendere col rischio di dover rendere la caparra doppia oltre ad eventuali danni. Meglio fare un preliminare indicando che entro e non oltre una data x (che ti indicherà il tuo tecnico) l'immobile sarà regolarizzato: in difetto ognuno per la sua strada.
Metti in pratica una clausola sospensiva con un termine che sia congruo per entrambi i contraenti. [SM=g2326585]




[Modificato da ccc56 07/05/2012 14:14]
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28/04/2012 17:20
 
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interessante.....................in caso di morosita'
Locazioni - perentorietà del termine di grazia ex art. 55 L.392/78(Tribunale Pistoia, sentenza del 09/03/2002)

Il principio espresso nella ordinanza emessa dal G.I. del Tribunale di Monsummano Terme appare del tutto pacifico.

Infatti, l'art. 55 della l. 392/78 prevede che il conduttore possa chiedere (sia nel giudizio sommario di convalida di sfratto, sia nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto, sulla base di una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 3/99), .per non più di tre volte nel corso di un quadriennio. di sanare la morosità nel termine concesso dal G.I. (non superiore ai 90 gg.), ove il pagamento non avvenga direttamente in udienza ed ove vi siano .comprovate condizioni di difficoltà del conduttore..

Il conduttore è così tenuto a pagare, entro il termine fissato dal G.I., tutti i canoni di locazione scaduti e da scadere fino alla udienza a cui il G.I. rinvia il giudizio, con gli interessi legali maturati e le spese processuali liquidate dal Giudice in udienza.

La richiesta di sanatoria della morosità, se il pagamento viene effettuato nella sua totalità e nel termine concesso dal G.I., impedisce così la convalida dell'intimato sfratto e la prosecuzione del giudizio, per far valere eventuali eccezioni o richieste di ripetizione di indebito proposte dal conduttore.

Il termine concesso dal G.I. è perentorio; ed il pagamento deve essere integrale.

L'art. 55, ultimo comma, della L. 392/78 esclude la risoluzione del contratto solo ove il pagamento avvenga nei termini previsti nei precedenti commi; l'art. 56 della stessa legge, inoltre, collega il provvedimento di rilascio alla espressa previsione del mancato pagamento nel termine assegnato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca sul punto; si è anche precisato che il mancato pagamento delle spese processuali, così come liquidate dal G.I. in udienza, pur in presenza del pagamento dei canoni di locazione dovuti, impone al G.I. di pronunciare l'ordinanza di convalida dello sfratto, senza possibilità di rinvio della causa per una ulteriore trattazione nel merito (cfr. Cass. 23.5.1990, n. 4646, Cass, 18.4.1989, n. 1835 e Cass. 27.4.1994, n. 3977).

Da notare (anche sul punto vi è giurisprudenza costante) che il provvedimento di rilascio emesso dal G.I. ha la forma di ordinanza, non assume la natura di sentenza e non è quindi oggetto di impugnazione mediante appello o del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., risultando consentito solo il rimedio della opposizione tardiva dell'intimato a norma dell'art. 669 c.p.c.

Solo ove tale ordinanza sia stata emessa al di fuori delle condizioni previste ex lege ha natura sostanziale di sentenza ed è soggetta, allora, ai normali mezzi di impugnazione.
Avv. Franco Ballati
[Modificato da ccc56 28/04/2012 17:21]
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morosita' locazioni commerciali
La restituzione non sana la morosità
La restituzione dell'immobile a uso commerciale per finita locazione non "chiude" la causa di sfratto per morosità. Il proprietario, infatti, può sempre far accertare, nel corso del giudizio, che l'affittuario non ha versato il canone dovuto, per cui il conduttore moroso rischia di perdere l'indennità di avviamento anche se ha prontamente riconsegnato il bene al proprietario. Sono queste la conclusioni raggiunte dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 2082/2012, nella vertenza riguardante un locale commerciale di Palermo.
Il locatore, vista la morosità del conduttore, ha agito in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte. La sua domanda, accolta dal Tribunale, è stata però respinta in secondo grado: la Corte d'appello ha dichiarato cessata la materia del contendere per avvenuto rilascio dell'immobile, condannando peraltro l'inquilino a versare i canoni ancora dovuti, aggiornati in base all'indice Istat.
Contro questa decisione entrambe le parti hanno presentato ricorso in Cassazione. Il conduttore ha contestato l'entità della condanna per presunti errori di calcolo. Il proprietario, invece, ha definito erronea la decisione nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Cassazione ha respinto il ricorso del conduttore accogliendo, invece, quello del locatore. I giudici di legittimità hanno affermato che – nelle locazioni di immobili urbani a uso diverso dall'abitazione – non può riconoscersi al conduttore la facoltà di decidere unilateralmente di far cessare il rapporto in anticipo. Questi avrà una perdita continuando a pagare il canone fino alla scadenza del contratto, ma maturerà il diritto alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Ne consegue che la scelta del conduttore di non versare più il canone integra sempre un inadempimento grave. Infatti la gravità del comportamento di una delle parti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-03-12/restituzione-sana-morosita-064556.shtml?uuid=...
[Modificato da ccc56 30/04/2012 11:30]
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Affitto in ritardo con uno sfratto per morosità
domanda: Sono titolare di una ditta commerciale, situata in un locale che conduco in locazione da diversi anni. A causa di alcune vicissitudini economiche, negli ultimi tempi, non sto pagando con regolarità il canone di locazione; tuttavia, seppure con ritardo, ho saldato tutti i miei debiti con il proprietario del locale. Ciononostante, quest´ultimo mi ha intimato lo sfratto per morosità. E´ possibile?
risposta:
Per fornire una risposta esaustiva al quesito del nostro lettore, occorrerebbe avere ulteriori elementi a proposito delle clausole del contratto di locazione nonchè dei comportamenti posti in essere dai contraenti durante la sua esecuzione. Ad ogni modo, é evidente che, qualora il conduttore moroso dovesse sanare la propria situazione debitoria, verrebbe meno uno dei presupposti per la convalida, da parte del giudice, dello sfratto intimato. Ciononostante, la sanatoria della morosità potrebbe non essere considerato elemento sufficiente ai fini della conclusione del rapporto contrattuale, poichè il locatore potrebbe, in presenza di ulteriori elementi, insistere comunque per la risoluzione del contratto.

A tal proposito, si segnala una sentenza abbastanza recente della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che l´avvenuta sanatoria degli adempimenti passati puó giustificare la risoluzione di un contratto a esecuzione continuata o periodica, quale appunto il contratto di locazione, ove l´insieme delle circostanze, compresi i comportamenti della parte inadempiente, siano tali da dimostrarne l´inaffidabilità per il futuro (Cassazione Civile, Sezione III, 27.05.2010, n. 12982).

In altre parole, qualora il giudice dovesse valutare che il conduttore inadempiente abbia assunto, durante l´esecuzione del contratto, atteggiamenti improntati alla scorrettezza o alla mala fede, o comunque tali da giustificare il rifiuto, da parte del locatore, di proseguire il rapporto contrattuale, potrebbe comunque decretarne lo scioglimento.

Rispondendo, pertanto, al nostro lettore, si puó
dire che, pur essendo venuta meno la morosità, potrebbero non essere venute meno le ragioni per dichiarare comunque la risoluzione del contratto.

www.foggiaefoggia.com/news/dettaglio.asp?id=16652



[Modificato da ccc56 30/04/2012 11:35]
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04/05/2012 20:52
 
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Re: assegni circolari -
ccc56, 28/01/2012 13.39:


e se al rogito l'assegno circolare fosse FALSO?


asssegni circolari, essere sicuri che siano sicuri
Fare così, il giorno prima del rogito pretendere i numeri degli assegni circolari e la filiale della banca che li ha emessi e verificare.
Il sistema più sicuro AL ROGITO rimane quello degli assegni circolari, di cui
farsi inviare una fotocopia o un fax il giorno prima del rogito, in modo da poter
verificare presso la tua banca che non siano falsi.
Ovviamente al momento della consegna bisogna controllare che l'assegno consegnato corrisponda in tutto e per tutto a quello di cui si è ricevuto in fotocopia.
oppure
si va in banca la mattina del rogito
L'acquirente fa emettere davanti al venditore un assegno circolare per l'importo
dell'acquisto (l'assegno circolare necessita sia del cassiere sia del funzonario che firma il beneplacito). Poi farsi dare una fotocopia dello stesso dove sono leggibili i numeri di riconoscimento dello stesso assegno circolare.
Nel pomeriggio si va dal notaio dove avrà luogo il rogito, l'acquirente consegnerà l'assegno circolare, ed il venditore confrontera' la fotocopia con l'originale della mattina e tutto andrà bene.

[SM=g1750483] [SM=g1749718] [SM=g1747529] [SM=g1747532] [SM=g1749711] [SM=g6963] [SM=g2391727]





Come è possibile che un assegno circolare sia falso?
04/05/2012 21:00
 
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Re: Re: assegni circolari -
chantalx007, 04/05/2012 20.52:


Come è possibile che un assegno circolare sia falso?



Chiunque abbia uno scanner, una stampante fotografica, un programma di fotoritocco, della cartamoneta e un assegno "buono" della banca prescelta ti fa un assegno falso in venti minuti. [SM=g9128]

07/05/2012 14:09
 
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Re: Re: Re: assegni circolari -
Loziodigekko, 04/05/2012 21.00:



Chiunque abbia uno scanner, una stampante fotografica, un programma di fotoritocco, della cartamoneta e un assegno "buono" della banca prescelta ti fa un assegno falso in venti minuti. [SM=g9128]




verissimo ma uno che compra una macchina e scappa posso capirlo, ma uno che compra una casa con un assegno circolare FALSO e' uno che va incontro ad una marea di guai giudiziari. [SM=g1749704]
con un assegno circolare falso si va nel penale.
non e' proprio una sciocchezza. [SM=g1750483]

[Modificato da ccc56 07/05/2012 14:12]
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Re: Re: Re: Re: assegni circolari -
ccc56, 07/05/2012 14.09:



verissimo ma uno che compra una macchina e scappa posso capirlo, ma uno che compra una casa con un assegno circolare FALSO e' uno che va incontro ad una marea di guai giudiziari. [SM=g1749704]
con un assegno circolare falso si va nel penale.
non e' proprio una sciocchezza. [SM=g1750483]




Era solo per rispondere alla domanda "com'e' possibile che un assegno circolare sia falso?" [SM=g1750483]




07/05/2012 14:18
 
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Re: Re: Re: Re: Re: assegni circolari -
Loziodigekko, 07/05/2012 14.14:



Era solo per rispondere alla domanda "com'e' possibile che un assegno circolare sia falso?" [SM=g1750483]




certo, l'ho capito....non era certo un appunto, anzi, piu'
persone aiutano a far capire i problemi del mercato immobiliare,
meglio e'. [SM=g1747529]
grazie per i tuoi interventi sempre molto precisi.
ciao


ccc56
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