E' da qualche tempo che provo a sollevare il problema della mobilità. L'avevo fatto già a dicembre, dicendo tra le righe, che la delibera 21 non era assolutamente convincente e addirittura contro un orientamento della Cassazione.
Inoltre, il caso evidenziato anche da Michele è ovvio: se non assume un ente, sarà quell'altro ad assumere. Con immissione comunque di nuovo personale.
Ecco quanto dicevo sempre sul medesimo giornale a dicembe.
Allarme negli enti locali non soggetti a patto di stabilità dopo la Deliberazione 21/2009 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
I giudici contabili hanno stabilito che la cessazione per mobilità non è idonea a consentire assunzioni ai sensi del Comma 562 della Finanziaria 2007. La norma disciplina la materia della riduzione della spesa di personale sottoponendo i piccoli enti ad un duplice rispetto: un limite quantitativo di spesa riferito al 2004 ed un vincolo assunzionale. Quest’ultimo prevede che è appunto possibile procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.
Gli operatori si sono spesso rivolti negli ultimi anni alle Sezioni regionali della Corte dei conti per avere lumi su come interpretare tale disposto. In particolare è stato chiesto se era possibile cumulare tutte le cessazioni intervenute dal 2004 in poi non ancora ricoperte e se la mobilità poteva essere considerata cessazione a tutti gli effetti per poter procedere con relativa assunzione.
Su quest’ultimo aspetto abbiamo avuto alcune deliberazioni in contrasto tra di loro. La questione è stata pertanto sottoposta alla Sezione Autonomie.
La decisione si basa sulla circostanza che la mobilità comporta solamente il proseguimento del rapporto di lavoro con un altro datore, quindi non può essere considerata cessazione ai fini del rispetto della norma. La delibera aggiunge inoltre che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito del lavoro, con conseguente venir meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità.
Ma il presupposto da cui parte la Sezione Autonomie si pone in contrasto con l’orientamento del massimo organo della giustizia ordinaria. Invero la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha già avuto modo di esprimersi con due recenti pronunce, la 26021/2008 e la 23678/2009, distinguendo la mobilità di natura concorsuale dal passaggio diretto tra diverse amministrazioni. La prima, che si conclude con una graduatoria dopo aver pubblicato un bando e svolto la procedura concorsuale, realizza la costituzione di un diverso rapporto di lavoro con relativo contratto. Si tratta, in altre parole, di nuove assunzioni (e quindi cessazioni) a tutti gli effetti.
La Sezione Autonomie tuttavia la pensa diversamente. Inoltre, a giustificazione della decisione evidenzia che, a livello di finanza pubblica complessiva, se a fronte di una mobilità in uscita, fosse consentito procedere a nuova assunzione, ciò darebbe luogo, oltre che a un incremento numerico di personale, anche a un nuovo onere a carico della finanza.
Quindi, se il Comune A, cede un dipendente al Comune B tramite mobilità, non potrà fare un concorso pubblico in quanto creerebbe immissione di nuovo personale (e maggiore spesa) per la pubblica amministrazione. Viene però da chiedersi come il Comune B, senza la mobilità, farebbe ricorso all’assunzione del dipendente di cui abbisogna. Probabilmente con un concorso pubblico e quindi si creerebbe comunque l’entrata di un nuovo dipendente a livello generale.
Il comma 562 pone effettivamente due paletti rigidi, ma nell’ambito generale delle disposizioni della Finanziaria 2007, sembrava prevalere quello della spesa, che non deve mai essere superiore a quella del 2004. In tal modo davvero la mobilità poteva essere considerata cessazione pur rimanendo nel vincolo contabile della spesa così come ritenuto dalla Sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte e della Sardegna.
Ora le cose cambiano. La delibera 21/2009 della Sezione autonomie aggiunge un ulteriore tassello in materia di spese di personale per gli enti non soggetti a patto, ma permane il contrasto sulla natura della mobilità selettiva: cessione di contratto per i giudici contabili, nuovo contratto di lavoro per la Cassazione. Ciò consente quantomeno di porre al riparo le mobilità selettive già effettuate.
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(C. Bobin)