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Mobilità incerta

Ultimo Aggiornamento: 13/12/2010 14:56
12/05/2010 11:20
 
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felicità a momenti
Il nostro bravo Gianluca Bertagna, ancora recentemente, si soffermava sulla più autorevole fra le gazzette sulle “letture divergenti in materia di mobilità”.
Il problema è che, accanto alle interpretazioni costituzionalmente orientate delle norme e delle sentenze (quanto mai necessarie) ci sarebbe un gran bisogno anche di letture razionalmente orientate delle norme, delle sentenze, delle deliberazioni, delle circolari e dei pareri.
Questo, almeno dal nostro punto di vista di operatori che, nel loro "corpore vili", subiscono tali instabili letture. Ad esempio, io ho vissuto questo esempio (anche se in parte diverso):
1) Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti (chiamiamolo, in omaggio al genus loci, Pluvioso) rispettoso del patto e di quant’altro necessario, subisce la cessazione dal servizio di un dipendente, deceduto;
2) per surrogare il suddetto dipendente, Pluvioso apre bando di mobilità; viene indicato come idoneo dipendente (Prestopiede) di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (Bellosguardo) che, di suo, sarebbe disponibile a consentire la mobilità;
3) succede però che, a seguito della delibera 21/2009 della sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti, la mobilità in uscita non è più considerata cessazione; quindi Bellosguardo (soggetto all’art.1 comma 562 della Legge Finanziaria 2007 e che quindi per poter assumere deve rispettare il limite delle cessazioni avvenute l’anno precedente)non potrà fare (neppure l'anno prossimo) un concorso pubblico per la sostituzione di Prestopiede, e, a malincuore, rigetterà la congiunta richiesta di Pluvioso e Prestopiede.
4) Conseguenza? Pluvioso si farà il suo concorso; Prestopiede, se non vincerà il concorso, continuerà a lavorare a Bellosguardo e... cosa succede al comparto pubblico allargato, che ne è della preoccupazione per gli effetti sull’intero settore pubblico, che sta alla base della citata delibera 21/2009? Succede che a Pluvioso ci sarà un'immissione (pienamente legittima e giustificata) esattamente come se il concorso fosse stato effettuato dal Comune di Bellosguardo, ipotesi invece negata dagli occhiuti (ma in questo caso molto strabici) magistrati della Corte.

La mia proposta di lettura razionalmente orientata della delibera 21/2009 è quindi la seguente:
"non sono idonee a consentire assunzioni le sole cessazioni per mobilità che non siano funzionali a coprire (nell’ente dove il dipendente sia trasferito) posti resi vacanti per cessazione dal servizio di dipendente".
In tale solo caso, in effetti, ha un senso il principio indicato nella delibera 21 (invarianza in termini globali della spesa pubblica), mentre nel nostro caso, invece, la cessazione di un dipendente, con riferimento all’intero settore pubblico, è effettivamente avvenuta (sia pure nel Comune di Pluvioso, invece che in quello di Bellosguardo).
*******

"E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
12/05/2010 12:43
 
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bravo mick.... [SM=g27822]
scriviglelo.

la mobilità è un ibrido. o, per essere più moderni, un trans.

per gli enti non soggetti al patto non è cessazione, ai fini della possibilità di sostituzione del tourn over. per gli enti soggetti al patto è nuova assunzione, ai fini del rispetto della sanzione (divieto di assunzione sotto qualsiasi forma) derivante dallo sforamento del patto di stabilità nell'anno precedente.

di fatto, è stato chiarito dalla giurisprudenza più attenta, che in caso di mobilità tra enti, il rapporto di lavoro del lavoratore prosegue, solo con un diverso soggetto (tecnicamente mi pare si chiami novazione soggettiva). tant'è che si conservano tutte le cose maturate, non si perdono le ferie, non si può richiedere (anche se su questo io non sono d'accordo) un nuovo periodo di prova.
dal punto di vista economico - finanziario, non c'è dubbio che una cessazione per mobilità ha tutti gli effetti, per il singolo ente, di una cessazione per dimissioni, morte, pensionamento.
e quindi non s capisce questa considerazione ondivaga.
una cosa non può essere in un certo modo ora si ed ora no, a intermittenza.
tanto più che, coma ha dimostrato michele, gli effetti sulla spesa pubblica non cambiano.


lillo1
15/05/2010 10:13
 
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E' da qualche tempo che provo a sollevare il problema della mobilità. L'avevo fatto già a dicembre, dicendo tra le righe, che la delibera 21 non era assolutamente convincente e addirittura contro un orientamento della Cassazione.
Inoltre, il caso evidenziato anche da Michele è ovvio: se non assume un ente, sarà quell'altro ad assumere. Con immissione comunque di nuovo personale.

Ecco quanto dicevo sempre sul medesimo giornale a dicembe.
Allarme negli enti locali non soggetti a patto di stabilità dopo la Deliberazione 21/2009 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
I giudici contabili hanno stabilito che la cessazione per mobilità non è idonea a consentire assunzioni ai sensi del Comma 562 della Finanziaria 2007. La norma disciplina la materia della riduzione della spesa di personale sottoponendo i piccoli enti ad un duplice rispetto: un limite quantitativo di spesa riferito al 2004 ed un vincolo assunzionale. Quest’ultimo prevede che è appunto possibile procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.
Gli operatori si sono spesso rivolti negli ultimi anni alle Sezioni regionali della Corte dei conti per avere lumi su come interpretare tale disposto. In particolare è stato chiesto se era possibile cumulare tutte le cessazioni intervenute dal 2004 in poi non ancora ricoperte e se la mobilità poteva essere considerata cessazione a tutti gli effetti per poter procedere con relativa assunzione.
Su quest’ultimo aspetto abbiamo avuto alcune deliberazioni in contrasto tra di loro. La questione è stata pertanto sottoposta alla Sezione Autonomie.
La decisione si basa sulla circostanza che la mobilità comporta solamente il proseguimento del rapporto di lavoro con un altro datore, quindi non può essere considerata cessazione ai fini del rispetto della norma. La delibera aggiunge inoltre che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito del lavoro, con conseguente venir meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità.
Ma il presupposto da cui parte la Sezione Autonomie si pone in contrasto con l’orientamento del massimo organo della giustizia ordinaria. Invero la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha già avuto modo di esprimersi con due recenti pronunce, la 26021/2008 e la 23678/2009, distinguendo la mobilità di natura concorsuale dal passaggio diretto tra diverse amministrazioni. La prima, che si conclude con una graduatoria dopo aver pubblicato un bando e svolto la procedura concorsuale, realizza la costituzione di un diverso rapporto di lavoro con relativo contratto. Si tratta, in altre parole, di nuove assunzioni (e quindi cessazioni) a tutti gli effetti.
La Sezione Autonomie tuttavia la pensa diversamente. Inoltre, a giustificazione della decisione evidenzia che, a livello di finanza pubblica complessiva, se a fronte di una mobilità in uscita, fosse consentito procedere a nuova assunzione, ciò darebbe luogo, oltre che a un incremento numerico di personale, anche a un nuovo onere a carico della finanza.
Quindi, se il Comune A, cede un dipendente al Comune B tramite mobilità, non potrà fare un concorso pubblico in quanto creerebbe immissione di nuovo personale (e maggiore spesa) per la pubblica amministrazione. Viene però da chiedersi come il Comune B, senza la mobilità, farebbe ricorso all’assunzione del dipendente di cui abbisogna. Probabilmente con un concorso pubblico e quindi si creerebbe comunque l’entrata di un nuovo dipendente a livello generale.
Il comma 562 pone effettivamente due paletti rigidi, ma nell’ambito generale delle disposizioni della Finanziaria 2007, sembrava prevalere quello della spesa, che non deve mai essere superiore a quella del 2004. In tal modo davvero la mobilità poteva essere considerata cessazione pur rimanendo nel vincolo contabile della spesa così come ritenuto dalla Sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte e della Sardegna.
Ora le cose cambiano. La delibera 21/2009 della Sezione autonomie aggiunge un ulteriore tassello in materia di spese di personale per gli enti non soggetti a patto, ma permane il contrasto sulla natura della mobilità selettiva: cessione di contratto per i giudici contabili, nuovo contratto di lavoro per la Cassazione. Ciò consente quantomeno di porre al riparo le mobilità selettive già effettuate.
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Illumina ciò che ami senza toccarne l'ombra
(C. Bobin)
17/05/2010 12:08
 
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In effetti era già tutto scritto nell'articolo di Giandan Bertagna. L'avevo letto e non me ne ricordavo (rimozione freudiana?).
Il problema è che pare che gli argomenti logici non interessino a nessuno.
*******

"E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
13/12/2010 13:29
 
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la telenovela continua...
dal sole di oggi, arturo bianco commenta il parere 6 dicembre 2010 n. 59 delle sezioni riunite di controllo



La Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo, con il parere 6 dicembre 2010, n. 59, ha stabilito che, poiché la mobilità in uscita non costituisce cessazione del rapporto di lavoro, non è consentita la sostituzione tramite concorsi ma solamente con assunzioni in mobilità: è possibile ricorrere al concorso solo se essa è propria di un ente che non ha vincoli alle assunzioni. Le dirette conseguenze saranno che da un lato verranno fortemente limitate le autorizzazioni alla mobilità in uscita, dall'altro molte amministrazioni locali nei propri regolamenti vieteranno il trasferimento ad altro ente prima che siano decorsi alcuni anni dall'assunzione. In questo modo la Corte dei Conti in parte ribadisce ed in parte modifica quanto già assunto dalla sezione autonomie con la deliberazione n. 21/2009, messa comunque in discussione recentemente da alcune sezioni regionali secondo le quali, invece, il trasferimento per mobilità è da considerarsi sia come cessazione per l'ente di partenza che come assunzione per quello di destinazione perché quest'ultimo può procedere alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro solo nei vincoli consentiti dalla normativa limitativa in materia di nuove assunzioni e di contenimento della spesa di personale. In realtà, obiettivo ultimo è quello di garantire la neutralità in termini di costi complessivi per le pubbliche amministrazioni: quelle che cedono il personale possono effettuare nuove assunzioni solo tramite mobilità, godendo dell'effetto positivo del risparmio di spesa del personale. L'unica eccezione a tale principio è prevista per gli enti che non hanno vincoli alle assunzioni.
lillo1
13/12/2010 14:56
 
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Anch'io avevo letto l'articolo di Bianco. La conclusione ("tesi che innova le considerazioni della sezione autonomie contenute nel parere n. 21/2009") mi pare un bell'eufemismo. Fossi l'Oliveri, ma non lo sono, lo definirei un revirement.
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