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Le unita' da diporto

Ultimo Aggiornamento: 05/05/2010 12:22
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04/05/2010 23:32
 
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DISCIPLINA
LE UNITA’ DA DIPORTO

CLASSIFICAZIONE

ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE
LICENZA DI NAVIGAZIONE



La navigazione da diporto è quell’attività che si svolge con natanti, imbarcazioni, velieri e navi per scopi sportivi o ricreativi, senza finalità di lucro.

A seconda della lunghezza le unità da diporto si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi.

NATANTI

le unità a motore aventi una lunghezza fuori tutto fino a mt. 7,50;

le unità a vela con o senza motore ausiliario ed i motovelieri di lunghezza f.t. fino a mt. 10,00.

IMBARCAZIONI

le unità a motore aventi una lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a 24,00 mt.;

le unità a vela con o senza motore ausiliario e i motovelieri di lunghezza superiore a 10,00 mt. E fino a 24,00 mt.

Sono definite NAVI le unità a motore o a vela con motore ausiliario aventi una lunghezza f.t. superiore a mt. 24. Non è previsto alcun limite di lunghezza o di tonnellaggio oltre i quali l’unità non rientra più nella legge del diporto nautico.

In relazione alla costruzione, le imbarcazioni da diporto ed i natanti da diporto si suddividono in due grandi categorie

UNITA’ CON MARCATURA CEE, soggette alla direttiva comunitaria 94/25/CEE

UNITA’ SENZA MARCATURA CEE che continuano ad essere assoggettate alla disciplina della 50/71 e successive modificazioni.-



ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE



MARCATURA CEE DI CONFORMITA – D.L. 436/98 -

Il 17 giugno 1998 è entrata pienamente in vigore la Direttiva 94/25/CEE, approvata con Decreto Legge 436/1996. Da tale data le unità da diporto aventi una lunghezza compresa tra 2,50 mt e 24 mt., per poter essere commercializzate devono riportare la marcatura CE cioè devono essere contraddistinte da apposita targhetta fissata sullo scafo (come avviene per gli autoveicoli ) che riporta tutti i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione e specificatamente: il codice costruttore; il paese di costruzione, il numero di serie unico, l'anno di costruzione, l'anno del modello,. il nome del costruttore, la Marcatura CE, la portata massima consigliata dal costruttore, il numero delle persone che può trasportare, la categoria di progettazione ( A; B, C o D); riferita alle caratteristiche costruttive e alla distanza dalla costa in cui l'unità è abilitata a navigare. La normativa comunitaria ha delineato un sistema regolamentato atto a garantire l'immissione in commercio di unità da diporto conformi ai requisiti; essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori. La categoria di progettazione, contraddistinta con le lettere A,B.C.D. è determinante per il diportista per stabilire i limiti e le condizioni meteorologiche entro i quali l’unità può navigare in sicurezza . L’art. 12 della legge 413/98 , modificando la precedente normativa, ha di fatto abolito l’abilitazione alla navigazione finora conosciuta che faceva riferimento alla distanza dalla costa; le unità con marcatura CEE possono essere utilizzate solo in condizioni meteo marine (di vento e di mare) non superiori a quelle di progettazione. La valutazione degli elementi meteorologici è effettuata direttamente dal conduttore che ne assume anche la responsabilità.

IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Pertanto in relazione alla categoria di progettazione, le imbarcazioni sono abilitate per le seguenti specie di navigazione:

a) senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);

b) di altura (è la navigazione svolta oltre le 20 miglia dalla costa) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione B);

c) litoranea (fino a 6 miglia) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);

d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D).

La certificazione di idoneità alla navigazione per le imbarcazioni munite di Marcatura CEE è rilasciata ai cantieri costruttori dagli organismi notificati alla commissione europea o autorizzati dallo stato ad espletare le procedure di valutazione della conformità (Registro Italiano Navale – R.i.N.a).

La dichiarazione di conformità è rilasciata dal costruttore o dal suo legale rappresentante.

Note illustrative:

la "certificazione" è l’atto che attesta che un prodotto, un servizio, o un sistema organizzativo aziendale è conforme ad una norma di specifica tecnica o regolamentare. La certificazione è rilasciata da un Ente Tecnico autorizzato detto organismo di certificazione;

la "dichiarazione di conformità" è l’atto mediante il quale il produttore dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che un prodotto o servizio da lui reso, è conforme ad una data specifica tecnica.

In attesa della definitiva riorganizzazione degli organi centrali e periferici del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, la licenza di navigazione continua ad essere rilasciata dagli Uffici Marittimi (le Delegazioni di Spiaggia se autorizzate), per le unità appartenenti alle categorie A e B e dagli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile per quelle della categoria C. Per le unità della categoria C il documento è rilasciato sia dagli Uffici Marittimi che da quelli della Motor. Civ.. .

2) NATANTI DA DIPORTO:

I natanti da diporto costruiti dopo il 17 giugno 1998 sono abilitate per le seguenti specie di navigazione, in relazione alla categoria di progettazione:



entro 12 miglia dalla costa, se appartenenti alla categoria di progettazione A e B ( da notare che i natanti di categoria B, possono navigare nei limiti di vento e di mare indicati per tale categoria);

entro 6 miglia dalla costa, se appartenente alla categoria di progettazione C, in condizioni meteo marine di vento fino a forza 6 e mare fino a molto mosso;

in acque protette se appartenenti alla categoria di progettazione D in condizioni meteo marine di vento fino a forza 4 e mare fino a poco mosso ( per navigare nelle acque marittime è necessario consultare le ordinanze locali)



UNITA’ DA DIPORTO "SENZA MARCATURA CEE" COSTRUITI CON I

CRITERI STABILITI DALLA LEGGE 50/71




IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento di sicurezza , per le imbarcazioni "senza Marcatura CE", continua a trovare applicazione la vecchia normativa di cui alla legge 50/71 e succcessive modificazioni per quanto concerne l’abilitazione alla navigazione entro sei miglia dalla costa e senza alcun limite. Per navigare con tali unità pertanto non è necessario conoscere i requisiti di sicurezza e la categoria di progettazione, in quanto tali requisiti sono esclusivi delle unità con il marchio CE.

NATANTI

I natanti da diporto, costruiti in base alla legge 50/71( con esclusione di quelli da spiaggia denominati jole , pattini, sandolini, mosconi, pedalò ecc. disciplinati dalle ordinanze locali), possono navigare:

entro 6 miglia dalla costa: se prototipi

entro 12 miglia dalla costa: se prodotti in serie e abilitati alla navigazione senza alcun limite. Tali unità per navigare a distanza fino a 12 miglia devono essere munite nella certificazione di omologazione e della dichiarazione di conformità, che deve essere tenuta a bordo.



Nota: i natanti prototipi per navigare fino a 12 miglia devono essere riconosciuti idonei da un organismo tecnico (R.I.Na.). La relativa attestazione di idoneità deve essere tenuta a bordo.



LICENZA DI NAVIGAZIONE

Per le unità da diporto che sono iscritte nei Registri il documento che abilità l’unità alla navigazione è la licenza di navigazione. Essa viene rilasciata dal Capo del compartimento all’atto di iscrizione nei registri; nel documento sono indicate le caratteristiche tecniche dell’unità, quelle del motore installato a bordo ()solo per i motori entrobordo o entrofuoribordo), la sigla e il numero di iscrizione(cui vanno riferiti i fatti giuridici), la specie di navigazione che può essere effettuata il numero delle persone componenti l’equipaggio e quelle che complessivamente possono essere trasportate. Sono inoltre indicati il proprietario, l’armatore, i diritti reali di godimento e di garanzia (ipoteche, pignoramenti, ecc.) nonché gli estremi di rilascio del certificato di sicurezza.

Alle imbarcazioni da diporto, anche se sprovviste della "Marcatura CEE", l’ufficio di iscrizione, accertata la regolarità della documentazione, rilascia la licenza di navigazione ed il certificato di sicurezza sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico rilasciata da un organismo tecnico (R.I.Na.).

In caso di smarrimento o di distruzione, il duplicato della licenza di navigazione va richiesto allo stesso Ufficio di Iscrizione.

Le licenze che abilitano alla navigazione le unità appartenenti alle categorie A e B sono rilasciate dagli Uffici marittimi; la licenza che abilita alla navigazione le unità appartenenti alla categoria C è rilasciata dagli Uffici Marittimi o dagli Uffici della M.C.T.C., quelle appartenenti alla categoria D dagli Uffici Provinciali della M.C.T.C.
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Città: BERGAMO
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente MASTER
05/05/2010 12:22
 
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... ma non era considerato natante unità a motore fino a 10 mt ft?????????????
[Modificato da lluigi58 05/05/2010 12:22]


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- LUIGI -

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