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Gestione dei presidi antincendio in piazzali

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 15:03
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 15:03

Domanda:

Buon giorno a tutto lo staff, anzitutto mi preme ringraziarvi anticipatamente e complimentarmi con voi per il servizio che offrite alla collettività.
Il quesito che vi pongo è relativo alla gestione dei presidi antincendio in piazzali. Mi riferisco all'attività di un mio cliente il quale si occupa di riparazione e vendita di macchine agricole. Per essere precisi, l'officina non ricade nell'obbligo del CPI in quanto vi si possono ricoverare automezzi in numero inferiore alle 9 unità; l'area espositiva è identificabile da un piazzale dove sono parcheggiati i mezzi in esposizione (numero variabile tra 10 e 20 unità). Attualmente la stuttura è protetta da estintori portatili ubicati nell'officina mentre il piazzale ne è sprovvisto. Essendo in corso la sostituzione degli estintori obsoleti, mi chiedo se per il piazzale è necessario:

1) applicare il DM 10-3-98,
2) altra normativa (se si quale?)
3) non sono necessari estintori portatili e/o carrellati

Grazie per la vostra risposta.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

IL PIAZZALE DEVE ESSERE CONSIDERATO COME UN LUOGO DI LAVORO ALL'APERTO, PERTANTO SI DEVE APPLICARE CONGRUAMENTE CON IL REALE RISCHIO INCENDIO IL DM. 10-3-98.
SONO NECESSARI GLI ESTINTORI PORTATILI IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA.
LA NORMA CHE CONSIDERA I PARCHEGGI ALL'ESTERNO E' IL DM. 1-2-86 CHE IN MERITO DICE:

7. AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.

7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture dei fabbricati perimetrali.

7.2. Pavimenti.

7.2.0. Pendenza. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.

7.2.1. Pavimentazione. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

7.4. Impianti idrici antincendio.

Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.

LA STESSA NORMA PER GLI ESTINTORI RICORDA CHE:

6.2. Mezzi di estinzione portatili.

Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di "tipo approvato" per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".
Il numero degli estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.
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