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Agenzie immobiliari: normativa

Ultimo Aggiornamento: 07/09/2020 14:41
30/06/2009 13:05
 
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Legalese: mediazione, incarico, foglio di visita, provvigione
Visto l'interesse (e i dibattiti sulla questione), apro questo thread INFORMATIVO (niente discussioni) sull'argomento.

Si parte con questo riferimento legale sulla provvigione:

fonte: BePlat.it


PROVVIGIONE AGENZIA IMMOBILIARE

La provvigione per l'agenzia immobiliare è disciplinata dal codice civile (LIBRO IV CAPO XI), che definisce la provvigione nell'art. 1755:


Provvigione - Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (1757, 1758, 2950). La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.



La provvigione è dovuta alla conclusione della transaziome, che convenzionalmente si identifica con la data del compromesso. Gli agenti immobiliari seguono comunque, di norma, il cliente fino al rogito; va specificato che, ai sensi dell’articolo 6 della legge 39/89, “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”. Va precisato inoltre che la provvigione è dovuta all'agenzia immobiliare o al mediatore, anche dopo la scadenza dell’incarico, se le parti, comunque messe in contatto dall'agente, concludono la trattativa.

La provvigione concordata contrattualmente deve essere chiaramente indicata nel mandato conferito all'agenzia immobiliare o al mediatore. L'entità della provvigione, essendo soggetta al libero gioco del mercato, può essere diversa da città a città. In genere la provvigione dovuta all'agenzia immobiliare oscilla tra il 3% ed il 6%, anche in base all' entità della cifra in gioco.

Dato che il mediatore immobiliare è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, la provvigione richiesta ad ambo le parti in trattativa è garanzia della neutralità del mediatore e dell'equidistanza dalle parti in trattativa.

Può succedere che alcune agenzie immobiliari non richiedano provvigioni al venditore: la filosofia di BEPLAT è contraria a questo modus operandi, perchè questa scelta implica sempre un ulteriore aggravio sul prezzo di compravendita per l'acquirente. L'agente immobiliare è secondo la legge un "mediatore" ed in quanto tale deve essere equidistante dal venditore e dal compratore. E' per questo motivo, di ordine deontologico, che BEPLAT diffida di chi applica rincari sul valore commerciale di un immobile venduto, preferendo una giusta e trasparente provvigione di mediazione immobiliare ripartita in modi equo fra venditore ed acquirente.

Vedi anche:
Giurisprudenza immobiliare, devo pagare due Agenzie immobiliari? (Fonte: quotidianocasa.it - 24/09/2010)
[Modificato da marco--- 03/10/2010 10:36]
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Laplace77 :: Giornalismo è diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia; il resto è propaganda. (Horacio Verbitsky)

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DISCLAIMER:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
16/07/2009 22:52
 
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PROVVISORIO: Penale per vendita diretta del proprietario
vi riporto un post dal FOL, descrive una situazione strana e interessante.



Provvigione all'agenzia non dovuta

Salve, tempo fà ho visitato tramite una agenzia immobiliare una casa che dovevo acquistare, poi purtroppo le trattative si sono rotte.
Dopo alcuni giorni, essendo la casa dove abito attualmente, vicina a quella da aquistare, ho incontrato il proprietario venditore. Parlandoci ho espresso la mia intenzione ad acquistare, e che le trattative si erano rotte in sede con l'agente della agenzia. Mi ha detto che si sarebbe preoccupato di farsi fare una liberatoria dalla agenzia cosi che avremmo potuto procedere alla caparra e quindi al rogito con tranquillità.
In effetti si è presentato poi con una fattura, in cui è riportato quanto segue:

Provvigione Immobiliare:
Penale per vendita diretta del proprietario
totale 1.500,00 €


Insomma il proprietario ha pagato 1500 euro per avere questa fattura 'liberatoria', che appunto vorrei sapere:
mi tutela completamente? L'agenzia immobiliare può pretendere alcunchè nei miei confronti se nessun atto, mio o del venditore, è antecedente alla data del giorno in cui hanno rilasciato questa "fattura liberatoria" al proprietario? (la casa era legata alla agenzia fino a settembre altrimenti, ma il proprietario voleva procedere prima possibile a quanto pare). Posso procedere ad una caparra eventuale senza rischiare poi di dovere qualche cosa all'agenzia, che a questo punto ovviamente (visto anche come si sono comportati) non voglio certo pagare?



al di la' di quello che dice il tizio poi...

il discorso mi pare interessante, sara' che la penale e' bassa...

ponz, t'e' mai capitato?


N.B: benvenuti tutti i commenti: da quello che ne tireremo ne uscira' un post "non provvisorio"



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17/07/2009 17:47
 
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Re: PROVVISORIO: Penale per vendita diretta del proprietario
laplace77, 16/07/2009 22.52:

vi riporto un post dal FOL, descrive una situazione strana e interessante.



Provvigione all'agenzia non dovuta

Salve, tempo fà ho visitato tramite una agenzia immobiliare una casa che dovevo acquistare, poi purtroppo le trattative si sono rotte.
Dopo alcuni giorni, essendo la casa dove abito attualmente, vicina a quella da aquistare, ho incontrato il proprietario venditore. Parlandoci ho espresso la mia intenzione ad acquistare, e che le trattative si erano rotte in sede con l'agente della agenzia. Mi ha detto che si sarebbe preoccupato di farsi fare una liberatoria dalla agenzia cosi che avremmo potuto procedere alla caparra e quindi al rogito con tranquillità.
In effetti si è presentato poi con una fattura, in cui è riportato quanto segue:

Provvigione Immobiliare:
Penale per vendita diretta del proprietario
totale 1.500,00 €


Insomma il proprietario ha pagato 1500 euro per avere questa fattura 'liberatoria', che appunto vorrei sapere:
mi tutela completamente? L'agenzia immobiliare può pretendere alcunchè nei miei confronti se nessun atto, mio o del venditore, è antecedente alla data del giorno in cui hanno rilasciato questa "fattura liberatoria" al proprietario? (la casa era legata alla agenzia fino a settembre altrimenti, ma il proprietario voleva procedere prima possibile a quanto pare). Posso procedere ad una caparra eventuale senza rischiare poi di dovere qualche cosa all'agenzia, che a questo punto ovviamente (visto anche come si sono comportati) non voglio certo pagare?



al di la' di quello che dice il tizio poi...

il discorso mi pare interessante, sara' che la penale e' bassa...

ponz, t'e' mai capitato?


N.B: benvenuti tutti i commenti: da quello che ne tireremo ne uscira' un post "non provvisorio"






mmm la penale libra il proprietario dalle compravendite che farà con persone che non hanno mai avuto a che fare con l'agenzia, pagata evidentemente perchè disdetto l'incarico di esclusiva prima della scadenza.

Il fatto ch esia bassa mi fa pensare che il collega fosse pure di quelli onesti (visto le usanze che c'avete costà) ma come sai sono quelli peggiori se li freghi

A parere mio le cose stanno così, quindi se si conclude quell'affare, il proprietario e l'acquirente pagheranno la provvigione (il proprietario ci perderà pure la penale perchè potrebbe essere sospettato di mala fede).

Se la fattura è prima o dopo la compravendita potrebbe non contare un casso, se no sarebbe troppo facile: faccio lavorare l'agente fino a quando non trovo l'accordo con un cliente che mi ha portato, poi gli pago la penale e ciao :)

Cosa c'è scritto sulla liberatoria?
[Modificato da Roberto Ponziani 17/07/2009 17:54]
12/08/2009 22:28
 
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CASA - IL CONTRATTO CON L’AGENZIA IMMOBILIARE

Newsletter dell'Unione Nazionale Consumatori

18757 (SdC – apr. 2009) – Probabilmente la categoria più protetta dal Codice civile è quella dei mediatori, identificabili soprattutto nelle agenzie immobiliari. Lo conferma una sentenza della Corte di cassazione (n. 23438/2004) secondo la quale il mediatore ha diritto alla provvigione soltanto per aver favorito il contatto fra il venditore e l’acquirente dell’immobile, non essendo necessario il suo intervento o partecipazione nelle fasi successive, come le trattative e la stipula del contratto. In pratica il mediatore è una persona che non lavora e guadagna moltissimo, poiché la sentenza della Corte di cassazione ha stabilito che può pretendere la provvigione da entrambe la parti il cui incontro possa ritenersi “conseguenza prossima o remota della sua opera”. Per le agenzie immobiliari è molto facile favorire l’incontro delle parti perché ripubblicano sui giornali di annunci gratuiti la stessa inserzione pubblicata dal proprietario che vende o affitta per conto proprio; naturalmente le agenzie mettono il loro numero telefonico. Il potenziale acquirente o affittuario che telefona viene messo quindi in contatto con il proprietario, che stipula il contratto o il compromesso con il cliente dell’agenzia, credendo di non dover dare a quest’ultima alcuna provvigione per il semplice motivo che non le ha conferito alcun incarico. Anzi, glielo comunica pure, verbalmente o per iscritto. Ma non serve a niente: l’articolo 1755 del Codice civile stabilisce che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. In altre parole, non ha alcuna importanza se non ha ricevuto un incarico, basta che l’affare sia concluso tramite la sua mediazione e subito dopo il proprietario recalcitrante a pagare riceve la lettera di un avvocato che minaccia un’azione legale. Prima di concludere l’affare, dovrebbe far firmare all’agenzia una dichiarazione di rinuncia alla provvigione.

Questi sono alcuni consigli dell’Unione Nazionale Consumatori prima di firmare un contratto con l’agenzia immobiliare.

• Non firmare se l’agenzia chiede una provvigione superiore al 3%, anzi è onesto il 2%.
• Quando si firma il contratto di incarico, prestare attenzione al periodo di validità, che non dovrebbe superare i tre mesi.
• Fare attenzione se l’incarico è “in esclusiva”: in questo caso il consumatore è tenuto a pagare la provvigione o una penale se trova egli stesso il compratore, il venditore, il locatore o il locatario della casa.
• Far cambiare la clausola relativa alla disdetta dell’incarico se per la comunicazione tramite raccomandata prevede un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto (al massimo dovrebbe essere 15 giorni).
• Ricordarsi che generalmente i contratti prevedono la proroga automatica in caso di mancata disdetta entro i termini.
• In caso di acquisto, l’agente immobiliare deve poter esibire al consumatore i certificati di destinazione d’uso, di destinazione urbanistica, copie conformi dei documenti di condono e le altre documentazioni relative all’immobile, onde evitare sorprese impreviste.
• Il consumatore deve ricordarsi assolutamente che la caparra versata deve essere intestata al venditore con assegno non trasferibile e non all’agente immobiliare, che non può incassare acconti o caparre neanche in conto provvigione o a titolo di risarcimento.
• La provvigione è dovuta all’agente immobiliare soltanto alla conclusione dell’affare, che coincide con l’accettazione formale della proposta da parte dell’acquirente.

Autore: Emanuele Piccari aprile 2009

www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1388&It...


Agenzie immobiliari furbe con la provvigione

A volte le agenzie immobiliari sfruttano le inserzioni di chi vuole comprare o vendere casa e si intromettono come “mediatori”, prendendo contatto con una delle parti, mentre l’altra non ha notizia della mediazione. A questa viene invece chiesta ugualmente la provvigione, che può andare dal 2 al 5 per cento del valore, in quanto l’art. 1755 del Codice civile stabilisce che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. La pretesa è però illegittima perché la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1626/1983, ha stabilito che “la provvigione non è dovuta quando la parte abbia ignorato senza colpa l’intervento del mediatore”. Eppure le agenzie immobiliari insistono facendo scrivere addirittura dall’avvocato e in questo caso bisogna rispondere sia all’agenzia sia all’avvocato dichiarando di resistere in un eventuale giudizio e minacciando di chiedere un risarcimento equitativo per azione temeraria (art. 96 del Codice di procedura civile). Va anche ricordato che le parti, se hanno accettato entrambe la mediazione dell’agenzia, possono pattuire che la provvigione all’agenzia rimane esclusivamente a carico di una di esse.

Autore: Unione Nazionale Consumatori Data: aprile 2007
www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=208&It...


IMMOBILI - MEGLIO TRASCRIVERE IL COMPROMESSO

www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1506&It...

[Modificato da stelafe 12/08/2009 22:30]
13/08/2009 01:28
 
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Re:
Correggiamo le solite imprecisioni superficiali:

In pratica il mediatore è una persona che non lavora e guadagna moltissimo: che venga a farlo tre mesi da me e poi ne riparliamo: imbecille.

• Non firmare se l’agenzia chiede una provvigione superiore al 3%, anzi è onesto il 2%: tutte le provvigioni sono oneste, dipendono da molti fattori, mi domando se sia onesto un 2% su una villa da 3 milioni o un 2% su un box da 20k.
• Quando si firma il contratto di incarico, prestare attenzione al periodo di validità, che non dovrebbe superare i tre mesi.A parte il fatto che si può benissimo non dare un termine a un incarico, potendolo interrompere in qualsiasi momento, ma gli idioti che hanno scritto sta roba si riferiscono all'incarico in esclusiva probabilmente, inoltre oggi in tre mesi voglio vedere chi ti vende la casa. [SM=g1747543]
• Fare attenzione se l’incarico è “in esclusiva”: in questo caso il consumatore è tenuto a pagare la provvigione o una penale se trova egli stesso il compratore, il venditore, il locatore o il locatario della casa. [SM=g7728] MInchiata colossale, da noi l'esclusiva la da solo il proprietario quindi sono errati l'indicazione del venditore e del locatore, infatti l'esclusiva lega solo chi l'ha firmata (il proprietario) e non chi invece compra o prende in affitto senza agenzia, come si vede che più che informare vogliono sdegnare...
• Far cambiare la clausola relativa alla disdetta dell’incarico se per la comunicazione tramite raccomandata prevede un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto (al massimo dovrebbe essere 15 giorni).Sono d'accordo [SM=g1750826]
• Ricordarsi che generalmente i contratti prevedono la proroga automatica in caso di mancata disdetta entro i termini.Consiglio utile, questo, sono d'accordo [SM=g1750826]
• In caso di acquisto, l’agente immobiliare deve poter esibire al consumatore i certificati di destinazione d’uso, di destinazione urbanistica, copie conformi dei documenti di condono e le altre documentazioni relative all’immobile, onde evitare sorprese impreviste.Consiglio quasi utile, ma inutile perchè i controlli che può fare l'agente immobiliare csono limitati:se l'immobile non è nuovo l'agente immobiliare deve far vedere tutto quello che ha ma il consiglio vero è: prendete un tecnico di parte, che faccia i controlli a vostre spese
• Il consumatore deve ricordarsi assolutamente che la caparra versata deve essere intestata al venditore con assegno non trasferibile e non all’agente immobiliare, che non può incassare acconti o caparre neanche in conto provvigione o a titolo di risarcimento. Verissimo, da ricordare sempre [SM=g1750826]
• La provvigione è dovuta all’agente immobiliare soltanto alla conclusione dell’affare, che coincide con l’accettazione formale della proposta da parte dell’acquirente.Quasi una minchiata, la giurisprudenza ha definito meglio quel momento con la sottoscrizione di atti eseguibili, non sempre la proposta accettata corrisponde a un atto eseguibile, direi il compromesso, più corretto.

Autore: Emanuele Piccari <--- qualcuno gli scriva di venire a leggere qui cosa doveva scrivere. [SM=g1765139]


Agenzie immobiliari furbe con la provvigione

A volte le agenzie immobiliari sfruttano le inserzioni di chi vuole comprare o vendere casa e si intromettono come “mediatori”, prendendo contatto con una delle parti, mentre l’altra non ha notizia della mediazione. A questa viene invece chiesta ugualmente la provvigione, che può andare dal 2 al 5 per cento del valore, in quanto l’art. 1755 del Codice civile stabilisce che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. La pretesa è però illegittima perché la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1626/1983, ha stabilito che “la provvigione non è dovuta quando la parte abbia ignorato senza colpa l’intervento del mediatore”. Eppure le agenzie immobiliari insistono facendo scrivere addirittura dall’avvocato e in questo caso bisogna rispondere sia all’agenzia sia all’avvocato dichiarando di resistere in un eventuale giudizio e minacciando di chiedere un risarcimento equitativo per azione temeraria (art. 96 del Codice di procedura civile). Va anche ricordato che le parti, se hanno accettato entrambe la mediazione dell’agenzia, possono pattuire che la provvigione all’agenzia rimane esclusivamente a carico di una di esse.

Autore: Unione Nazionale Consumatori Data: aprile 2007
www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=208&It...

A livello di diritto l'indicazione è corretta, ma mi pare sia poco credibile come notizia o se vera, sicuramente presente solo in casi sporadici, nemmeno io ho mai avuto notizia di tali comportamenti, sarebbe interessante avere dei casi citati dall'autore...


IMMOBILI - MEGLIO TRASCRIVERE IL COMPROMESSO

Eh, beh, chiaro e palese...ma mi pareva si fosse detto...



[Modificato da Roberto Ponziani 13/08/2009 01:34]
28/09/2009 11:44
 
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Fonte: Il Mattino - 28/09/2009

I doveri dell'agenzia immobiliare

[Modificato da marco--- 28/09/2009 11:59]
28/09/2009 11:45
 
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Servirsi di un‘agenzia (Fonte: solocasenews.it)

Affidarsi ad un agente immobiliare significa semplificare la vendita, avvalendosi dell’opera di un professionista.

L’incarico di mediazione alla vendita deve, per legge, essere chiaro, ed ispirato ai principi della correttezza commerciale e della buona fede contrattuale e non può essere utilizzato se non reca gli estremi di iscrizione nel ruolo dell’agente immobiliare o, nel caso trattasi di società, del legale, nonché gli estremi dell’iscrizione nel ruolo della società stessa.

L'agente immobiliare non può certamente garantire il risultato ma, se in possesso di un’adeguata formazione professionale, può offrire al venditore idonea assistenza utilizzando al meglio i mezzi necessari alla conclusione dell’affare.
Da non sottovalutare che il venditore viene sollevato da fastidiose incombenze e costose iniziative che vanno dalla semplice affissione del cartello “vendesi” agli annunci economici su quotidiani e riviste specializzate; dal ricevimento delle telefonate, che avvengono a qualsiasi ora del giorno e da parte spesso di curiosi o perditempo, alla gestione degli appuntamenti - che richiedono spesso conferme o rinvii - ed infine alla ricerca e predisposizione di tutta la documentazione che attesti la proprietà e l’uso del bene, nonché la sua conformità alle normative urbanistiche e fiscali e la sua corretta individuazione presso il catasto.

Come scegliere l’agenzia giusta?
Il primo controllo da compiere, è che l’agente sia legalmente autorizzato. E’ pertanto buona norma, nel rispetto della legge, nonché a cautela dei propri interessi economici, che colui che si rivolge ad un agente immobiliare si accerti innanzitutto che il suo interlocutore sia abilitato all’esercizio della professione. Ciò vale anche per i collaboratori o funzionari di agenzia che spesso svolgono in modo del tutto illegittimo le funzioni relative all’esercizio della mediazione, con la conseguente violazione degli obblighi di legge. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi, titolo, le attività disciplinate dalla legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo. Per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. Prova dell’iscrizione può essere fornita esibendo, a richiesta del cliente, la tessera personale di riconoscimento oppure apposita dichiarazione della camera di commercio attestante la data di delibera ed il numero di iscrizione al ruolo.

Prima di sottoscrivere un incarico di mediazione o un mandato alla vendita si deve pretendere il rilascio di una copia dello stesso per valutare o far valutare da un legale il suo contenuto. Se l’agente immobiliare prende tempo o accampa scuse, è preferibile, se possibile, rivolgersi ad un altro agente ovvero invitarlo ad una maggiore trasparenza e diligenza.

E’ comunque opportuno, prima di affidare un incarico di mediazione, assumere informazioni sull’agenzia al fine di valutarne, con sufficiente diligenza, il grado di affidabilità, professionalità e correttezza commerciale.

L’incarico e il mandato
L'autorizzazione a vendere rilasciata ad un agente immobiliare può assumere la forma di un mandato (senza rappresentanza) o di un incarico a vendere. Vediamo in breve le differenze.

Il mandato e’ un contratto regolato dal Codice Civile con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Il mandato può essere con rappresentanza quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Se il mandato è senza rappresentanza, il mandatario agisce sempre per conto altrui ma a proprio nome ed "acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato".

L’agente immobiliare può operare, se iscritto nell’apposita sezione del ruolo, anche come mandatario con o senza rappresentanza. In tal caso percepirà il compenso pattuito soltanto da una delle parti dell’affare: colui che gli ha conferito il mandato.

L'incarico è così definito l'incarico di mediazione che consiste nel reperire un acquirente per l’immobile. In definitiva, mentre con il mandato l'agente d'affari in mediazione deve fare gli interessi di una delle parti, con l'incarico deve essere "al di sopra" delle parti.
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

E' bene sapere che l’incarico di mediazione non deve contenere clausole vessatorie.
Particolare attenzione va prestata alle clausole di esclusività, irrevocabilità e tacito rinnovo inserite nel modulo di incarico di mediazione alla vendita o alla locazione di un immobile. (Vessatorie sono tutte quelle clausole che pongono dei limiti e dei vincoli solo a carico di una delle parti, che in questo caso è il conferente).

L’esclusività dell’incarico non consente al conferente di trattare in proprio, o tramite terzi, la vendita dell’immobile durante il periodo di valenza dell’incarico stesso.

L’irrevocabilità non consente al conferente di poter, liberamente ed in qualsiasi momento, recedere dall’incarico prima della scadenza convenuta.
Un’altra clausola che si riscontra nell’incarico di mediazione a vendere e che va accuratamente evitata riguarda la pratica del sovrapprezzo: ”Il maggior ricavo rispetto a quanto da me richiesto va a beneficio dell’agente nella misura del …”.
- Attenzione alle penali. Nei formulari di incarico vengono poste a carico del conferente e a favore dell’agente immobiliare clausole penali nel caso in cui il venditore receda anticipatamente dal contratto o si rifiuti di vendere alle condizioni stabilite. Tali clausole sono da considerarsi vessatorie, e quindi inefficaci.

· Gli elementi di un incarico di mediazione per la vendita di un immobile

L’incarico di mediazione per la vendita deve contenere:

- i dati identificativi del conferente l’incarico;
- i dati identificativi del/i proprietario/i, se diverso/i dal conferente l’incarico;
- i dati identificativi dell’agente immobiliare;
- l’ubicazione, descrizione e destinazione d’uso dell’immobile;
- le condizioni di vendita: prezzo richiesto e modalità di pagamento
- le modalità di conferimento dell’incarico
- la data di scadenza dell’incarico
- la situazione giuridica dell’immobile
- la provvigione spettante all’agenzia in caso di conclusione dell’affare;
- il compenso dovuto all’agenzia, nel caso il conferente non voglia concludere l’affare alle condizioni e termini d’incarico;
- la clausola penale;
- la clausola relativa al rimborso delle spese, ovvero alla rinuncia a tale diritto da parte dell’agenzia.

Vedi anche: Agenzie immobiliari furbe con la provvigione (Fonte: consumatori.it - aprile 2007)
[Modificato da marco--- 28/09/2009 12:03]
03/10/2010 10:36
 
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Lo "scavalco" è legalmente consentito, salvo pagare la provvigione
Ringraziando gorio (FOL) per l'utile chiarimento

gorio - 03/10/2010 09:54

Ok ne prendo atto, anche se "scavalco" mi capita di sentirlo anche per lamentarsi del comportamento di colui che, visitato l'immobile, poi tenta di contattare da solo il venditore, quindi prima che siano maturate le provvigioni.
Ma, in effetti, questo è un neologismo gergale coniato dagli agenti immobiliari e solo loro possono dire cosa intendano.
Comunque non è questa l'essenza della questione, ovviamente, bensì la frasetta da me evidenziata e che lascia intendere che tu conosci bene l'essenza della mediazione.
Debbo dire, purtroppo, che così non si può dire per alcuni altri, tanto da far dubitare sul come abbiano preso il patentino, o come vogliamo chiamarlo e, siccome, non sono per nulla interessato né alle polemiche né alle personalizzazioni, preciso che tutti i frequentatori del forum sono esclusi.
E' un sacrosanto diritto della parte, infatti, usufruire della mediazione e poi, nel caso, concludere in proprio la trattativa.
Ciò è insito nella mediazione, salvo, appunto, il dover poi pagare la provvigione, secondo le regole comuni e qualora ve ne siano i presupposti.

Può capitare, quindi, che, scoperto e visitato l'immobile con il mediatore, poi si contatti in proprio il venditore e si concluda.
Vorrà dire che l'agente avrà maturato la provigione standosene comodamente spaparanzato sul divano.

Questo concetto, basilare, non è digeribile per alcuni mediatori, che, erroneamente, credono che sussista un generale diritto al proseguimento della trattativa, in vero insussistente.
Questo, in qualche modo, si potrebbe profilare nella c.d. mediazione atipica, in cui si sia stretto un vincolo contrattuale per iscritto con il venditore, la c.d. esclusiva.
Ma questo è, appunto, un vincolo contrattuale, assolutamente estraneo alla mediazione e, comunque, non opponibile, in alcun modo, all'acquirente, che. legittimamente, può fare sempre come gli pare, salvo poi, ovviamente, pagare la provvigione, secondo i principi comuni e generali sulla mediazione, non per un sorta di risarcimento del danno (sic!) come troppo spesso mi capita di leggere e di sentire da alcuni agenti immobiliari (sic!).
Ho l'impressione che proprio questo, il non aver afferrato fino in fondo i concetti sulla mediazione e sulla sua natura, porti, poi, alcuni mediatori a protestare anche quando debbono dividersi la provvigione in caso di pluralità di mediatori, vivendo la cosa come una lesione delle loro prerogative, in vero inesistenti.
08/07/2011 18:40
 
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Cassazione: “provvigione dovuta solo se mediazione è palese”

08/07/2011 -

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12390 del 7 giugno 2011, ha stabilito che, affinché possa sorgere il diritto alla provvigione per il mediatore, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo, quindi, note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà.

Lo spunto viene dalla vicenda di un mediatore che era ricorso in giudizio per il recupero della provvigione, denunciando di essere stato estromesso dalle parti dopo che l’affare si era difatti concluso grazie al suo intervento.

Dal momento che è risultato che l’agente immobiliare non si era mai qualificato come mediatore, sebbene avesse favorito l’incontro tra le parti in qualità di amministratore delegato di un ente, la Corte ha ritenuto che lo stesso non avesse diritto alla provvigione sulla base del fatto che la parte non era stata messa in condizione di conoscere la qualifica di mediatore.

Nella mediazione, affinché maturi il diritto alla provvigione è quindi necessario che l'attività del mediatore, secondo la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sia svolta in modo palese, e cioè rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà, non essendo sufficiente che le parti abbiano concluso l'affare grazie all'attività del mediatore se non siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal predetto e non abbiano perciò neppure potuto valutare l'opportunità di avvalersi o no della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri .

“Perché sorga il diritto alla provvigione è necessario - commenta il presidente nazionale Fiaip, Paolo Righi – che gli agenti immobiliari e i mediatori svolgano la propria attività in modo trasparente, palesando alle parti la propria qualità di mediatore e i servizi offerti. Per Fiaip – continua Righi - occorre innalzare il livello di controlli presso le Camere di Commercio ed aumentare le sanzioni contro l’abusivismo nel settore immobiliare.

La sentenza rappresenta per Fiaip un contributo importante alla lotta all’abusivismo che fa chiarezza e riconosce l’importanza della figura professionale dell’agente immobiliare”.

Fiaip, ormai da anni si batte contro il fenomeno dell’abusivismo che, oltre a produrre gravi danni alla filiera immobiliaregenera evasione fiscale che il Centro Studi Fiaip ha calcolato in 450 milioni di base imponibile, quale evasione derivante da provvigioni pagate illegalmente in Italia.
[Modificato da (sylvestro) 08/07/2011 18:40]
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24/11/2011 01:01
 
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REPLAT: pago doppio?

Scusate, spero sia questo lo spazio idoneo.

In caso io visioni un appartamento, come devo fare, con un AI aderente a REPLAT (ha telefonato davanti a me ad un "collega" presentandosi come "collega di REPLAT" e il numero faceva capo ad un'altra agenzia) dovrei aspettarmi una percentuale maggiore del normale perché devono dividere per due?

E che altri svantaggi potrei avere?

grazie
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24/11/2011 10:08
 
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Re: REPLAT: pago doppio?
nobear, 11/24/2011 1:01 AM:


Scusate, spero sia questo lo spazio idoneo.

In caso io visioni un appartamento, come devo fare, con un AI aderente a REPLAT (ha telefonato davanti a me ad un "collega" presentandosi come "collega di REPLAT" e il numero faceva capo ad un'altra agenzia) dovrei aspettarmi una percentuale maggiore del normale perché devono dividere per due?

E che altri svantaggi potrei avere?

grazie




La provvigione che si paga è sempre e solo 1.... se loro sono in 2 devono mettersi d'accordo tra di loro
25/11/2011 22:37
 
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Re: Re: REPLAT: pago doppio?
dgambera, 24/11/2011 10.08:




La provvigione che si paga è sempre e solo 1.... se loro sono in 2 devono mettersi d'accordo tra di loro



Grazie DJ!
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22/03/2016 10:42
 
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"L’incarico di mediazione per la vendita deve contenere:

- i dati identificativi del conferente l’incarico;
- i dati identificativi del/i proprietario/i, se diverso/i dal conferente l’incarico;
- i dati identificativi dell’agente immobiliare;
- l’ubicazione, descrizione e destinazione d’uso dell’immobile;
- le condizioni di vendita: prezzo richiesto e modalità di pagamento
- le modalità di conferimento dell’incarico
- la data di scadenza dell’incarico
- la situazione giuridica dell’immobile
- la provvigione spettante all’agenzia in caso di conclusione dell’affare;
- il compenso dovuto all’agenzia, nel caso il conferente non voglia concludere l’affare alle condizioni e termini d’incarico;
- la clausola penale;
- la clausola relativa al rimborso delle spese, ovvero alla rinuncia a tale diritto da parte dell’agenzia."
Confermo quanto sopra indicato..
[Modificato da marco--- 26/11/2016 01:40]
24/11/2016 19:04
 
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Re:
stelafe, 12/08/2009 22.28:

Per le agenzie immobiliari è molto facile favorire l’incontro delle parti perché ripubblicano sui giornali di annunci gratuiti la stessa inserzione pubblicata dal proprietario che vende o affitta per conto proprio; naturalmente le agenzie mettono il loro numero telefonico. Il potenziale acquirente o affittuario che telefona viene messo quindi in contatto con il proprietario, che stipula il contratto o il compromesso con il cliente dell’agenzia, credendo di non dover dare a quest’ultima alcuna provvigione per il semplice motivo che non le ha conferito alcun incarico.


se ho capito bene l' eventuale acquirente telefona al numero dell' inserzione che pero' e' dell' agenzia, poi penso che l' agenzia dia il numero reale del privato che sta vendendo ed in questo modo avrebbe diritto alla provvigione. e' cosi' oppure ho capito male?
alla scadenza di un incarico di mediazione quali documenti bisogna farsi rilasciare dall' agenzia in modo di essere sicuri di vendere ad una persona che non abbia mai avuto contatti con l' agenzia con cui ha firmato il foglio di visita e l' elenco delle persone con cui c'e' stato un nesso casuale.
07/09/2020 14:41
 
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Re: Re:
vic_20, 24.11.2016 19:04:


se ho capito bene l' eventuale acquirente telefona al numero dell' inserzione che pero' e' dell' agenzia, poi penso che l' agenzia dia il numero reale del privato che sta vendendo ed in questo modo avrebbe diritto alla provvigione. e' cosi' oppure ho capito male?
alla scadenza di un incarico di mediazione quali documenti bisogna farsi rilasciare dall' agenzia in modo di essere sicuri di vendere ad una persona che non abbia mai avuto contatti con l' agenzia con cui ha firmato il foglio di visita e l' elenco delle persone con cui c'e' stato un nesso casuale.

Questa è una strategia interessante. Ma in questo caso, ho una domanda. Come l'agenzia ha mostrato i locali al cliente. Come preparano i documenti? L'inserzionista può quindi citare in giudizio. Non esistono leggi del genere? Il cliente può anche iniziare a lavorare direttamente con l'inserzionista. Quindi anche l'agente avrà una cattiva immagine
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