DICHIARAZIONE DI NASCITA
COME
Questa dichiarazione va obbligatoriamente fatta ogni volta che ci sono nascite nel nostro allevamento.
Oltre ai dati del dichiarante, il documento deve contenere la data di nascita dei soggetti, il numero dei nati, l’indicazione della specie, sia con il nome scientifico che con quello comune e il numero dell’eventuale anellino di identificazione che per le specie appartenenti a questo allegato NON E’ OBBLIGATORIO.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Servizio Certificazione CITES territorialmente competente:
- per consegna diretta (è bene farsi rilasciare una ricevuta);
- a mezzo del servizio postale (meglio se mediante raccomandata);
- per fax (conservare il rapporto di trasmissione).
QUANDO
Entro dieci giorni dall’evento.
Poiché in alcune specie i pullus non nascono tutti lo stesso giorno e, trovando oltremodo gravoso inviare più di una dichiarazione per una stessa covata, è possibile fare un unico documento per la stessa covata mettendo, come data, quella dell’ultimo nato.
PERCHE’
La dichiarazione di nascita è stata resa obbligatoria dalla Legge n. 150 del 07/02/1992, modificata con Legge n. 59 del 13/02/1993, che all’art. 8 bis, par. 1, reca testualmente: “tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nelle appendici I e II della C.I.T.E.S. devono essere denunciate al Servizio Certificazione C.I.T.E.S.”
NOTE
La dichiarazione deve essere sempre effettuata anche se il dichiarante decide di tenere per sé, per proprio diletto, i soggetti e anche se li cede a titolo gratuito.
La mancata effettuazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra € 3.098,74 e € 6.197,48.
Il Servizio Certificazione CITES, una volta ricevuto quanto sopra, invia al dichiarante una lettera debitamente protocollata con la quale prende atto di quanto dichiarato. Il numero di protocollo riportato in questa lettera dovrà sempre essere utilizzato in tutti i passaggi dei soggetti dichiarati.
Davide
R.N.A. 47DR