correzione il 20% è sull'imponibile
Purtroppo la norma che prevede lo sconto del 20% sembrava a tutti fosse applicata sul totale comprensivo di Iva.
Leggendo alcune circolari del Ministero della finanze, proprio per chiarire molti malintesi che la lettura dell'articolo ha creato
hanno precisato che il totale è da ritenersi IVA esclusa quindi lo sconto è sull'imponibile.
ART. 20 - AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ONLUS
L’articolo 20 del decreto apportando modifiche al comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto una nuova modalità per fruire del contributo per l'acquisto, da parte delle associazioni di volontariato e delle ONLUS, di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quella contenuta nella prima parte del comma 1 dell'art. 96 della citata legge n. 342 del 2000.
La prima parte del comma 1 dell'art. 96 citato prevede l’erogazione di un contributo a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. I criteri e modalità per la concessione e l’erogazione del contributo sono stati definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 28 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001. Con l'art. 20 del decreto è stata introdotta la possibilità di conseguire il predetto contributo “nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Si precisa che la riduzione del 20 per cento del prezzo deve essere applicata sul prezzo complessivo di acquisto al netto dell’IVA.
Esempio di calcolo:
Imponibile (prezzo complessivo d’acquisto): 100.000 euro
IVA relativa : 20.000 euro
Totale: 120.000 euro
Contributo ex art. 20 D.L. 269: 20.000 euro (100.000 x 20%)
Importo dovuto dall’acquirente:100.000 euro
Il venditore recupererà le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
Si precisa che la riduzione del 20 per cento del prezzo complessivo può essere applicata anche in caso di acquisizione mediante contratti di leasing delle autoambulanze e dei beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali del 28 agosto 2001, n. 388, secondo cui la concessione del contributo a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali è prevista anche per l’acquisizione dei beni ivi menzionati mediante contratto di leasing.
In tal caso la riduzione del 20% andrà calcolata sul prezzo di acquisto del bene da parte della società di leasing.
Ai fini della fruizione del beneficio è necessario che nell’atto di acquisto sia espressamente previsto che il bene acquistato verrà consegnato dal fornitore all'associazione di volontariato (iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266) o alla ONLUS con la quale la società acquirente abbia preventivamente stipulato il contratto di leasing.
Si precisa inoltre che la consegna del bene deve essere provata attraverso apposito verbale di consegna, sottoscritto da tutte le parti, ivi compresa la società
di leasing.
La riduzione del prezzo deve essere operata sul prezzo di cessione del bene dal fornitore alla società di leasing, al netto dell'IVA.
Si precisa che nella fattura, oltre che alla norma agevolativa di cui all'art.20 del decreto-legge n. 269 del 2003, dovrà essere indicata la denominazione dell'ente utilizzatore.
Si fa presente che mentre il contributo previsto dalla prima parte del comma 1 dell’art. 96 della legge n. 342 del 2000 è utilizzabile per l’acquisto, oltre che delle ambulanze, anche di beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, l’agevolazione introdotta dall’articolo 20 del decreto è utilizzabile solamente per l’acquisto di autoambulanze, allestite delle attrezzature necessarie all’uso cui le stesse sono destinate, e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.
Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei venditori, nella fattura di vendita deve essere fatto esplicito riferimento alla noma agevolativa di cui all’articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Si ricorda che con risoluzione n. 18/E del 19 febbraio 2004, al fine di consentire la compensazione delle somme sopra individuate, è stato istituito il seguente codice tributo: "6769" denominato "Credito d'imposta per la vendita di autoambulanze e di beni mobili registrati destinati ad attività antincendio - Articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326". Nella compilazione del modello di versamento "F24" il codice tributo sopra menzionato deve essere esposto nella "Sezione Erario", con l'indicazione dell'anno in cui si effettua la compensazione.