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20 per cento e 5 per mille

Ultimo Aggiornamento: 17/03/2009 16:34
10/10/2008 17:27
 
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Re: Ora i nodi vengono al pettine
Non la potranno fare sicuramente quei Corpi che al loro interno hanno personale stipendiato e questo è pacifico.

Ma non la faranno neanche quei corpi che si dividono i soldi dei servizi prevenzione o dei compensi vari che negli anni sono saltati fuori.



Correggo le due affermazioni perchè deve essere l'attività prevalente di volontariato gratuita e quindi possono iscriversi anche i Corpi che distribuiscono soldi.

Per il resto mantengo l'opinione che bisogna fare una riflessione seria su come interpretare la nostra struttura.

[Modificato da robylases 10/10/2008 17:27]
13/10/2008 17:32
 
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correzione il 20% è sull'imponibile
Purtroppo la norma che prevede lo sconto del 20% sembrava a tutti fosse applicata sul totale comprensivo di Iva.
Leggendo alcune circolari del Ministero della finanze, proprio per chiarire molti malintesi che la lettura dell'articolo ha creato
hanno precisato che il totale è da ritenersi IVA esclusa quindi lo sconto è sull'imponibile.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ONLUS

L’articolo 20 del decreto apportando modifiche al comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto una nuova modalità per fruire del contributo per l'acquisto, da parte delle associazioni di volontariato e delle ONLUS, di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quella contenuta nella prima parte del comma 1 dell'art. 96 della citata legge n. 342 del 2000.
La prima parte del comma 1 dell'art. 96 citato prevede l’erogazione di un contributo a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. I criteri e modalità per la concessione e l’erogazione del contributo sono stati definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 28 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001. Con l'art. 20 del decreto è stata introdotta la possibilità di conseguire il predetto contributo “nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Si precisa che la riduzione del 20 per cento del prezzo deve essere applicata sul prezzo complessivo di acquisto al netto dell’IVA.
Esempio di calcolo:
Imponibile (prezzo complessivo d’acquisto): 100.000 euro
IVA relativa : 20.000 euro
Totale: 120.000 euro
Contributo ex art. 20 D.L. 269: 20.000 euro (100.000 x 20%)
Importo dovuto dall’acquirente:100.000 euro
Il venditore recupererà le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
Si precisa che la riduzione del 20 per cento del prezzo complessivo può essere applicata anche in caso di acquisizione mediante contratti di leasing delle autoambulanze e dei beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali del 28 agosto 2001, n. 388, secondo cui la concessione del contributo a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali è prevista anche per l’acquisizione dei beni ivi menzionati mediante contratto di leasing.
In tal caso la riduzione del 20% andrà calcolata sul prezzo di acquisto del bene da parte della società di leasing.
Ai fini della fruizione del beneficio è necessario che nell’atto di acquisto sia espressamente previsto che il bene acquistato verrà consegnato dal fornitore all'associazione di volontariato (iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266) o alla ONLUS con la quale la società acquirente abbia preventivamente stipulato il contratto di leasing.
Si precisa inoltre che la consegna del bene deve essere provata attraverso apposito verbale di consegna, sottoscritto da tutte le parti, ivi compresa la società
di leasing.
La riduzione del prezzo deve essere operata sul prezzo di cessione del bene dal fornitore alla società di leasing, al netto dell'IVA.
Si precisa che nella fattura, oltre che alla norma agevolativa di cui all'art.20 del decreto-legge n. 269 del 2003, dovrà essere indicata la denominazione dell'ente utilizzatore.
Si fa presente che mentre il contributo previsto dalla prima parte del comma 1 dell’art. 96 della legge n. 342 del 2000 è utilizzabile per l’acquisto, oltre che delle ambulanze, anche di beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, l’agevolazione introdotta dall’articolo 20 del decreto è utilizzabile solamente per l’acquisto di autoambulanze, allestite delle attrezzature necessarie all’uso cui le stesse sono destinate, e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.
Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei venditori, nella fattura di vendita deve essere fatto esplicito riferimento alla noma agevolativa di cui all’articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Si ricorda che con risoluzione n. 18/E del 19 febbraio 2004, al fine di consentire la compensazione delle somme sopra individuate, è stato istituito il seguente codice tributo: "6769" denominato "Credito d'imposta per la vendita di autoambulanze e di beni mobili registrati destinati ad attività antincendio - Articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326". Nella compilazione del modello di versamento "F24" il codice tributo sopra menzionato deve essere esposto nella "Sezione Erario", con l'indicazione dell'anno in cui si effettua la compensazione.
13/10/2008 18:26
 
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Quindi di fatto lo sconto (20% dell'imponibile) equivale all'iva (20% dell'imponibile)..giusto?

Daniel
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14/10/2008 10:32
 
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Re:
danny.lusern, 13/10/2008 18.26:

Quindi di fatto lo sconto (20% dell'imponibile) equivale all'iva (20% dell'imponibile)..giusto?




proprio così.

Purtroppo il malinteso è nato da un estratto della rivista settimana fiscale che il servizio antincendi ha allegato in una richiasta di parere che specificava che l'importo è da considerarsi iva inclusa.
Da mie ulteriori ricerche ho trovato però l'autentica interpretazione del Ministero delle Finanze.
14/10/2008 16:09
 
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altra precisazione
Mi sono giunte numerose richieste di delucidazioni e la più frequente è quali beni sono soggetti allo sconto del 20% ?

Si tratta solo di beni mobili iscritti in pubblici registri, questi sono solo ed unicamente quelli previsti dall'articolo 815 del Codice Civile:

Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (Cod. Civ. 507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914, 2915; Cod. Nav. 245 e seguenti, 861 e seguenti) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

La loro legge di circolazione presenta forti analogie con quella degli immobili (sono ad esempio capaci di ipoteca), ma per ciò che non dispongano le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815 c.c.). Rientrano in questa categoria autoveicoli, navi, aeromobili.

Quindi per i Vigili del Fuoco rientrano tutti i mezzi targati
[Modificato da robylases 14/10/2008 16:16]
14/10/2008 19:45
 
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Ok, chiarissimo robylases! Grazie! [SM=x984455]

Daniel
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14/10/2008 20:29
 
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anche i carrelli sono compresi ??

14/10/2008 21:34
 
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Re:
matFio, 14/10/2008 20.29:

anche i carrelli sono compresi ??




si, anche quelli devono essere immatricolati e sono targati e pertanto si ha diritto allo sconto.
te lo confermo perchè stiamop valutando anche noi un carrello nuovo e il nostro ispettore (robylases) ce lo ha confermato


[Modificato da danny.lusern 14/10/2008 21:35]

Daniel
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15/10/2008 20:47
 
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08/11/2008 23:25
 
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vademecum
al seguente indirizzo trovate un vademecum di tutte le agevolazioni fiscali che si potranno beneficiare dopo l'iscrizione all'albo del volontariato, www.distrettovvftrento.it/modulistica/EffettiFiscaliVigiliDelFuocoVolon...
09/11/2008 13:39
 
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Re:
robylases, 08/09/2008 11.44:


"2 ter. I corpi dei vigili del fuoco volontari sono iscritti in una apposita sezione dell'albo delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato""



Qual'è la "Legge provinciale sul volontariato" ??? Numero e anno ...

Perchè non vorrei sbagliarmi ...
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"Abbiamo ancora tante cose da fare per la nostra terra, facciamole insieme" I-TNLD
Non legato a Corpi VVF Volontari
09/11/2008 14:03
 
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Ho trovato la Legge !

Si tratta della LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1992, n. 8 - Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale.

La prima cosa che vi chiedo è questa ... la Federazione ha inviato a tutti gli interessati la circolare che voi avete già linkato ... ma altre associazioni prevedono che il modulo di iscrizione sia di due pagine e non di una ... ... !!!
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09/11/2008 14:11
 
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Passiamo a qualcosa di più concreto:

L'art. 2 comma 3 della Legge Provinciale sul volontariato dice:


Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti che, indipendentemente dal fatto di essere o meno dotati di personalità giuridica, conseguano in modo continuativo, tramite l'apporto lavorativo personale degli aderenti prestato a servizio della comunità, fini di solidarietà, di promozione umana e sociale, di progresso civile e culturale e le cui norme statutarie o i rispettivi ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro, anche indiretto.



Il mio dubbio … molto banale ma che potrebbe far cascare il palco è il seguente:

I Corpi Vigili del Fuoco Volontari sono organismi liberamente costituiti ???
L'art. 15 della Legge Regionale 20 agosto 1954 numero 24 - Servizio Antincendi dice:

In ogni comune viene costituito almeno un corpo volontario, dipendente dal sindaco e dall'assessorato delegato al servizio antincendi. Nei comuni capoluoghi ... ... Con apposito provvedimento il consiglio comunale deve stabilire se nel comune sono da istituirsi uno o più corpi, nonché la forza numerica e la composizione dei medesimi, sentito il comandante dei vigili del fuoco locale e l'ispettore provinciale



Quindi i Corpi non mi sembra che i Corpi VVF Volontari siano liberamente costituiti ... i Comuni sono stati "costretti" a costituire "almeno un corpo volontario" ... ...




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18/11/2008 09:34
 
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Ci sono novità in merito ???
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....
scusate, non per fare polemica perchè penso che queste agevolazioni fiscali siano molto comode ai corpi vvf; ma l'attribuzione di onlus non dovrebbe essere data solo ad enti/associazioni privati?? [SM=x984456] (almeno dalla legge che ho trovato risultano esclusi tutti gli enti pubblici)
perchè da quello che so i vigili del fuoco non sono un ente privato ma pubblico....

Spero in un vostro chiarimento grazie [SM=g27988]
17/03/2009 16:15
 
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re
In attesa di risposte ti dò il benvenuto al forum!
Moderatore Forum VVF Trentino
17/03/2009 16:34
 
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...
grazie
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