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Codice della Strada - Multe : nullità del verbale

Ultimo Aggiornamento: 08/02/2008 11:47
08/02/2008 11:47
 
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Visto che spesso i verbali che vengono notificati non sono regolarmente redatti, vi posto un riassunto di una recentissima sentenza della Cassazione (le cui decisioni non possono - meglio, non potrebbero - essere smentite dai GdP)

Con sentenza del 12 novembre 2007, n. 23506 la Cassazione ha disposto il rigetto del ricorso presentato dal Comune di Avellino contro la sentenza del Giudice di Pace, motivando che è da ritenersi nullo il verbale di accertamento della violazione che contenga solo l’indicazione della sanzione minima edittale, ma non contenga anche la precisazione dell’importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali effettuare il pagamento.

L’art. 200 del Codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, precisa la Corte, rinvia al contenuto del modello descritto dall’art. 383 del regolamento di esecuzione.

L’art. 383, 2 comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc.

Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di Pace, l’indicazione del minimo della sanzione edittale.

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