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Scadenzario mobilità 2008/09

Ultimo Aggiornamento: 05/01/2008 13:28
04/01/2008 09:02
 
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Scadenzario mobilità 2008/09


04 gennaio 2008
www.orizzontescuola.it/orizzonte/article17669.html

Questo pomeriggio o lunedì sarà pubblicata dal Ministero l'ordinanza sulla mobilità. Nel frattempo alcune anticipazioni sullo scadenzario

Relativamente alle scadenze, la CGIL ci comunica tramite il suo sito che il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di mobilità sarà martedì 5 febbraio 2008.

In attesa della modulistica pubblichiamo la tempistica, pubblicata dalla Gilda, per le varie operazioni connesse alla mobilità nei vari gradi di scuola e tipologia di personale. Speciale mobilità

www.orizzontescuola.it/orizzonte/content-cat-78.html

Termine ultimo per la revoca della domanda di mobilità:

10 giorni prima della comunicazione al C.E.D. da parte degli Uffici Scolastici Provinciali delle domanda e dei posti disponibili


Docenti Scuola Primaria
13 marzo: Data della comunicazione al CED (da parte degli U.S.P.) delle domande e dei posti disponibili

9 aprile: Pubblicazione dei movimenti


Docenti Scuola Infanzia
3 aprile: Data della comunicazione al CED (da parte degli U.S.P.) delle domande e dei posti disponibili

24 aprile: Pubblicazione dei movimenti


Docenti Scuola Secondaria di I grado

19 maggio: Data della comunicazione al CED (da parte degli U.S.P.) delle domande e dei posti disponibili

16 giugno:Pubblicazione dei movimenti


Docenti Scuola Secondaria di II grado

21 aprile: Data della comunicazione al CED (da parte degli U.S.P.) delle domande e dei posti disponibili

19 maggio:Pubblicazione dei movimenti


Personale Educativo
21 aprile: Data della comunicazione al CED (da parte degli U.S.P.) delle domande e dei posti disponibili

12 maggio:Pubblicazione dei movimenti


Personale ATA
22 maggio: Data della comunicazione al CED (da parte degli U.S.P.) delle domande e dei posti disponibili

19 giugno:Pubblicazione dei movimenti



[Modificato da donatella_ricalzone 04/01/2008 09:03]
05/01/2008 13:09
 
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Mobilità 2008/2009: docenti neoimmessi in ruolo SPECIALE!!
é importante consultare questo speciale:

www.orizzontescuola.it/orizzonte/content-cat-78.html

in particolare:
www.orizzontescuola.it/orizzonte/content-1318.html

di seguito copio alcune cose

www.orizzont escuola.it/ articoli3/ mobilita/ 2008/Mobilit% E0%20e%20docenti %20neoimmessi% 20in%20ruolo% 20l.doc


Mobilità 2008/2009 e docenti neoimmessi in ruolo l’1. 9. 2007

I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia dalla graduatoria di merito del concorso ordinario a cattedre per esami e titoli, bandito con DDG 1999 ovvero con DM 1990 sia dalla graduatoria ad esaurimento su sede provvisoria, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2007 ovvero con nomina solo giuridica 1.9.2007, in quanto assunti oltre il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, per surroga o scorrimento delle graduatorie, avranno assegnata la sede definitiva con la pubblicazione dei trasferimenti per l’anno scolastico 2008/2009.


I docenti neo immessi in ruolo, al fine di ottenere una sede definitiva per l’anno scolastico 2008/2009, partecipano alla seconda fase che concerne i trasferimenti da un comune all’altro della medesima provincia

I docenti in questione sono obbligati a produrre domanda di trasferimento entro e non oltre il 5.2.2008

Nel caso non presentano domanda di mobilità entro il suddetto termine ovvero nel caso la presentano ma non sono soddisfatti, in quanto le sedi indicate non risultano disponibili, essi avranno assegnata una sede definitva d’ufficio tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti effettuati nella prima ( fase comunale) e nella seconda fase ( fase tra comuni diversi della provincia). Infatti l’ultima operazione della seconda fase, prevede il trasferimento d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nelle precedenti operazioni.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Limitazioni alla mobilità per i docenti neo immessi in ruolo.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge 124/1999, i docenti neo immessi in ruolo non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia (trasferimnto interprovinciale) per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, nel nostro caso l’1.9.2007 e non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio sempre a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo (1.9.2007).

Il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2006 ( lo scorso anno) potrà produrre la domanda di trasferimento provinciale per il 2008/2009 ma non la domanda di trasferimento interprovinciale, mentre potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale per il 2008/2009 il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.2005.

In sintesi:

· Docente assunto con decoprrenza 1.9.2006 può presentare trasferimento in ambito comunale e provinciale, domanda di passaggio di ruolo e di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale, in questo caso solo se ha superato l’anno di prova o di formazione.

· Docente assunto con decoprrenza 1.9.2005 può presentare trasferimento in ambito comunale, provinciale e interprovinciale, domanda di passaggio di ruolo e di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale, in questo caso solo se ha superato l’anno di prova o di formazione.



Non incorre in tali limitazioni:
il personale docente non vedente ( art. 3 legge 28.3.1991);

il personale docente emodializzato (art. 61 legge 270/82);

il personale docente di cui all’art. 21 della legge 104/92 (portatori di disabilità con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10.8.1950, n. 648);

il personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo ( ad esempio cobaltoterapia) ;

il personale docente di cui al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 ( disabili con connotazione di gravità);

il personale docente che assiste un soggetto portatore di disabilità grave e bisognoso di assistenza continuativa e permanente di cui all’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (i genitori anche adottivi o coloro che esercitano legale tutela di portatori di disabilità in situazione di gravità, il coniuge, il solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori o siano deceduti o siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio o della figlia disabile grave, perché totalmente inabili, uno dei fratelli o una delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile. In situazione di gravità. (per informazioni più detagliate si legga attentamente il punto V dell’art. 7 del CCNI del 20.12.2007.




Mobilità professionale per i neo immessi in ruolo.

I docenti neo immessi in ruolo, pur in possesso dei requisiti previsti per il passaggio di cattedra e/o di ruolo, non possono produrre domanda di mobilità professionale per l’a.s. 2008/2009 in quanto, alla data di presentazione della domanda di mobilità, non hanno superato il periodo di prova o l’anno di formazione, tale divieto è chiarito, inequivocabilmente, dal comma 1 dell’art. 3 del CCNI 20.12.2007.




Assegnazione provvisoria per i neo immessi in ruolo.

Il docente immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2007 potrà chiedere, una volta ottenuta per trasferimento la sede definitiva, l’assegnazione provvisoria per il medesimo insegnamento o per altro insegnamento di cui è in possesso del titolo di abilitazione sia nell’ambito della provincia di titolarità sia nella provincia di ricongiungimento per il prossimo anno scolastico 2008/2009, se ne sussistono i motivi di seguito analiticamente indicati:

ricongiungimento al coniuge o al convivente, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

ricongiungimento alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;

gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazioni sanitarie.


In pratica una docente napoletana assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2007 nella provincia di Milano su sede provvisoria, una volta ottenuta, per trasferimento, la sede definitiva con decorrenza 1.9.2008 , ricorrendo i motivi sopra indicati, potrà produrre, nei termini che saranno fissati (orientativamente giugno/luglio 2008), la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale all’USP di Napoli per sedi della provincia di Napoli, inviando in fotocopia per conoscenza la domanda all’USP di Milano.

La stessa docente potrà anche negli anni seguenti, ricorrendone i motivi, ripresentare domanda di assegnazione provvisoria.

Per l’anno scolastico 2008/2009, avendone i requisiti ( specifica abilitazione) non potrà presentare domanda di passaggio di cattedra o di ruolo per sedi della provincia di Napoli, non avendo superato l’anno di formazione.

Per il 2009/2010, superato l’anno di formazione e avendone i requisiti, ( specifica abilitazione) , potrà presentare domanda di passaggio di passaggio di ruolo e di cattedra per sedi della provincia di Napoli.
Potrà chiedere il trasferimento interprovinciale dalla provincia di Milano per sedi della provincia di Napoli solo per l’a.s.2010/2011.

I consigli pratici per i docenti neo immessi in ruolo.

Leggere attentamente del CCNI del 20.12.2007 i seguenti articoli e allegati:
art 2, art.3, art. 6, art.7, art. 9, art. 13 comma 2,art. 14, art. 17, art. 18, art. 19, art. 25, allegato C (relativamente alla seconda fase dei movimenti); allegato D ( tabella valutazione dei titoli e dei servizi e relative note).

Leggere attentamente della CM 29.12.2005 n. 94 prot. 4562 i seguenti articoli e allegati:
art. 2, art. 3, art. 4, art.9 ( si raccomanda una lettura approfondita) .

Leggere attentamente le schede di Libero Tassella contenute nel presente vademecum sulla mobilità 2008/2009 di cui la presente scheda è parte integrante.

Per la compilazione dei modelli di domanda attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nei seguenti allegati:

scuola dell’infanzia allegato G3
scuola primaria allegato H3
scuola secondaria primo grado allegato I/4
scuola secondaria secondo grado allegato J/4.

Si ricorda di datare e firmare l’istanza di mobilità.

Per la dichiarazione dei servizi, prestati prima dell’immissione in ruolo, utilizzare l’allegato D all’O.M. 94/2005.

Per la compilazione delle dichiarazioni personali ai sensi del DPR 445 del 28.12.2005 così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, utilizzare i modelli prestampati proposti dalla Gilda degli insegnanti di Napoli ed elaborati da Libero Tassella, compilando ovviamente le sole parti che interessano e barrando quelle che non interessano. Le dichiarazioni vanno datate e firmate.

Tutti i modelli e gli allegati citati nella presente scheda sono contenuti nel presente lavoro.

Per consulenza sulla mobilità i neo immessi in ruolo possono rivolgersi alle sedi provinciali della Gilda degli insegnanti il cui elenco è reperibile sul sito www.gildains.it

05/01/2008 13:10
 
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Il lavoro completo sulla mobilità sarà pubblicato il 6 gennaio.

Siamo in attesa dell'O.M. relativa

Il CCNI si trova qui

www.gildanapoli.it/mobilita/2008/mobilita_CCNI_0809.pdf
05/01/2008 13:26
 
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www.orizzontescuola.it/articoli3/mobilita/2008/compilazione_modulo_dom...

La compilazione del modulo domanda.

Il modulo domanda è un "foglio-notizie", compilato direttamente dall'interessato, e presentato all’Ufficio competente per l'acquisizione dei dati a Sistema.

Ricordiamo che la domanda di mobilità va presentata al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio in cui il docente presta servizio nell’a.s. 2007/2008 . Il docente che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico della scuola di titolarità.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di mobilità non è più consentito integrare o modificare alcunchè, anche per quanto riguarda l’ordine e il numero delle preferenze espresse né la documentazione allegata all’istanza.

Nella compilazione del modulo è necessario rispettare le seguenti norme generali:
1. il modulo deve essere compilato a penna nera, scrivendo in stampatello;
2. le indicazioni numeriche vanno riportate allineando le cifre a desta (ad esempio la data 19 agosto 1953 va indicata 19 08 53);
3. nei casi in cui sia richiesta l’espressione della volontà dello scrivente contrassegnare la casella SI per rispondere affermativamente ovvero la casella NO per rispondere negativamente. Ricordiamo che, qualora vengano contrassegnate entrambe le caselle ovvero nessuna delle due, le risposte verranno come date in senso negativo;
4. nei casi in cui sia richiesto di fornire un’indicazione, barrando un’apposita casella, questa va contrassegnata con una croce x ben visibile.

Il modulo domanda è distinto in tre parti:
1. la prima contiene l’indicazione dell’U.S.P. a cui è indirizzata la domanda, della provincia cui si riferiscono le preferenze territoriali richieste nonché i dati anagrafici del docente e tutte le informazioni necessarie ad individuarlo (si articola nelle sezioni A, B, C);
per le sezioni A,B,C si precisa quanto segue:
• la domanda va indirizzata all’Ufficio scolastico regionale - USP relativo alla provincia di titolarità;
• in caso di presentazione di due domande ( scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) la prima per Provincia diversa da quella di titolarità, la seconda, in subordine, per la provincia di titolarità, su quest’ultima si deve riportare nell’apposito spazio della sezione il nome della Provincia richiesta per la prima domanda;
• per le coniugate riportare il cognome da nubile; la casella scuola di titolarità non va compilata nel caso il docente sia privo di scuola di titolarità (ad es. il docente neo immesso in ruolo nell’ a.s. 2007/2008, in tal caso scrivere la dicitura “ docente in attesa di sede definitiva” ovvero il docente rientrante dall’estero);
• indicare nella casella scuola di servizio l’ufficio dove il docente presta servizio nel caso quest’ultimo non svolga attività d’insegnamento;
• nel caso il docente sia titolare sui corsi per lavoratori (scuola media) o sia titolare su dotazione organica provinciale (scuola media e scuola superiore) o su posto di sostegno DOS nella scuola superiore, la casella scuola/istituto di titolarità va indicata rispettivamente la denominazione e il codice del centro territoriale di titolarità o la dicitura “ Dotazione organica provinciale” DOP o la dicitura Dotazione organica sostegno DOS e non va compilata la casella relativa al Comune di titolarità, per la scuola superiore, nella casella istituto di titolarità i docenti titolari sui posto DOP e DOS riporteranno altresì il codice meccanografico provinciale della DOP e della DOS;
• qualora la scuola di servizio coincide con quella di titolarità la casella scuola di servizio non va compilata.
2. la seconda riguarda i dati che concorrono alla formazione del punteggio ed una serie di informazioni a fronte delle quali il docente sarà trattato nell'attuazione dei movimenti (sezione D ed E);
3. la terza, infine, contiene l’elenco delle preferenze richieste e dei tipi cattedra richiesti (sezione F e, per le domande di trasferimento e passaggio di ruolo, sezione G).
Nella casella n. 1 possono essere indicati i seguenti tipi di servizio:
- il totale degli anni di servizio prestati nel ruolo di attuale appartenenza, dopo la decorrenza giuridica della nomina in ruolo;
- gli anni di decorrenza giuridica antecedenti alla decorrenza economica, coperti da servizio nel ruolo di attuale appartenenza;
- il servizio derivante dalla restituito in integrum operata a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna;
- il servizio prestato dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado), esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 30.3.976, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge;
- il servizio prestato nel periodo di collocamento fuori ruolo per inidoneità fisica dal personale docente rientrato in servizio d’insegnamento (art. 17 comma 5 del CCNL 29.11.2007);
- il periodo di frequenza da parte del personale di ruolo dei corsi di dottorato di ricerca o per borse di studio assegnate da amministrazioni statali, da enti pubblici, da stati od enti stranieri, da organismi ed enti internazionali.
- per la scuola secondaria, vanno considerati anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.
Quindi, ad esempio, un docente di ruolo sulla classe di concorso A052 dall'a.s. 2000/2001, che abbia un servizio di ruolo sulla classe A051 a partire dall'a.s. 1996/97, un'anzianità di ruolo nella suola media sulla classe A043 dall'a.s. 1992/93, ed un servizio- preruolo di anni 6, dovrà riportare nella casella 1 sia il ruolo della classe A052 (anni 7 in quanto l'anno in corso 2007/2008 non va conteggiato), sia il ruolo nella classe A051 per la quale è ammesso il passaggio di cattedra ( anni 4), per un totale di anni 11. Il servizio di ruolo nella scuola media, per la classe A043 andrà invece inserito nella voce 2 del modulo domanda ( anni 4) ed il pre-ruolo nella voce 3.(anni 6).
Il Sistema moltiplica per 6 il valore riportato nella casella "anni", ad esempio 11 anni di ruolo equivalgono a punti 66.
Raddoppio del punteggio: vanno raddoppiati gli anni di servizio prestati:
- su posto di sostegno, su posto DOS o su posti nelle scuole speciali o nelle classi ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali con il possesso del titolo di specializzazione, nel caso si chieda il trasferimento a domanda o d’ufficio per tali tipologie di posti;
- per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo o in scuola unica ( R.D. 577/28) o in scuola di montagna ( Legge 90/57) (per la scuola primaria), per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede;
- per il servizio prestato nelle piccole isole, la dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione di Sicilia e Sardegna; il punteggio raddoppiato è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.
Per avere il raddoppio del punteggio, è necessario che il servizio sia stato effettivamente svolto salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile.
Nella casella n. 2, vanno indicati:
- gli anni derivanti da anzianità giuridica nel ruolo di attuale appartenenza, non coperti da effettivo servizio,ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza;
- gli anni di servizio prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza (per la scuola elementare:il servizio di ruolo come personale educativo e di scuola materna e viceversa; per la scuola media il servizio prestato nella scuola secondaria di II grado e viceversa;
- il servizio prestato dai docenti appartenenti al ruolo dei laureati delle scuole secondarie di II grado (ITP) nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa);
- il periodo di frequenza da parte del personale di ruolo prestato in ruolo diverso da quello di appartenenza dei corsi di dottorato di ricerca o per borse di studio assegnate da amministrazioni statali, da enti pubblici, da stati od enti stranieri, da organismi ed enti internazionali.
Non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).
Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Raddoppio del punteggio: vanno raddoppiati gli anni di servizio prestati:
- su posto di sostegno, su posto DOS o su posti nelle scuole speciali o nelle classi ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali con il possesso del titolo di specializzazione, nel caso si chieda il trasferimento a domanda o d’ufficio per tali tipologie di posti;
- per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo o in scuola unica o in scuola di montagna (per la scuola primaria);
- per il servizio prestato nelle piccole isole (vedi sopra)
Per avere il raddoppio del punteggio, è necessario che il servizio di cui sopra sia stato effettivamente svolto (tranne che per le assenze dovute a gravidanza, puerperio e per servizio militare) e che lo stesso abbia avuto una durata tale da dare diritto alla valutazione di un intero anno scolastico, 180 giorni o ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o per la scuola dell’infanzia fino al termine delle attività educative.
Esempio: un docente di ruolo sulla classe A050 con decorrenza economica dall'a.s. 2000/2001, ha una decorrenza giuridica dall'a.s. 1999/2000 avendo prestato servizio nella scuola secondaria di primo grado sulla classe A043, ed un servizio pregresso di ruolo come insegnante di scuola primaria. Egli dovrà riportare l'anno di decorrenza giuridica nella casella 2 in quanto il servizio risulta prestato nella scuola media e non negli istituti superiori; il servizio elementare di ruolo andrà indicato nella casella 3 del modulo-domanda, come servizio pre-ruolo.
Non viene attribuito alcun punteggio al servizio di ruolo che, per periodi di aspettativa, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 23.3.2001 n. 151 ( congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Nella casella n. 3 vanno indicati:
- gli anni di servizio pre-ruolo, compreso il servizio su sostegno, compreso quello militare o il servizio civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94 ai fini della riconoscibilità per la carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970), ivi compreso il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servi prestati per la scuola elementare;
- il servizio prestato sul sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Esponiamo, in sintesi, i servizi di insegnamento riconoscibili al personale docente con contratto a tempo indeterminato ai sensi del D.L.vo 370/1970.
Docenti delle scuole statali di istruzione secondaria e artistica.
• servizio prestato come docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine sia statali che pareggiate (il servizio prestato nelle scuole paritarie, parificate o legalmente riconosciute non viene riconosciuto);
• servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali;
• servizio prestato come docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, negli educandati femminili statali,nelle scuole popolari,sussidiate o sussidiarie.
Docenti delle scuole elementari statali.
• servizio prestato come insegnante elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali, negli educandati femminili statali, nelle scuole parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;
• servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
Docenti delle scuole materne statali
• stessi servizi valutabili per i docenti di ruolo delle scuole elementari, ad esclusione del servizio prestato nelle scuole materne gestite da privati o da enti non previsti esplicitamente dall'art. 2 del D.L.vo 370/970 cui la normativa è riferita. Per esclusione, è da riconoscere il servizio prestato nelle scuole comunali se prestato con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
• servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne alle dipendenze della Provincia o della Regione con nomina approvata dal Provveditore agli Studi;
• servizio prestato presso le scuole materne gestite dall'Ente scuole materne della Sardegna (ESMAS) pur se non previsti dal D.L.vo 297/94 ma per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 5/11/986;
• servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla legge regionale n. 21 del 1/4/955;
• servizio prestato nei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali.
Altri servizi valutabili
• servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975 (art. 485 del D.L.vo 297/94);
• servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;
• servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto di impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio (art. 84 del DPR 417/74);
• servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A,B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale,nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori;nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. E' necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;
• servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media. Non è invece ammesso il riconoscimento del doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico.
• servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri;
• servizio prestato nei corsi di istruzione per allievi agenti polizia di Stato.
Requisiti da possedere per il riconoscimento del servizio.
Possesso del titolo di studio
Occorre che il servizio sia stato reso con il possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento vigente all'epoca in cui il servizio fu prestato e che,in genere, corrisponde a quello valido per il conferimento delle supplenze di insegnamento nelle scuole statali.
Occorre ricordare che:
• per l'insegnamento dell'educazione fisica fino all'a.s. 1961/62 era sufficiente il possesso di un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II grado;
• negli istituti professionali anteriormente all'entrata in vigore della legge 354 del 15/2/963, va valutato in ogni caso il servizio prestato a prescindere dal titolo di studio posseduto. Successivamente i titoli di studio validi, sono stati di volta in volta stabiliti dalle giunte esecutive degli istituti stessi.
Qualifica e durata del servizio
Per il personale della scuola elementare è necessario aver conseguito la qualifica di buono sino all'a.s. 1974/75.
Per i docenti della scuola secondaria occorre avere i seguenti requisiti (O.M. 7/9/970):
- per gli a.s. anteriori al 1945/46 il docente deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo che è occorso per lo svolgimento degli esami(un mese per la sessione estiva ed uno per quella autunnale);
- per gli a.s. dal 1945/46 al 1954/55 il docente deve aver percepito la retribuzione durante le vacanze estive;
- per gli a.s. dal 1955/56 in poi stessi requisiti richiesti in precedenza unitamente all'attribuzione della qualifica;
- dall'a.s. 1970/71 sino all'a.s. 1973/94 per il compimento dei sette mesi sono utili anche le vacanze estive retribuite al eccezione del mese di congedo ordinario;
dall'a.s. 1974/75, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 della legge 3.5.1999 n. 124, come già ricordato, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
A differenza della valutazione nella compilazione delle graduatorie d’istituto, la valutazione del punteggio del servizio pre-ruolo (3 punti ad anno) dalla mobilità per l’a.s. 2004/2005 a oggi è effettuata per intero, ad esempio n. 10 anni di servizio pre ruolo sono valutati 30 punti.
Vanno raddoppiati gli anni di servizio pre-ruolo prestati:
- su posto di sostegno o per posti speciali con il possesso del titolo di specializzazione, nel caso di chieda il trasferimento per tali tipologie di posti;
- per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo o in scuola unica o in scuola di montagna (per la scuola elementare);
- per il servizio prestato nelle piccole isole. (vedi sopra).
Se, ad esempio, un docente ha prestato un servizio pre-ruolo di anni 6 di cui due prestati su piccola isola, verranno complessivamente valutati anni 8, che equivarranno a punti 24.
Per avere il raddoppio del punteggio, è necessario che il servizio di cui sopra sia stato effettivamente svolto (tranne che per le assenze dovute a gravidanza, puerperio e per servizio militare) e che lo stesso abbia avuto una durata tale da dare diritto alla valutazione di un intero anno scolastico.
Il calcolo del raddoppio del servizio sul sostegno per chi partecipa al trasferimento per tali posti.
Presentiamo il seguente esempio: un docente di scuola media ha un servizio pre-ruolo di 8 anni sul sostegno e due anni sulla materia curriculare. Siccome chiede il trasferimento anche su posti di sostegno, ha diritto al raddoppio del punteggio; a tal fine, dovrà indicare numero 10 anni alla casella n. 3 dove va indicato l'intero periodo pre-ruolo compreso il sostegno, ed a cui corrispondono punti 30. Nella casella prevista dal modulo-domanda ( ad es. per la scuola media, la casella 5), indicherà il solo servizio pre-ruolo sul sostegno: anni 8, a cui corrisponderà un punteggio aggiuntivo di punti 24. Per il trasferimento sul sostegno, pertanto, il docente parteciperà con un punteggio complessivo di punti 54; per il trasferimento su posti normali, parteciperà invece con punti 30.

La continuità didattica - il numero degli anni va riportato nella casella 4 (scuola materna, media e superiore) ovvero nella casella 5 (scuola elementare).
Per averne diritto occorre aver prestato servizio di ruolo continuativo da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità giuridica, escludendo l’anno in corso 2007/2008; ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di DOS nella scuola superiore, in quest’ultimo caso il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per continuità decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. L’anno scolastico in corso 2007/2008 non va valutato.
Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri territoriali ai fini dell'assegnazione di tale punteggio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, a suo tempo individuato a livello di distretto.
Per l'attribuzione del punteggio relativo alla continuità didattica, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
- che gli anni di servizio prestati si riferiscano a periodi coincidenti e successivi alla decorrenza economica della nomina nel ruolo (e nella classe di concorso per la scuola secondaria) di attuale appartenenza;
- che sin dall’inizio la scuola di riferimento sia quella corrispondente alla sede definitiva (si veda a questo proposito la tabella di seguito riportata nella quale abbiamo indicato le date delle decorrenze giuridiche, economiche e dell'assegnazione delle sedi definitive previste da leggi speciali di immissione nei ruoli). Il docente, pertanto che ha prestato servizio in una determinata scuola a titolo di decorrenza giuridica della nomina o perchè in sede provvisoria non ha diritto, per questi periodi, all’attribuzione del punteggio per la continuità;
- che il servizio sia stato effettivamente prestato fatta eccezione del docente soprannumerario trasferito in quanto soprannumerario che ottenga il rientro nella scuola di precedente titolarità e in tutti quei casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola come ad esempio:
- assenze per motivi di salute;
- gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.Lvo 151/01
- servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- mandato politico o amministrativo;
- utilizzazioni
- esoneri previsti per legge per i componenti del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
- esoneri sindacali;
- incarichi di presidenza di scuole secondarie;
- esoneri dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- nomine a commissari di concorsi di esami;
- di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12.1998, n. 448, art. 26, comma VIII per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28.8.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306;
- comandi in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- utilizzazioni a domanda o d'ufficio sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- utilizzazione come specialisti nella scuola elementare per l'insegnamento della lingua straniera presso il plesso di titolarità o al di fuori di esso;
- utilizzazioni in materie affini;
- utilizzazioni nelle figure professionali di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 323 del 6/8/988 convertito con modificazioni nella legge n. 426 del 6/10/988 (operatore tecnologico, operatore psicopedagogico,operatore di rete,etc.);
- utilizzazioni in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità ai sensi dell'art.1 del D.L.vo n. 35/93;
- collocamento fuori ruolo per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (legge 23.12.1998, n. 448, art. 26-comma 8), per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del DL 28.8.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306;
Si riconosce inoltre la continuità:
- al personale che abbia modificato la titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica e in tutti i casi di fusioni, sdoppiamenti,aggregazioni o soppressioni di istituzioni scolastiche;
- al docente soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o a domanda condizionata qualora l'interessato richieda come prima preferenza, per ciascun anno del quinquennio decorrente dall'a.s. in cui ha avuto inizio il trasferimento, il rientro con precedenza nella scuola o nel comune di precedente titolarità, la continuità spetta anche nel caso il docente nel corso del quinquennio ottenga il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda. Nella scuola di attuale titolarità il docente, che si trova nella situazione sopra descritta, ha diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità didattica sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto, ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio per l’a.s. 2008/2009, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo docente partecipa ai trasferimenti d'ufficio nell'ipotesi che in base alla predetta graduatoria venga individuato come soprannumerario. Scaduto il quinquennio (senza aver ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel caso che il docente non presenti la richiesta di rientro) il punteggio per la continuità spetta nella nuova scuola solo per il periodo maturato nel quinquennio di servizio nella stessa; (la continuità didattica legata alla scuola di ex titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio di cattedra o di ruolo);
- al docente trasferito d'ufficio sulla dotazione organica provinciale (DOP) nella scuola secondaria, allo scopo di usufruire del diritto di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità;
- ai docenti titolari dei corsi per la formazione e l'istruzione per l'età adulta (corsi EDA), per ogni anno di servizio prestato nel distretto comprendente il corso stesso.
Nella scuola secondaria dove esistono istituti con corsi serali, essendo l'organico di questi ultimi caratterizzato da una propria autonomia rispetto al corso diurno dello stesso istituto, per l'attribuzione del punteggio per la continuità didattica occorre far riferimento al servizio prestato su tale tipologia di posto, o diurno o serale.
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola materna e per la scuola elementare dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Per la scuola elementare, il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Non spetta, inoltre, la continuità nei seguenti casi:
- ottenimento dell'assegnazione provvisoria o del trasferimento annuale ( vecchio istituto da anni abolito), ad eccezione di quelli ottenuti dal docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che stia richiedendo per ciascun anno del quinquennio dell'avvenuto trasferimento, il rientro nella scuola di precedente titolarità;
- quando la durata del servizio, riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore ai 180 giorni;
Ad esempio, un docente già titolare su posto di sostegno tipologia EH ( psicofisici) , con 10 anni di servizio continuativo su tale insegnamento fino all’anno scolastico 1991/92 presso la Scuola Media “U. Foscolo” di Napoli, poi titolare, a seguito di trasferimento, nella stessa Scuola Media Foscolo dall’anno scolastico successivo (1992/93) per l’insegnamento di materie letterarie (classe di conc. A043), ai fini della continuità, ha diritto al punteggio per il solo servizio continuativo prestato per l’insegnamento delle materie letterarie, cioè punti 40 corrispondente a 15 anni (dall’1.9.1992 al 31.8.2007). (2 punti ad anno entro il quinquennio, 3 punti ad anno oltre il quinquennio).
Riportiamo una tabella sintetica delle date con le quali nel corso del tempo si è proceduto alle immissioni nei ruoli per effetto di leggi speciali o di concorsi con l'indicazione delle decorrenze giuridiche, economiche e dell'assegnazione della sede definitiva che, in moti casi, sono avvenute nel corso di diversi anni. Questo allo scopo di dare un orientamento nell'attribuzione del punteggio per la continuità didattica che, come si è detto in precedenza, deve essere data dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva e non già da quella giuridica.

Per vedere bene queste tabelle è meglio visitare il link della prima riga


TIPO DI NORMA DEC. GIURIDICA DEC. ECONOMICA ASS.SEDE DEFINITIVA
LEGGE 831/62 62 63-64-65 63-64-65
LEGGE 603/66 66 DAL 67 AL 77 DAL 67 AL 77
LEGGE 477/73 (ART.17) 74 74 DAL 76 AL L'82
LEGGE 463/78-ART. 13 COMMA 13 78 78 DAL 80 AL 83
LEGGE 463/78-ART.13 COMMA 7 (L.831) 62 79 79
LEGGE 463/78-COMMA 7 (L.603) 66 79 79
LEGGE 463/78-ART. 13 COMMA 7 (LEGGE468) 77 79-80-81 79-80-81
LEGGE 463/78-ART.13-COMMA 7 (L.1074/7) 77 79-80-81 79-80-81
LEGGE 463/78-ART. 13 COMMA 7 (L.1074/5) 77 79-80-81 79-80-81
LEGGE 463 ART. 13 COMMA 11 77-78 80-81 80-81
CONCORSO D.M. 5/5/73 78-79-80 78-79-80 78-79-80
LEGGE 270/82-ART. 33 COMMA 1 (applica il residuato delle leggi speciali di cui all'art. 13 comma 7 L. 463/78) 77 82 82


TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTEGGI
DA ATTRIBUIRE PER LA CONTINUITÀ NELLA STESSA SCUOLA,
SI RICORDA CHE L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 2007/2008 NON DEVE ESSERE CONTEGGIATO.
ANNI DI SERVIZIO PUNTEGGIO ANNI DI SERVIZIO PUNTEGGIO
1 2 11 28
2 4 12 31
3 6 13 34
4 8 14 37
5 10 15 40
6 13 16 43
7 16 17 46
8 19 18 49
9 22 19 52
10
25
20
55

I periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, non sono valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella medesima scuola.

Indicazione delle preferenze sul modulo domanda.

“E' possibile che un docente, che esprime una preferenza specifica, con minor punteggio, ottenga la precedenza nel trasferimento, rispetto a chi, pur con punteggio maggiore, abbia chiesto la stessa scuola attraverso un'indicazione di una preferenza sintetica (comune, distretto,ecc)?”

Questa domanda viene posta di sovente dai colleghi in sede di consulenza, per cui necessita di una risposta esauriente, attraverso il seguente esempio:

Nel comune A vi sono due docenti S1 e S2 rispettivamente con punti 70 e punti 90; S1 ha chiesto una scuola X in modo puntuale ubicata nel comune A e il docente S2 ha richiesto l'intero comune A come preferenza sintetica.

Se nel comune A, è disponibile solo la scuola X, allora il sistema di elaborazione l'assegna al docente con maggior punteggio, a prescindere dal tipo di indicazione espressa.

Se, invece, nel comune A esistano due posti disponibili, uno nella scuola X e l'altro nella scuola Y, la procedura assegnerà la scuola X al docente S1 (con minor punteggio) e la scuola Y al docente S2 (con maggior punteggio), anche se secondo l'ordine risultante dal Bollettino Ufficiale la scuola X precede la scuola Y.
L'esempio fatto trova spiegazione in quanto stabilito dall'art. 9 dell'O.M. n. 9 del 28.1.2004 (vedi il paragrafo “Domanda di mobilità ed indicazioni delle preferenze”. In effetti in base al tipo di preferenza espressa, il docente può essere considerato soddisfabile):
a) su una scuola;
b) su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia).

Una domanda soddisfatta mediante una preferenza sintetica lo è inizialmente su una ben precisa tipologia di cattedra (interne, esterne stessa sede o esterne fuori sede) e tipo di scuola. Solo successivamente al docente viene assegnata la prima scuola con posto disponibile per quella tipologia di cattedre e di scuola secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.

Tale modalità di assegnazione può essere modificata qualora esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica per quella tipologia di cattedra e di posto e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri detti in precedenza, sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio minore mediante però un' indicazione di tipo più specifico.

In tale ipotesi poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa compresa, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con l'indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posti disponibili., ciò in base al criterio di massimizzazione previsto dall'art. 9 della citata O.M. 94/2005.

Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente (CSA), presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. (vedi il paragrafo “Mobilità: guida alla consultazione dei Bollettini Ufficiali”).

La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico.

A seguito del dimensionamento della rete scolastica, sono stati inseriti nuovi codici per identificare le tipologie “Istituto Superiore” e “Istituto Comprensivo” introdotte dal DPR n. 233/98. L’istituto Superiore deriva dall’unificazione d’istituti d’istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine o tipo. L’Istituto Comprensivo deriva dall’unificazione di circoli didattici e scuole secondarie di primo grado. Sul bollettino, per tali istituti sono riportate tutte le sedi da esso dipendenti, siano esse plessi elementari, sezioni di scuola materna, scuole medie (per i comprensivi) sedi di scuola superiore (per gli istituti superiori), con l’indicazione del codice meccanografico. Le sedi d’istruzione secondaria dipendenti da scuole medie o superiori, da istituti comprensivi o da istituti di istruzione superiore, sono indicate con un codice proprio e con la dicitura “sezione associata”. I Centri Territoriali Permanenti (C.P.P.) hanno un proprio codice.
Il docente, che intende richiedere il trasferimento per i licei nei quali è prevista la sperimentazione del “Liceo Europeo”, deve barrare l’apposita casella nel modulo domanda e riportare fra le preferenze il codice puntuale e la denominazione dell’istituto (nella provincia di Napoli il Liceo Europeo è il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale (NAPC150009).

Nel caso in cui un comune esista un solo istituto è indifferente il riferimento all’istituto o all’indicazione sintetica di “comune”; analogamente nel caso in cui il distretto coincida geograficamente con un solo comune, è indifferente il riferimento all’indicazione sintetica di “comune” o “distretto”. Nelle province dove sono presenti le piccole isole, è possibile indicare il codice “isole della provincia”.

Le sezioni associate vanno considerate, ai fini della mobilità, come scuola autonome. Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell’ambito dello stesso comune, ad istituti d’ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune dell’istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole che è possibile reperire sul sito www.istruzione.it. Pertanto i movimenti su tali sezioni associate verranno disposti soltanto se l’aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà superare 15.

I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti tra comuni diversi.

Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell’istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l’istituto principale, l’assegnazione alla sede principale o alla succursale sarà a cura del dirigente scolastico secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa d’istituto.

N.B. I posti per l’insegnamento della lingua straniera dell’organico funzionale di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua straniera. I suddetti docenti possono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua, in assenza di tale indicazione la priorità viene attribuita al posto lingua.

Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice.. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa.

E' comunque possibile presentare reclamo scritto al CSA, entro 5 giorni dalla ricezione della notifica del punteggio e delle preferenze, chiedendo le correzioni del caso (si veda schema reclamo contenuto nella fabbrica).

Come indicare le preferenze per la mobilità, ecco alcuni esempi.
Per ottimizzare le possibilità di ottenere un trasferimento, occorre considerare il punteggio al quale si ha diritto in rapporto al potenziale delle disponibilità in organico di diritto, e fare alcune considerazioni di carattere tecnico.

a) Docente che ha già una scuola di titolarità di suo gradimento e vuole cercare di migliorare tale situazione. In questo caso l’interesse del Docente dovrà essere rivolto solo a specifiche scuole che elencherà secondo l’ordine di gradimento.
b) Docente che ha la sede di titolarità in un grande Comune (Roma, Milano, Napoli….) ma in una zona della città per lui disagiata. L’obiettivo minimo del docente sarà di raggiungere una zona a lui più comoda; per ottenere ciò, dopo aver elencato nelle preferenze un certo numero di scuole di specifico gradimento è opportuno utilizzare alcune preferenze di tipo “distretto”, comprendenti gruppi di scuole del comune di agevole raggiungimento.
c) Docente che ha la sede di titolarità in un piccolo comune situato in una zona disagiata della provincia. Per aumentare le possibilità di trasferimento è opportuno che il docente si limiti ad esprimere due o tre preferenze di tipo scuola ed utilizzi ampiamente i codici di tipo comune, indicando i comuni della zona a lui più gradita e completi le sue indicazioni con alcune preferenze relative ai distretti comprendenti più comuni.
d) Docente che ha la sede di titolarità in un’altra provincia. In questo caso è opportuno che il docente utilizzi alcuni codici per individuare i comuni preferiti e successivamente indichi delle preferenze di tipo distretto per coprire un’ampia fascia del territorio provinciale ed eventualmente concluda l’indicazione delle preferenze utilizzando l’indicazione del codice della provincia e dei posti DOP. Consigliamo per avere più possibilità nel caso di trasferimenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado anche l’indicazione della cattedra orario tra scuole situate nello stesso comune e in comuni diversi.

Ovviamente gli esempi di cui ai punti da a) a d) sono del tutto indicativi, ogni docente indicherà le preferenze tenendo conto delle sue esigenze personali e professionali, nonché delle situazioni particolari che connotano l’organico della disciplina insegnata in ambito provinciale.
Per le parti non trattate, nella compilazione della domanda di mobilità,consultare attentamente le istruzioni di cui ai seguenti allegati:
ALLEGATO G/3 - G/4per la scuola dell’infanzia
ALLEGATO H/3-H/4 per la scuola primaria
ALLEGATO I/4-I/5-I/9 per la scuola secondaria di primo grado
ALLEGATO J/4-J/5-J/13 per la scuola secondaria di secondo grado

Si ricorda che i docenti titolari su posto DOP nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado dovranno compilare rispettivamente il modello I/7 E J/11, l’allegato J/11, opportunamente adattato sarà invece compilato dai docenti titolari su posto DOS (sostegno scuola secondaria di secondo grdo, i modelli I/7 e J/11, allegati all’OM che disciplina la mobilità per l’a.s. 2008/2008, potere ritirarli presso l’ufficio di segreteria della vostra scuola.



05/01/2008 13:28
 
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Istruzioni per l’uso: l’ndicazione delle preferenze

Le preferenze esprimibili sul modulo domanda, possono essere del tipo:
a) scuola;
b) circolo ;
c) distretto;
d) comune;
e) provincia;
f) dotazione organica provinciale ;
g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
h) centri territoriali (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).

L'utilizzo delle preferenze cosiddette sintetiche di cui alle lettere c), d) ed e), consente, con una sola preferenza, di partecipare al movimento per tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia.
In tal caso i docenti possono essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.
Nei Bollettini Ufficiali per ciascun ordine di scuola, sono riportati in modo analitico il codice meccanografico e la dicitura in chiaro di ogni preferenza esprimibile, che può essere del seguente tipo:
a) preferenza specifica (analitica) relativa alla singola scuola o circolo;
Es. NAPM090003 IST. MAGISTRALE IST .MAG."ARTEMISIA GENTILESCHI" NAPOLI
b) preferenza sintetica relativa a codici zonali: distretto, comune, provincia.
Es. NASS040ZB6 DISTRETTO 040 ( zona Bagnoli-Fuorigrotta-Pianura)
Le preferenze devono essere espresse trascrivendo l’esatta denominazione riportata nei Bollettini Ufficiali, disponibili presso l’USP ex CSA, la segreteria di ogni scuola, nella rete intranet, nonché sul sito internet del MPI. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice meccanografico, prevale il codice. In sede di reclamo il docente può richiedere all’USP in modo esplicito le opportune rettifiche a preferenze espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice e dizione, l’esatta preferenza da apporre alla domanda.
Nel caso invece sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che vengano prodotti reclami.
Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole materne ed elementari ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l’interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto, se compreso nel comune medesimo, relativo alla scuola o plesso di titolarità.
I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed indicare nell’elenco delle preferenze, il codice puntale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.
E' consigliabile indicare prima le singole scuole preferite (rientranti nella preferenza sintetica) e poi le preferenze sintetiche, facendo precedere quelle relative a zone di minore ampiezza rispetto a quelle relative a zone di maggiore ampiezza.
Nel caso in cui in cui in un comune esiste una sola scuola sede di organico, è opportuno scegliere o la scuola o il comune, analogamente nel caso in cui il distretto coincide geograficamente con un solo comune, è opportuno indicare sinteticamente o il comune o il distretto.
Vanno indicate in modo puntuale le preferenze relative ai Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola elementare e media i cui codici sono puntualmente riportati nei Bollettini Ufficiali.
Le scuole che funzionano presso le strutture ospedaliere sono evidenziate dalla dicitura “sede ospedaliera”, quelle attivate presso strutture carcerarie sono indicata con la dicitura “ sede carceraria”.
Il codice DOP (Dotazione Organica Aggiuntiva Provinciale) è in ogni caso richiedibile da parte del personale docente della scuola secondaria.
Coloro che desiderano il trasferimento, nell'ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, dovranno farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l'indicazione “serale” e del codice corrispondente al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, dovranno farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che tali trasferimenti saranno disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
Analoga precedenza verrà attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.
Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, dovranno ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.
Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, dovrà farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse, non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.
Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra verrà effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità: a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino ufficiale; b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.
La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che avranno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi potranno essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.
Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome. Pertanto i movimenti su tali sezioni verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 15.
I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.
Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti verranno disposti esclusivamente per l'istituto principale.
Le indicazioni di tipo sintetico (distretto, comune, provincia) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con un punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile. Tale problematica è stata trattata con esemplificazione in altra scheda della fabbrica.
Raccomandazioni pratiche nell’indicazione dei codici.
Bisogna utilizzare le preferenze sintetiche (distretto, comune) solo dopo le eventuali scuole in esse comprese e non prima, in caso contrario queste verrebbero annullate in quanto già comprese nelle prime. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado occorre precisare se si intende concorrere anche per le cattedre orario tra scuole nell’ambito dello stesso comune e/o anche per cattedre orario tra scuole di comuni diversi. Scegliere di essere trasferito su cattedra orario esterna può essere vantaggioso in quanto aumenta le possibilità di ottenere il trasferimento o il passaggio, ma può comportare anche penalizzazioni nell’assegnazione della cattedra; infatti se ci fosse una cattedra orario esterna alla preferenza 1 e una cattedra interna alla preferenza 2, avendo indicato di volere essere trasferito anche su cattedra orario, si è trasferiti sulla cattedra orario esterna indicata alla prima preferenza e non sulla cattedra interna indicata alla preferenza n. 2. Se però non si sceglie la cattedra orario esterna, non si ha il trasferimento o il passaggio qualora fossero disponibili solo cattedre orario esterne. E’ un rischio da valutare con attenzione, nei trasferimenti interprovinciali e nei passaggi di ruolo consigliamo di chiedere le cattedre orario nello stesso comune e tra comuni diversi,barrando l’opzione B.

Se il docente ha già una scuola di titolarità di suo gradimento, che vuole soltanto migliorare, deve elencare, secondo l’ordine di gradimento, solo singole scuole.
Se il docente ha la scuola di titolarità in un grande comune, ma in una zona disagiata, dopo aver elencato un certo numero di scuole di suo gradimento, deve indicare distretti corrispondenti a scuole di più facile raggiungibilità.
Se il docente ha la scuola di titolarità in un piccolo comune di una zona disagiata della provincia, deve limitarsi nell’esprimere preferenze di tipo scuola ed utilizzare più ampiamente preferenze di tipo sintetico relative a zone della provincia più gradite.
Se il docente ha la sede di titolarità in un’altra provincia e aspira a un trasferimento interprovinciale, per coprire un’ampia fascia del territorio provinciale, deve indicare quasi esclusivamente comuni e distretti e poi indicare anche la preferenza sintetica provincia ed eventualmente la preferenza dotazione organica provinciale ( D.O.P.).


Vediamo quali sono le anomalie segnalate dal C.E.D. sulle preferenze espresse.
Ai fini del movimento non saranno ritenute valide e quindi non considerate le preferenze che riportano le seguenti diciture:
• CODICE INESISTENTE: codice formalmente corretto ma non associato ad alcuna scuola;
• CODICE ERRATO codice formalmente non corretto;
• PREFERENZA NON ESPRIMIBILE: codice relativo ad un codice con ottavo e nono carattere diversi da 0 (zero) individuati come sede fittizia del circolo eccetto le scuole definite come ospedaliere;
• CODICE DUPLICATO: codice già espresso tra le preferenze digitate;
• CODICE INCLUSO NEI PRECEDENTI: un codice precedente include territorialmente il codice per cui compare il diagnostico (es. la preferenza n. 4 è relativa ad un comune mentre la n. 6 è relativa ad una scuola compresa nel comune che compare come quarta preferenza)
Verificare sempre la correttezza delle informazioni ed in particolare la corrispondenza della denominazione della preferenza rispetto a quella indicata sul modulo.
Casi particolari:
1. Il docente trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità deve richiedere come prima preferenza la scuola, il circolo o istituto dove era titolare o preferenze sintetiche (comune distretto) comprensive di tale scuola circolo o istituto. A tali fini il docente deve riportare nell’apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario e compilare la relativa dichiarazione di servizio continuativo.
2. Il docente che chiede la precedenza nei trasferimenti nell’ambito delle tre fasi in quanto ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia), deve indicare come prima preferenza il comune in cui esiste un centro di cura specializzato.
3. Il docente disabile in situazione di gravità appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/1992 richiamato dall’ art. 601 del D.Lvo n. 297 e che chiede la precedenza nella seconda e terza fase dei trasferimenti, deve indicare come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
4. Il docente che assiste il coniuge, il figlio disabile ovvero il genitore disabile in quanto figlio unico o figlio unico in grado di assistere (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/1992, richiamato dall’art. 601 N. 297/1994) ( si veda scheda su sistema delle precedenze comuni art. 7 CCNI 20.12.2007) e che chiede la precedenza nella seconda e terza fase dei trasferimenti, deve indicare come prima preferenza il comune ove lo stesso risulti domiciliato con il soggetto handicappato o il distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (es. comune di Napoli, Milano, ecc..). Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. La precedenza, ai sensi del comma 1 punto V del CCNI del 20.12.2007, anche alla prima fase dei trasferimenti ( fase comunale), limitatamente ai comuni con più distretti (Napoli, Milano, Roma, Bari, ecc…) a condizione che venga richiesta come prima preferenza una scuola ubicata nel distretto di residenza dell’assistito diverso da quello di titolarità.
Si precisa che la preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatorio, nella seconda e terza fase dei trasferimenti, solo allorquando vengono richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi saranno prese in considerazioni solo le preferenze analitiche relative al comune o distretto.

5. Il docente che usufruisce della precedenza in quanto coniuge convivente di militare o di categoria equiparata nella seconda e terza fase dei trasferimenti, deve indicare come prima preferenza il comune nel quale il coniuge è stato trasferito d’ufficio ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, deve essere indicato il comune viciniore.
6. Il docente che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali per usufruire della precedenza nella seconda e terza fase dei trasferimenti, deve indicare come prima preferenza la sede ove espleta il mandato amministrativo.
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