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COMPITI PER CASA:

Ultimo Aggiornamento: 21/12/2007 13:27
11/06/2007 18:33
 
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StarDust a tutti gli effetti
ciao cari... (se c'è ancora qualcuno...) prima di partire tutti per le vacanze.... dovete farmi gentilmente una ricerca su come si fa a candidarsi sindaco.... perchè ieri ho chiesto all'assessore e mi ha detto che devo trovare 20 persone che appoggiano la mia lista e poi 250 firme.... PRATICAMENTE COSA VUOL DIRE? come la "verbalizzo" sta cosa?
io prendo un foglio e che ci scrivo? dove lo porto? devo inventarmi il nome della lista? spiegheme!!!!

GRAZIE!
11/06/2007 18:37
 
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figarello
ma quali vacanze!

vuoi diventare sindaco?
io ti darei la firma ma non posso
[SM=x1144884]

11/06/2007 18:50
 
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StarDust a tutti gli effetti
no perchè sei di un altro paese... ma magari si può lo stesso... informati

11/06/2007 18:59
 
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figarello
no non penso
12/06/2007 00:31
 
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fighettino
ok provero' a informarmi..... baci

12/06/2007 13:37
 
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noto che nessuno ha ancora fatto la ricerca... ci vorrebbe anti... il mio studente modello!

12/06/2007 21:12
 
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sborone
ti farò sapere, ma prima dovresti dirmi però il tuo comune quanti abitanti conta.
13/06/2007 10:53
 
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comune di albignasego... boh saranno 11mila abitanti ma non vorrei dire una cazzata

21/12/2007 13:27
 
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sborone
rispondo con grandissimo ritardo. Spero comunque potrà essere utile in futuro. Poi com'è andata la candidatura?


Che documenti servono per la presentazione delle candidature?
1- Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale; (atto principale e atti separati)
2- Certificati elettorali attestanti che i presentatori della lista (ovvero i sottoscrittori) siano iscritti nelle liste elettorali del Comune;
3- Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco;
4- Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
5- Certificati elettorali che attestino che i candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della repubblica;
6 - Dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
7- Modello di contrassegno di lista;
8 - Programma amministrativo;
9 - Bilancio preventivo delle spese elettorali ( per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti).
Normativa di riferimento: art.32 del D.P.R. 570/1960- art.73 comma 2 D.Lgs 267/2000- art.30, comma 2, della legge 81/1993

Quanti candidati a consigliere deve comprendere una lista?
Il numero dipende dagli abitanti del Comune:
Comuni con meno di 15.000 abitanti:
- fino a 3.000 abitanti: minimo 9 massimo 12 candidati;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: minimo 12 e massimo 16 candidati;
- da 10.001 a 15.000: minimo 15 e massimo 20 candidati.
Comuni con più di 15.000 abitanti:
- da 15.001 a 30.000 abitanti: minimo 13 e massimo 20 candidati;
- da 30.001 a 100.000: minimo 20 e massimo 30 candidati.
- da 100.001 a 250.000 abitanti: minimo 27 e massimo 40 candidati;
- Capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti: minimo 27 e massimo 40 candidati;
- da 250.001 a 500.000: minimo 31 e massimo 46 candidati.
- da 500.001 a 1 milione: minimo 15 e massimo 46 candidati.
- da 10.001 a 15.000: minimo 33 e massimo 50 candidati.
- con più di 1 milione di abitanti: minimo 40 e massimo 60 candidati.
Normativa di riferimento:art.73,comma 1, ed art.37,comma 1del D.Lgs.267/2000 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Quante firme bisogna raccogliere per presentare una lista nel proprio Comune?
Il numero di firme richieste dipende sempre dal numero di abitanti del Comune:

Abitanti: più di 1 milione – Firme di elettori da raccogliere: min. 1.000 max. 1.500;
Abitanti: da 500.001 a 1 milione – Firme di elettori da raccogliere: min. 500 max. 1.000;
Abitanti: da 100.001 a 500.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 350 max. 700;
Abitanti: da 40.001 a 100.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 200 max. 400;
Abitanti: da 20.001 a 40.000 - Firme di elettori da raccogliere: min. 175 max. 350;
Abitanti: da 10.001 a 20.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 100 max. 200;
Abitanti: da 5.001 a 10.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 60 max. 120;
Abitanti: da 2001 a 5.000 - Firme di elettori da raccogliere: min. 30 max. 60;
Abitanti: da 1.000 a 2.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 25 max. 50;
Abitanti: inferiori a 1000: nessuna firma richiesta

NB: Le firme dei candidati non sono considerate ai fini del conteggio del numero di firme richieste dalla legge per la presentazione della lista.
Sono valide solo per i Comuni con meno di 1.000 abitanti in quanto sono loro stessi che devono sottoscrivere la loro candidatura.
Normativa di riferimento:art.3 legge 81/1993

Chi può autenticare le firme dei sottoscrittori?
Notaio; giudice di pace; cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali; segretario delle procure della repubblica; presidente della provincia; sindaco; assessore comunale; assessore provinciale; presidente del consiglio comunale, consigliere comunale che ha preventivamente comunicato la sua disponibilità al sindaco; consigliere provinciale che ha preventivamente comunicato la sua disponibilità al presidente della provincia; presidente del consiglio circoscrizionale; segretario comunale; segretario provinciale; funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente di provincia.
Normativa di riferimento:art.14 della Legge 53/1990 come modificato dall’art.1 della L.130/1998 e dalla Legge 120/1999.

In quante Liste e in quanti Comuni ci si può candidare?
Non ci si può candidare in più di una lista nello stesso Comune.
Non ci si può candidare in più di 2 Comuni se le elezioni avvengono nello stesso giorno.
Il consigliere uscente non può candidarsi in un Comune diverso da quello in cui è stato precedentemente eletto.

NB: E’ invece ammesso che una persona si candidi nello stesso Comune sia per l’elezione a consigliere comunale che a consigliere circoscrizionale.
Normativa di riferimento: Art.55 e 56 del D.Lgs. 267/2000

Come deve essere il contrassegno?
Deve essere disegnato su carta lucida con inchiostro tipografico e riportato in 2 misure diverse rispettivamente circoscritti uno da un cerchio di diametro 10 cm e 1 di diametro 2 cm. Si ricorda che dovranno essere presentati 3 esemplari.
Normativa di riferimento: art. 27,3°comma, art. 28 e 32 del D.P.R.570/1960.

Quando e dove vanno presentate le candidature?
Dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni.
Alla Segreteria Generale del comune per il quale le candidature vengono proposte.
Normativa di riferimento: art.28 e 32 del D.P.R 570/1960 e successive modificazioni.

Il rappresentante di lista: come si designa? Quando?
Il rappresentante di lista deve essere un elettore del Comune.
La designazione va fatta su apposito modulo con firma dei delegati autenticata. I rappresentanti di lista non possono essere nominati da persone diverse dai delegati (effettivo e supplente).
L’autentica può essere fatta da:
Notaio; giudice di pace; cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali; segretario delle procure della repubblica; presidente della provincia; sindaco; assessore comunale; assessore provinciale; presidente del consiglio comunale, consigliere comunale che ha preventivamente comunicato la sua disponibilità al sindaco; consigliere provinciale che ha preventivamente comunicato la sua disponibilità al presidente della provincia; presidente del consiglio circoscrizionale; segretario comunale; segretario provinciale; funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente di provincia.

NB: E’ preferibile che le designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso cui i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

La designazione può essere fatta:
1- al segretario del comune entro il venerdì precedente l’elezione;
2 al presidente del seggio all’atto dell’insediamento del seggio il sabato pomeriggio antecedente il giorno della votazione, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica, purché prima dell’inizio della votazione.
Lo stesso nominativo può essere designato rappresentante di lista sia per le elezioni comunali che circoscrizionali.
Normativa di riferimento: art. 32 nono comma e art 35 del D.P.R. 570/1960 - art. 16 comma 2 Legge 53/1990.
Come si deve procedere per l’ elezione dei consigli circoscrizionali?
Per la presentazione delle candidature alla carica di consigliere circoscrizionale valgono le medesime disposizioni per le presentazione delle candidature per i consiglieri comunali.
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifre decimali superiori a 50 (quindi non superiore a 16 e non inferiore a 11)
Peraltro per i partiti o gruppi politici che intendono presentare con identico contrassegno proprie liste di candidati sia alle elezioni comunali sia a quelle circoscrizionali, non è necessaria una ulteriore raccolta di sottoscrizioni oltre a quella prevista per le elezioni del consiglio comunale.
Normativa di riferimento : comma 11 art. 3 del vigente regolamento comunale del Decentramento.


Il miglior partner per qualsiasi donna è un archeologo: più lei invecchia più lui la trova interessante.
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