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Delega ambientale: il documento firmato dalla maggiori associazioni ecologiste italiane

Ultimo Aggiornamento: 31/07/2005 16:55
31/07/2005 16:55
 
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Delega ambientale: il documento firmato dalla maggiori associazioni ecologiste italiane

A sette mesi dall'approvazione delle legge delega ambientale, a sei mesi dalla nomina dei cosiddetti 24 saggi, ad oggi nessuno ha ancora visto i testi di riforma della normativa ambientale, la riscrittura delle norme sulle acque, sui rifiuti, sui parchi, sul danno ambientale, sulla V.I.A. (valutazione di impatto ambientale), sulla difesa del suolo, sulle emissioni in atmosfera.
Le principali associazioni ambientaliste italiane, tra cui Fare Verde, hanno firmato un documento (che riproduciamo di seguito integralmente) per sottolineare la gravità della situazione.
Preoccupante, ancora una volta, la mancanza di trasparenza con la quale il Ministero dell'Ambiente gestisce temi fondamentali per la difesa dei beni ambientali e naturali del Paese

Al Presidente del consiglio dei ministri
al ministro per l'Ambiente
ai Parlamentari delle Commissioni ambiente Camera e Senato

Oggetto: applicazione del comma 14 dell’articolo unico della “Legge delega in campo ambientale “(L. 308/2004).
Con la presente le Associazioni scriventi esprimono la più viva e ferma protesta per le modalità con cui il Ministero dell’Ambiente avrebbe preteso di avviare le consultazioni previste dal comma 14 della “Legge delega in campo ambientale”.
Il comma 14 stabilisce che “Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori”.
La finalità della norma è del tutto chiara e certamente non è rimessa alla scelta discrezionale del Ministro dell’ambiente: le consultazioni dei soggetti indicati dalla legge devono essere fatte allo scopo di “predisporre” i decreti legislativi delegati al Governo dalla L. 308/2004 . Conseguenza logica è che le consultazioni devono essere condotte con tempi e modalità che mettano i suddetti soggetti in condizione di leggere e verificare gli schemi dei Decreti e predisporre le proprie osservazioni, prima che i decreti stessi siano approvati.

In data 7 giugno 2005, è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Ambiente “Modalità di consultazione delle organizzazione sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute, per la tutela dell’ambiente e per la tutela dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge 15 dicembre 2004, n. 308” (G.U. n. 138 del 16.6.2005).

A ben vedere, tale decreto (che comunque arriva con gravissimo ritardo) non stabilisce affatto le modalità di consultazione, poiché non fa altro che individuare i soggetti da consultare e le materie su cui questi verranno consultati, ossia non fa altro che ribadire quanto già stabilito dalla legge 308/2004, rispetto alle modalità di consultazione. Si riscontra poi il paradosso per cui all’art. 2 del suddetto decreto testualmente si afferma che i soggetti consultati saranno convocati dal “Gruppo di coordinamento della Commissione (…) secondo le modalità che riterrà opportune”. In concreto questo significa che le consultazioni, secondo il Ministero, potranno avvenire senza che contestualmente alla convocazione vengano forniti i testi su cui la consultazione stessa deve esprimersi.

Fatto ancora più grave è che il Decreto del 7 giugno ha stabilito che le consultazioni delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali disposte dalla legge n. 308/2004 possano essere svolte attraverso i loro rappresentanti presenti nel “CESPA”(Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali ), organo presieduto dallo stesso Ministro dell’Ambiente. In tal modo non viene affatto garantita una forma di consultazione trasparente, poichè il Ministro dell’ambiente, in sostanza, consulta se stesso attraverso il Cespa.

Il 21 luglio scorso il Ministero dell’Ambiente ha convocato le Associazioni ambientaliste, con lettera a firma del Prof. Paolo Togni (prot. Gab/2005/6242/109). Si sottolinea che nella lettera di convocazione non si fa richiamo al Decreto 7 giugno 2005
Essendo stata approvata la legge delega il 15 dicembre 2004 ed essendo già state nominate le apposite commissioni consultive nel gennaio di quest’anno, era logico e legittimo aspettarsi che, dopo sei mesi di lavoro, la consultazione avvenisse sottoponendo alle associazioni di protezione ambientale le bozze dei decreti legislativi predisposti.

Ciò non è avvenuto, e non solo, ma si sarebbe preteso di avviare un confronto assolutamente generale su una serie di linee di indirizzo consegnate al momento stesso della riunione (contenenti null’altro di quanto già scritto nell’ambito della legge delega), e addirittura è stato esplicitamente dichiarato che le associazioni ambientaliste vedranno i testi predisposti solo dopo che questi saranno formalmente approvati in sede di Consiglio dei ministri.

Questo in aperta violazione di quanto stabilito dallo stesso Ministro dell’ambiente con il già citato Decreto del 7.6.2005 che , allrt 2, comma 2, stabilisce che :”Il gruppo di coordinamento terra' conto delle indicazioni e delle osservazioni degli organismi e delle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e le trasmetterà alla Commissione ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle
disposizioni legislative (…)”. Le associazioni di tutela ambientale non sono state fino ad ora messe nella condizione di predisporre in alcun modo “indicazioni e osservazioni”, dal momento che non sono mai stati loro consegnati gli schemi dei Decreti legislativi, predisposti dalla Commissione di cui al comma 11 , art. 1, legge 308/2004.

Alla luce di quanto sopra, è’ di tutta evidenza che la procedura fino ad ora seguita non può essere considerata come “consultazione”, ai sensi delle norme sopra richiamate. Se così fosse, la procedura sarebbe del tutto illegittima.

In data 30 dicembre 2004, subito dopo l’approvazione della legge delega, numerose associazioni ambientaliste avevano chiesto, con un’apposita nota al Ministero dell’Ambiente, di stabilire i termini di consultazione previsti dal comma 14. In particolare, al fine di non rendere la consultazione solo un atto formale, si proponeva al Ministro una procedura finalizzata a fornire un reale contributo di merito e tecnico giuridico nella redazione dei testi sulle varie materie oggetto di delega.

Non si chiedeva certamente di “codecidere” i testi dei decreti legislativi, ma di essere messi nella condizione di svolgere un ruolo concreto, in termini di consultazione, nella loro predisposizione. A tale lettera non è stata mai data risposta.


Considerando l’ampiezza della delega e la vastità dei temi trattati è evidente che, se si procede su questa strada, non ci sarà alcuna consultazione reale e ci sarà palese violazione di quanto previsto dal comma 14 della legge delega.

Si fa presente che, al di là di quanto previsto da comma 14 della L. 308/2004, la consultazione è un atto dovuto dal Governo ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di Aarhus – ratificata dall’Italia con la Legge 16 marzo 2001, n. 108 - che prevede la promozione di “una effettiva partecipazione del pubblico alla preparazione di atti normativi attinenti l’ambiente o con impatto significativo sull’ambiente.”

Poichè il Governo ha dichiarato che il comma 14 della legge delega risponde alle disposizioni della convenzione di Aarhus, questo risulterà veritiero solo se i termini della partecipazione saranno reali ed effettivamente utili alla predisposizione degli atti normativi. Nel caso specifico la partecipazione sarà vera se i Decerti legislativi saranno sottoposti alla consultazione delle associazioni ambientaliste prima dell’approvazione da parte del Governo.

In conclusione, si esprime vivo rammarico per il fatto che le Associazioni ambientaliste e dei consumatori abbiano avuto opportunità di partecipazione diverse rispetto a quelle di altri soggetti individuati dal comma 14 della L. 308/2004. Appare quanto meno singolare che il Ministero dell’Ambiente voglia interloquire con tutte le “parti sociali”, tranne che con i soggetti che maggiormente condividono le sue finalità istituzionali.
Le associazioni scriventi, nel ringraziare per l’attenzione, si riservano di adire le vie legali qualora le consultazioni non dovessero avvenire con le modalità previste dalla legge e nei dovuti termini concreti e reali.


Acli -Anni Verdi; Anev -Associazione Nazionale Energia del Vento; Amici della Terra; Associazione Ambiente e Lavoro; Associazione Italiana Rangers d'Otalia; Enpa -Ente Nazionale per la Protezione; Fai -Fondo per l'ambiente italiano; Fare Verde; Federazione Nazionale Pro Natura ; Fiab -Federazione Italiana Amici della bicicletta; Inu -Istituto Nazionale di Urbanistica; Italia Nostra; LAC -Lega per l'abolizione della caccia; Legambiente; Lida -Lega Italiana dei Diritti dell'Animale; Lipu -lega Italiana Protezione Uccelli; Mountain Wilderness Italia; Msp -Movimento Sport Azzurro Italia; Nimpha Onlus; Società Geografica Italiana; Società Speleologica Italiana
Terranostra; The Jane Goodhall -Italia; Vas -Verdi Ambiente e Società; WWF Italia.



COLUI PER IL QUALE IL TEMPO E' COME L'ETERNITA' E L'ETERNITA' COME IL TEMPO, E' LIBERATO DA OGNI LOTTA. (Seneca)
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