26/02/2006 22:22 |
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| Registrato il: 25/08/2005
| Utente Senior | | OFFLINE |
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ciao Bicchy,
ho qualche perplessità sull'illegalità di annunciare pubblicamente la revoca della carica di proclamatore.
In fondo il conferimento della carica è un atto pubblico per cui non vedo violazioni del diritto della privacy se l'Associazione comunica pubblicamente la revoca di tale carica.
Riguardo ai proclamatori non battezzati vorrei fare un'altra considerazione:
Statuto Congregazione Italiana dei testimoni di Geova
art. 6 ( oh no... un altro articolo )
I MINISTRI DI CULTO della Confessione sono denominati:
1) anziani (o presbiteri);
2) servitori di ministero (o diaconi);
3) pionieri (o evangelizzatori).
Detti ministri sono nominati dal Comitato Direttivo della Congregazione Centrale, al quale spetta il giudizio definitivo su la loro idoneità a svolgere le funzioni di ministro. Possono essere soggetti a trasferimento o revoca.
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 24
c. 1 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
c.2 La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
Domando:
Considerato che la revoca dei pionieri spetta al Comitato Direttivo, come viene in questi casi garantito il diritto alla difesa del soggetto Testimone di Geova ? (riconosciuto dalla nostra Costituzione)
ciao Siria |
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