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IMPORTANTE! ARTICOLO 5: CHIAREZZA E PORTATA!!!!

Ultimo Aggiornamento: 07/03/2006 14:05
22/01/2006 12:46
 
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Cari Foristi
Negli ultimi mesi si e parlato molto dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e dell'articolo 5.
Credo che per vari motivi si sia fatta molta confusione, forse anche perché abbiamo mal esposto la questione, e molti non hanno colto la reale portata delle dimissioni dall'articolo 5.
Con questo post vorrei fare chiarezza e chiedo, a chi scriverà dopo, di non complicare le cose con giri di parole incomprensibili.

Innanzi tutto bisogna fare una necessaria premessa. Nel momento in cui un individuo si battezza quale Testimone di Geova e risponde affermativamente alla seconda domanda, della forma battesimale dei TdG, di fronte a centinaia di persone, questi accetta consapevolmente o inconsapevolmente di aderire allo statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e quindi di divenire SOCIO ADERENTE di tale ENTE.

Infatti in tutta la modulistica dei TdG relativa al servizio Volontario, prestato dai TdG nelle sale assemblee, alla Betel ecc., viene espressamente detto: Io sottoscritto.IN QUALITA DI SOCIO ADERENTE. Non ho nulla da pretendere per il servizio svolto

In pratica viene ricordato (e fatto firmare) al Socio , che in quanto tale, non potrà pretendere un corrispettivo per la manodopera prestata!

Avendo chiarito che al momento del Battesimo il TdG, oltre ad essersi dedicato a Dio e a suo figlio Cristo si e dedicato anche (involontariamente!!!?) alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, e che in tale giorno oltre a tali obblighi morali accetta LEGALMENTE di divenire socio di tale organizzazione, spieghiamo la PORTATA delle dimissioni dall art 5.

L'articolo 5 dello statuto dice che la qualifica di socio aderente si perde per 3 motivi:

1- Dimissioni
2- Decadenza
3- Espulsione

Chiariamo innanzi tutto il punto 3: Per Espulsione significa Disassociazione e Dissociazione.
Il termine Dissociazione prima dei fatti relativi a R.FRANZ non era utilizzato. E uno stratagemma per trattare quei casi per i quali ci sarebbero strascichi legali (vedi il caso Sangue-Bulgaria) e per evitare che istituzioni o altri accusino i TdG di minacciare (di espulsione) gli aderenti che non si adeguano a precetti medici o di valore umano. Viene anche usato in quei casi dove non si trova l'appiglio per la disassociazione, intimando al TdG di dissociarsi. Per comprendere meglio il punto:

Domanda alla WTS:
Ma Voi espellete chiunque decide di accettare la trasfusione di Sangue per salvarsi la vita, quindi in realtà minate la libertà dell'individuo di decidere.!

Risposta della WTS: No, noi non minacciamo nessuno, in realtà chi accetta volontariamente una trasfusione di Sangue decide di Dissociarsi automaticamente!

In pratica chi accetta una trasfusione viene considerato DISSOCIATO!!

Quindi, in pratica la Dissociazione e Disassociazione sono annoverati entrambi nel punto 3 dello statuto.
Il punto 2 non e necessario spiegarlo, vero?!!

Veniamo al Punto dei punti: IL PUNTO UNO: DIMISSIONI.

Nel 2001 TUTTI i membri del comitato direttivo si sono dimessi da tutti gli Enti Giuridici dei Testimoni di Geova, infatti se controllate tra gli elenchi delle societa e gli enti della WTS non troverete nemmeno un membro del CD. Nemmeno il Presidente (Don ADAMS) e un membro del CD.
Questo, a mio avviso, e stato un escamotage per non essere passibili di giudizio da parte di qualche comitato giudiziario dei TdG, in quanto non Più sotto la tutela legale della WTS, ma di fatto superpartes, potendo cosi decidere autonomamente e senza interferenze.

Nessuno, fino a quando Vito Pucci rese nota la cosa, aveva realmente capito cosa significava dimettersi dall'articolo 5 dello statuto.
Dimettersi significa non appartenere più legalmente a nessun ente giuridico dei testimoni di Geova, di conseguenza TALE ENTE non può più prendere provvedimenti di ESPULSIONE verso chi non ne fa più parte LEGALMENTE.
Vorrei ricordare, che UFFICIALMENTE , la WTS usa gli anziani come DELEGATI per i comitati giudiziari, dichiarando che gli anziani raccolgono semplicemente i fatti e poi rimandano la decisione e la valutazione del caso (disassociare o meno) al comitato della sede centrale. In realtà non e vero, ma quello che interessa a noi ora e l'ufficialita!
Quindi, se un individuo si e dimesso dalla qualifica di SOCIO ADERENTE non esiste più nulla da ESPELLERE, e un comitato giudiziario da parte della WTS e inverosimile.

Per fare ulteriormente chiarezza facciamo alcune domande alle quali daremo risposte:

1-DOMANDA: A CHI BISOGNA INVIARE LA LETTERA DI DIMISSIONI DALLART 5?

RISPOSTA: Una copia alla sede Centrale e una copia al corpo degli anziani della
Propria congregazione, affinché la questione sia legalmente valida sia per
La Congregazione Centrale, sia per la Congregazione Locale.


2-DOMANDA: PUO LA WTS (SEDE) TENTARE ATTI DISCIPLINARI VERSO UN DIMISSIONARIO?

RISPOSTA: No, sarebbe come sottoporre ad un comitato giudiziario una persona Non Battezzata Che frequenta i TdG, tale condotta sarebbe illegale. Dopo le dimissioni dall'art 5
La WTS e impossibilitata, a tutti gli effetti (anche legali), a compiere ogni
qualsiasi azione nei confronti del dimissionario.


3- DOMANDA: DIMISSIONI E DISSOCIAZIONE SONO LA STESSA COSA?

RISPOSTA: NO! Al contrario della disassociazione le dimissioni non sottintendono l'allontanamento dal credo dei TDG, anche se per il dimissionario questa fosse la questione fondamentale. In ogni caso dopo le dimissioni la Wts non può accusare l'interessato di APOSTASIA.(IN CASO CONTRARIO RISCHIA CONSEGUENTI STRASCICHI LEGALI, CHE PORTEREBBERO IN CATTIVA LUCE LA WTS STESSA)

4- DOMANDA: DOPO LE DIMISSIONI, SE IL DIMISSIONARIO PARLASSE
IN TERMINI DI DISACCORDO DOTTRINALE CON LA WTS POTREBBE ESSERE SOTTOPOSTO A COMITATO GIUDIZARIO?

RISPOSTA: NO! Come detto prima, sarebbe come sottoporre a comitato giudiziario una Persona non battezzata.(illegale!!!!). Inoltre, siccome ufficialmente, come abbiamo Visto prima, e la WTS stessa a compiere la disassociazione, essa non ha più nulla
a che pretendere da un dimissionario. Gli anziani Locali, potrebbero però, prendere un'iniziativa PRIVATA (in quanto non fungerebbero più da delegati della WTS) e cercare di sottoporre il dimissionario ad un comitato giudiziario.
Gli Anziani Locali pero non avendo Forma Giuridica risponderebbero di persona per un simile comportamento, e la questione diverrebbe una CAUSA tra individui privatie non più tra il Dimissionario e la WTS. Considerando poi il
fatto che i comitati giudiziari dei TdG sono considerati ILLEGALI (in quanto non vengono permessi difensori o testimoni, ecc) una iniziativa personale degli Anziani locali li esporrebbe (gli anziani) ad una pericolosa posizione, ovvero
potrebbero essere accusati di discriminazione e di atti illeciti, e visto che ne risponderebbero di persona, prima di intraprendere una cosi pericolosa iniziativa tali anziani penseranno bene alle conseguenze.


5-DOMANDA: GLI ANZIANI SONO INFORMATI DELLE CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE COMITATO GIUDIZIARIO AD UN DIMISSIONARIO?

RISPOSTA: SI! Nel momento in cui un appartenente della propria congregazione presenta la lettera di dimissioni la sede centrale li informa di tutti i rischi connessi ad eventuali comitati giudiziari. Io stesso sono stato minacciato di
imminente comitato giudiziario per apostasia, ma quando gli anziani ricevettero (dopo un giorno dalla minaccia, la mia lettera di dimissioni era già stata inviata) tale minaccia e stata prontamente ritirata.


6- AFFERMAZIONE: LA WTS TROVERA IL SISTEMA (SILENZIOSO) PER ISOLARE I DIMISSIONARI!

RISPOSTA:E possibile. Rimane il fatto che dovrà farlo silenziosamente, e che Il comportamento dei singoli TdG nei confronti del dimissionario, sarà personale. Rimane il fatto che i VERI AMICI o i parenti non dovranno guardarsi alle spalle se parlano per strada con un dimissionario, e se
permettete fa una gran differenza. Un comportamento di ufficiale ostracismo metterebbe la WTS sotto una cattiva luce, luce che fino ad ora gli ha precluso l'intesa con lo stato.


Quindi, in conclusione, dopo le dimissioni dall'art. 5 non si può essere sottoposti a comitato giudiziario, se non per pericolosa (per loro) iniziativa privata degli anziani locali, anche se il dimissionario parlasse in totale disaccordo con la WTS.

Fino ad ora la WTS ha sempre spadroneggiato, affibbiando l'etichetta di APOSTATA a chiunque scoprisse i suoi inganni. E fino ad ora hanno mantenuto la campana di vetro intatta buttando fuori a calci chiunque, avendo scoperto la verità, diventi un soggetto consapevole dei fatti.
Cercano cosi di far parlare tale persona per trovare il cavillo che serve loro per espellere.

Le dimissioni dall'art. 5 rappresentano una NUOVA VIA per dire: NON CI POTETE METTERE IL TAPPO IN BOCCA, NON CI POTETE ACCUSARE DELL'INFAMIA PEGGIORE PER UN CRISTIANO: L'APOSTASIA!

Tutti coloro che hanno scoperto il VERO se si avvalessero delle dimissioni dall'art. 5 potrebbero creare non poche difficoltà alla WTS che tenta in tutti i modi di occultare la realtà.

Io credo che tutti noi siamo dalla stessa parte, e che ognuno di noi vorrebbe fare qualcosa in più per aiutare tanti ignari TdG, vittime di un TOTALITARISMO.


Un saluto

Gabry


PS per chi volesse ulteriori chiarimenti può contattarmi all'indirizzo raceplus@tiscali.it Oppure chiedere il mio numero di telefono ad Achille Lorenzi

[Ho corretto il post di Gabriele che per qualche strana ragione era privo di accenti ed apostrofi. Achille]

[Modificato da Achille Lorenzi 23/01/2006 7.53]

22/01/2006 15:11
 
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Siamo qui io e mio marito, ed abbiamo finito di leggere proprio adesso il tuo interessante post, volevamo solo dirti, grazie dei chiarimenti che ci hai dato, saranno senz'altro utili per chiunque non avesse chiaro in mente cosa fare, dopo aver scoperto le falsità geoviste.
Sono senza dubbio un motivo di riflessione, per tutti coloro che sono attanagliati dalla paura dell'isolamento totale e dell'ostracismo che ne può derivare per chiunque si metta contro la WTS.
Grazie ancora
============================
Anche dal letame può nascere un fiore.......ed è un fiore di rara bellezza......
Ciao
Paola
22/01/2006 17:51
 
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Credo che avere un'opportunità in più sia sicuramente un beneficio per tutti quelli che sono in difficoltà con la WTS.

ciao e a presto [SM=x570892]
22/01/2006 18:43
 
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ciao gabriele,
hai fatto bene a chiarire l'importanza dello statuto e la possibilità di utilizzare l'art. 5 per chi vuole allontanarsi dalla WTS senza dover subire la violenza psicologica della disassociazione. [SM=g27811]
Questo non è certo la panacea dei problemi dei TdG che vogliono uscire dall'organizzazione, ma una importante opportunità; dopo comincia tutto il lavoro di ricostruzione della propria personalità che può essere fatto senza aver davanti lo spauracchio della disassociazione.
ciao Siria [SM=x570865]
22/01/2006 18:48
 
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Sono andato a scorrere i 3D e i post in cui si è parlato di questo. Non so se c'è e mi è sfuggito o se se ne è fatto riferimento ma senza citarlo esplicitamente.

Comunque sarebbe possibile per utilità di tutti trascrivere qui cosa dice testualmente l'articolo 5? Anzi dov'è che si può leggere lo Statuto integralmente?

Se capisco forse posso essere utile.
----------------------
est modus in rebus
22/01/2006 18:48
 
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Re:

Scritto da: gabriele traggiai 22/01/2006 12.46
Cari Foristi
Negli ultimi mesi si e parlato molto dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e dellarticolo 5.
Credo che per vari motivi si sia fatta molta confusione, forse anche perche abbiamo mal esposto la questione, e molti non hanno colto la reale portata delle dimissioni dallarticolo 5.
Con questo post vorrei fare chiarezza e chiedo, a chi scrivera dopo, di non complicare le cose con giri di parole incomprensibili.



Ti faccio i miei personali complimenti per la chiarezza dell'esposizione e per aver evidenziato tutti i lati della questione.
Saluti cari
[SM=x570865]
22/01/2006 18:55
 
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Bery scrive:


Comunque sarebbe possibile per utilità di tutti trascrivere qui cosa dice testualmente l'articolo 5? Anzi dov'è che si può leggere lo Statuto integralmente?



Puoi leggere lo statuto al seguente link:

www.infotdgeova.it/statuto.htm


ciao
Gabry
22/01/2006 18:59
 
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CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI
TESTIMONI DI GEOVA
S T A T U T O
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Art. 1
È costituita la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Essa è l’ente
centrale in Italia della Confessione religiosa aderente all’Organizzazione
Mondiale dei Testimoni di Geova rappresentata dalla Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania (U.S.A.).
Ha la sede principale a Roma, in via della Bufalotta 1281, e può aprire sedi
secondarie nel territorio italiano e anche all’estero.
La Congregazione è un ente di religione e di culto, di istruzione, assistenza e
beneficenza, con essenziale fine di religione e di culto.
Non ha finalità lucrative e non si propone guadagno o profitto pecuniario, né
incidentalmente né in altro modo per i suoi membri, collaboratori e dirigenti.
Rappresenta le Congregazioni locali e i Testimoni di Geova di fronte alle Autorità
e a terzi, e ne cura gli interessi.
La sua durata è illimitata.
Art. 2
Le eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberate
dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 8, sono comunicate all’Autorità tutoria
e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche.
I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel
modo di esistenza della Congregazione sono comunicati all’Autorità tutoria che
provvede ai sensi di legge.
Art. 3
La Congregazione -- in quanto ente centrale in Italia della Confessione dei
Testimoni di Geova, la quale si ispira alla Sacra Bibbia ed opera affinché essa
sia diffusa, letta e messa in pratica -- promuove e realizza ogni opportuna attività
diretta a favorire il pieno soddisfacimento di questa finalità di fede. In particolare i
suoi compiti sono:
a) predicare il Vangelo o buona notizia del Regno di Dio retto da Cristo Gesù in
testimonianza al Nome e alla Parola dell’Onnipotente Dio Geova;
b) migliorare mentalmente e moralmente uomini, donne e fanciulli mediante
l’istruzione basata sui princìpi della Bibbia e su inerenti soggetti scientifici, storici
e letterari;
c) pubblicare, stampare, acquistare, distribuire Bibbie, libri, opuscoli, riviste e altri
stampati a carattere religioso e culturale al fine di diffondere il messaggio biblico;
curare il trasporto di detto materiale presso le Congregazioni locali alle quali è
prevalentemente destinato;
d) impiegare stazioni radiotelevisive, nonché altri mezzi di diffusione, per la
divulgazione della buona notizia del Regno di Dio;
e) organizzare adunanze e assemblee a carattere locale, regionale, nazionale e
internazionale per l’istruzione gratuita delle persone in merito alla Bibbia
provvedendo e gestendo a tal fine idonei locali e luoghi, e organizzando i relativi
servizi;
f) promuovere, assistere, guidare, coordinare, sorvegliare le Congregazioni locali,
enti e associazioni attraverso i quali vengono conseguite le finalità religiose e
culturali dei Testimoni di Geova;
g) nominare ed autorizzare ministri, anziani e servitori di ministero, sorveglianti di
circoscrizione e di distretto, pionieri, affinché sia compiuta in tutto il territorio
nazionale l’opera di predicare e insegnare pubblicamente e di casa in casa le
verità della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare;
h) preparare e addestrare pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani e
insegnanti mediante corsi o scuole bibliche e di addestramento;
i) addestrare missionari da inviare all’estero e mantenerli, nonché sostenere
l’opera delle missioni all’estero;
l) istituire e mantenere case religiose ed edifici per provvedere gratuitamente vitto
e alloggio ai pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani, insegnanti e
missionari che frequentano i suddetti corsi e scuole;
m) promuovere la costruzione o l’acquisto di idonei locali per lo sviluppo della
propria attività e di edifici di culto per le varie comunità;
n) promuovere attività assistenziali a favore dei fedeli bisognosi e organizzare
soccorsi in caso di calamità;
o) gestire impianti tipografici per provvedere al più basso costo il materiale
indicato al punto c). A tali impianti sono adibiti esclusivamente Testimoni di
Geova battezzati che prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente
come espressione della loro devozione a Dio e contributo a sostegno della Sua
opera. Il suddetto materiale, che è stampato esclusivamente per diffondere il
culto e istruire le comunità di fedeli, viene prevalentemente distribuito agli
associati in Italia e all’estero. Non deve tassativamente contenere alcuna forma
di pubblicità commerciale. Non può essere stampato materiale per conto di altre
organizzazioni di qualsiasi genere;
p) promuovere attività per la diffusione della cultura fra gli associati, come visite a
luoghi di interesse religioso ed altre iniziative;
q) tutelare in ogni sede e rappresentare le istituzioni indicate al punto f) e gli
interessi generali dei Testimoni di Geova;
r) promuovere e sviluppare ogni altra attività ritenuta utile per il migliore
conseguimento dei propri fini di religione e di culto.
Nella realizzazione dei suddetti compiti e al fine di mantenere l’unità di tutti i
cristiani Testimoni di Geova nel mondo, la Congregazione opera in armonia con i
princìpi e con le direttive dell’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.
S O C I
Art. 4
Sono soci effettivi della Congregazione i Testimoni di Geova con la qualifica di
anziani che sostengono a tempo pieno l’opera di predicazione della buona
notizia del Regno di Dio; che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi
assegnazione di servizio da parte della Congregazione; che concorrono
direttamente e in notevole misura alla realizzazione delle sue finalità.
Sono soci aderenti i Testimoni di Geova battezzati, associati alle Congregazioni
locali, che sono attivamente impegnati nella diffusione del messaggio biblico,
frequentano le riunioni di culto e applicano le norme morali e di vita cristiana nella
loro condotta.
Soltanto i soci effettivi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La qualifica di socio è personale. I relativi poteri non possono essere trasmessi
ad eredi o legatari.
A tutti i soci spetta di: frequentare le riunioni di culto presso le Congregazioni
locali; partecipare alla vita e all’attività di dette comunità e ricevere tramite esse
assistenza spirituale e morale, addestramento e istruzione biblica.
Art. 5
L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dall’Assemblea su proposta del
Comitato Direttivo, mentre l’ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo
degli anziani delle Congregazioni locali.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per espulsione.
Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato
Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli
anziani delle Congregazioni locali.
I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più
attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente
art. 4.
I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi
derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti
delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la
Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi.
La decadenza e l’espulsione dei soci effettivi sono deliberate dall’Assemblea su
proposta del Comitato Direttivo. La decadenza e l’espulsione dei soci aderenti
sono deliberate dall’Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle
Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo.
I soci dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul patrimonio
sociale.
ORDINAMENTO DELLA CONFESSIONE
Art. 6
La Confessione Cristiana dei Testimoni di Geova si fonda sul principio, proprio
del cristianesimo delle origini, della partecipazione di ogni fedele allo sviluppo
della missione della confessione medesima, e sulla applicazione pratica delle
norme bibliche nella propria vita.
La struttura dell’Organizzazione confessionale si articola nel modo seguente:
1) Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, detta anche Congregazione
Centrale;
2) Congregazioni locali;
3) Circoscrizioni;
4) Distretti.
La CONGREGAZIONE CENTRALE costituisce l’organo direttivo della
Confessione. Ad essa è preposto il Comitato Direttivo composto da tre o più
membri anziani, sempre in numero dispari, uno dei quali è nominato Presidente.
Ha sede a Roma.
Le CONGREGAZIONI LOCALI sono le comunità alle quali sono associati i
Testimoni di Geova, nonché le persone che si interessano del loro messaggio,
che abitano nella zona. Ad esse è preposto un corpo di anziani, che sono assistiti
da servitori di ministero. Le Congregazioni locali provvedono assistenza spirituale
ai Testimoni associati e assistenza materiale ai bisognosi. Impartiscono
istruzione biblica e assistono i Testimoni nell’attività di evangelizzazione.
Più Congregazioni formano una CIRCOSCRIZIONE. Ad ogni Circoscrizione è
preposto un anziano sorvegliante di circoscrizione, il quale visita periodicamente
le Congregazioni per impartire istruzioni, dare incoraggiamento, offrire
assistenza.
Più Circoscrizioni formano un DISTRETTO, a cui è preposto un anziano
sorvegliante di distretto. Il compito di tale sorvegliante è di assistere i diversi
sorveglianti di circoscrizione, nonché i corpi di anziani delle Congregazioni locali,
e tenere sotto la sua presidenza una o più assemblee religiose annuali per
ciascuna Circoscrizione, al fine di edificare spiritualmente i fedeli che in essa
risiedono.
Le dimensioni territoriali delle Circoscrizioni e dei Distretti dipendono dal numero
delle Congregazioni esistenti nel territorio e dalle condizioni geografiche e sono
stabilite dal Comitato Direttivo sempre nell’ambito del territorio italiano.
Le cerimonie fondamentali sono:
a) il BATTESIMO per immersione, a cui si sottopongono volontariamente, per
divenire Testimoni di Geova, persone in età tale da consentire loro di prendere
una decisione autonoma;
b) la COMMEMORAZIONE annuale della morte di nostro Signore Gesù Cristo
mediante la Cena o Pasto serale del Signore.
Il culto dei Testimoni di Geova, consistendo prevalentemente nell’ascolto e nello
studio della Parola di Dio, è incentrato sulle adunanze cristiane nel corso delle
quali i Testimoni ricevono istruzione biblica. Varie adunanze settimanali si
tengono negli edifici di culto denominati “Sale del Regno”, dove si parla del
Regno di Dio, che è il tema principale della Sacra Bibbia.
Il matrimonio è ritenuto sacro, in quanto di origine divina, ed è celebrato da
anziani appositamente nominati dalla Congregazione Centrale.
La famiglia, quale istituzione divina, costituisce il nucleo fondamentale delle
comunità della Confessione.
I MINISTRI DI CULTO della Confessione sono denominati:
1) anziani (o presbiteri);
2) servitori di ministero (o diaconi);
3) pionieri (o evangelizzatori).
Detti ministri sono nominati dal Comitato Direttivo della Congregazione Centrale,
al quale spetta il giudizio definitivo sulla loro idoneità a svolgere le funzioni di
ministro. Possono essere soggetti a trasferimento o revoca.
I requisiti del candidato alla nomina di anziano, tratti dalle Sacre Scritture, si
possono compendiare nei seguenti:
a) esemplare condotta morale;
b) elevate qualità spirituali;
c) esemplare cura della propria famiglia secondo i princìpi cristiani;
d) diversi anni di fedele servizio e profonda esperienza cristiana;
e) capacità di insegnare accuratamente la Parola di Dio.
I requisiti dei servitori di ministero sono gli stessi previsti per gli anziani, salvo
quelli di cui ai punti d) ed e) che sono richiesti in minore misura.
I requisiti dei pionieri sono:
a) esemplare condotta morale;
b) accurata conoscenza della Parola di Dio e buona capacità di insegnarla.
Dall’ordinamento della Confessione non è previsto per tutti i suindicati ministri di
culto alcun abito religioso particolare.
O R G A N I
Art. 7
Gli organi della Congregazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente.
Art. 8
L’Assemblea è costituita dai soci effettivi. È convocata nella sede principale, o in
altro luogo, una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
È anche convocata quando se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di
almeno un decimo dei soci effettivi.
L’Assemblea è convocata mediante avviso da affiggere all’interno della sede
sociale e da divulgarsi nei termini, modalità e mezzi di volta in volta ritenuti idonei
dal Comitato Direttivo.
Ciascun socio effettivo ha un voto. Ogni socio effettivo può farsi rappresentare da
un altro socio effettivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà dei soci effettivi. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la
metà dei soci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Congregazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.
È compito dell’Assemblea:
a) approvare il bilancio;
b) deliberare sugli indirizzi e direttive generali per il funzionamento, l’espansione
e il potenziamento dell’Organizzazione confessionale;
c) deliberare sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
d) nominare e revocare i membri del Comitato Direttivo;
e) deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, l’ammissione, la decadenza e
l’espulsione dei soci effettivi; nonché, su proposta del corpo degli anziani delle
Congregazioni locali, la decadenza e l’espulsione dei soci aderenti;
f) ratificare le dimissioni dei soci effettivi;
g) deliberare sullo scioglimento della Congregazione e sulla devoluzione del
patrimonio della stessa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e, in caso di
impedimento o assenza, nell’ordine:
-- dal Vicepresidente;
-- dal membro del Comitato Direttivo più anziano di età.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 9
La Congregazione è amministrata dal Comitato Direttivo composto, secondo le
direttive dell’Assemblea, da tre o più membri, sempre in numero dispari, che
durano in carica sette anni e sono rieleggibili.
I nomi dei componenti il Comitato Direttivo, con la menzione delle loro funzioni,
ed ogni successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente
comunicati all’Autorità tutoria.
Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente,
il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche l’incarico di
Tesoriere.
In caso di morte, dimissioni o revoca di uno o più membri del Comitato Direttivo,
lo stesso Comitato nominerà il sostituto o i sostituti. Tali nomine dovranno essere
ratificate dalla prima Assemblea dei soci.
Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che
ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, una volta
all’anno per deliberare in ordine al bilancio.
Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con la presenza della
maggioranza dei membri in carica.
Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della Congregazione. Per quella straordinaria occorre sottoporre al più presto le
questioni alla ratifica dell’Assemblea.
In particolare delibera:
-- sulle attività concernenti la pubblicazione, la stampa, l’acquisto e la
distribuzione di letteratura atta a divulgare le verità bibliche;
-- sulla formazione di nuove Congregazioni locali, sui loro rispettivi territori di
attività e sullo scioglimento delle Congregazioni medesime;
-- sulla sorveglianza e direttiva delle Congregazioni locali attraverso le
Circoscrizioni e i Distretti e sulle competenze delle Circoscrizioni e dei Distretti
medesimi;
-- sui regolamenti e sulle disposizioni relative alle Congregazioni locali, enti,
associazioni, case religiose e altre istituzioni attraverso cui vengono conseguite
le finalità proprie della Confessione;
-- sulle nomine e assegnazioni dei ministri, anziani, servitori di ministero, pionieri;
sulle assegnazioni dei membri delle case religiose, dei sorveglianti di
circoscrizione e di distretto e sull’invio di missionari all’estero; sulla revoca dei
suddetti incarichi;
-- sulla costituzione di Comitati speciali per lo svolgimento di particolari compiti;
-- sull’organizzazione di assemblee religiose di qualsiasi estensione territoriale;
-- su ogni altra attività o disposizione che abbia attinenza con l’opera di predicare
e insegnare la buona notizia del Regno di Dio e di promuovere, organizzare e
dirigere la Confessione religiosa.
Il Comitato ha inoltre la facoltà di far costruire edifici e di acquistare beni
immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati, alienare beni a
trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni,
affrancare censi e canoni, accendere mutui, atterrare piante di alto fusto,
riscuotere e impiegare capitali, aprire conti correnti bancari e postali, locare
immobili oltre i nove anni, fare fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla
consistenza patrimoniale della Congregazione, chiedendo, quando occorra, la
preventiva autorizzazione dell’Autorità tutoria.
Infine il Comitato deve provvedere a:
-- mantenere e aggiornare le registrazioni;
-- redigere il bilancio;
-- proporre all’Assemblea l’ammissione, la decadenza e l’espulsione dei soci
effettivi, nonché sottoporre ad essa, per la ratifica, le dimissioni dei medesimi;
-- ratificare le dimissioni dei soci aderenti e sottoporre all’Assemblea, per la
relativa delibera, la loro decadenza ed espulsione.
Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri
poteri a uno o più dei suoi membri.
Art. 10
Il Presidente, legale rappresentante dell’Ente, è cittadino italiano ed ha il
domicilio nello Stato.
Rappresenta la Congregazione e i soci di fronte alle Autorità, a terzi ed in
giudizio, ha la firma sociale, presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo; dà
esecuzione alle deliberazioni del medesimo Comitato.
Provvede a prendere tutte le deliberazioni occorrenti al soddisfacimento dei
compiti della Congregazione che non siano di competenza del Comitato Direttivo
o dell’Assemblea; mantiene i contatti spirituali con l’Organizzazione Mondiale,
nonché con le Associazioni e le Congregazioni all’estero; rilascia certificazioni
che consentano la richiesta all’Autorità competente di permessi di soggiorno
temporaneo in Italia per i missionari stranieri.
In caso di urgenza, prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Comitato
Direttivo, a condizione di riferire, per la ratifica, alla sua prima adunanza.
Art. 11
Il Vicepresidente, di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sostituisce il Presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
Art. 12
Il Segretario si occupa della regolare tenuta delle registrazioni sociali, della
corrispondenza, della documentazione in genere e redige e custodisce i verbali
delle riunioni.
Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere, di cui al successivo art.
13.
Art. 13
Su istruzioni del Presidente e in conformità alle deliberazioni del Comitato
Direttivo, il Tesoriere tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al
Comitato, provvede all’incasso delle entrate e alla erogazione delle uscite, cura
le registrazioni contabili.
Art. 14
Tutte le cariche sono gratuite. Le stesse persone possono essere sempre
rielette.
PATRIMONIO
Art. 15
La Congregazione provvede al raggiungimento delle sue finalità mediante
collaborazioni e contribuzioni volontarie.
Il patrimonio della Congregazione è costituito:
a) dai beni mobili o immobili di proprietà della Congregazione;
b) dalle contribuzioni volontarie dei soci effettivi e aderenti e di terzi;
c) da donazioni, lasciti, legati o successioni;
d) da altre eventuali entrate, ivi compresi i contributi per ripianare i costi di
stampa e consentire il proseguimento e lo sviluppo dell’attività tipografica
destinata alla diffusione del messaggio biblico.
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 16
La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31
dicembre.
DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 17
In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio della Congregazione sarà
interamente devoluto ad altra istituzione in Italia avente scopi analoghi e retta dai
princìpi che guidano l’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18
Per tutto quanto non è stabilito dall’atto costitutivo e dal presente statuto, valgono
le disposizioni previste dal vigente codice civile italiano.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19
I ministri di culto della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ai
quali sono riconosciuti facoltà e diritti in seguito ad autorizzazioni del Governo
italiano e ad intese tra il medesimo Governo e la stessa Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania -- come la celebrazione dei matrimoni con effetti
civili, l’assistenza religiosa ai detenuti ed agli internati negli istituti di prevenzione
e di pena, e il trattamento pensionistico e l’assistenza sanitaria assicurati
dall’I.N.P.S. --, all’atto del riconoscimento della personalità giuridica della
“Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova” da parte delle Autorità
competenti, divengono ministri di culto della Congregazione medesima con le
stesse facoltà e diritti sopra specificati.

22/01/2006 19:08
 
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Grazie
Grazie Gabry!!!
Peccato non averlo capito prima!!!
Io però la decadenza non l'ho capita...chi me la chiarisce?
Grazie
Anto
Antonella

"Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera."
(S. Quasimodo)
22/01/2006 19:31
 
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[SM=x570892] ciao Anto,
penso che la decadenza della qualifica di socio viene persa quando la persona non possiede più i requisiti previsti dallo statuto per essere amessi come soci aderenti.
Considerato però che per l'art.4 dello Statuto

Sono soci aderenti i Testimoni di Geova battezzati, associati alle Congregazioni
locali, che sono attivamente impegnati nella diffusione del messaggio biblico, frequentano le riunioni di culto e applicano le norme morali e di vita cristiana nella loro condotta



diventa abbastanza sfumata la separazione decadenza-espulsione.
Una causa di decadenza è ad es la morte del socio adrente sigh!
ciao Siria [SM=x570865]
22/01/2006 20:19
 
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ci avevo pensato anche io
Alla morte ci avevo pensato ma poi questa frase mi ha fatto ricredere:

"I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie"

e così ho pensato agli inattivi. Ma poi mi sono chiesta: come mai ad un inattivo si può fare un comitato se ha cessato di essere socio aderente? Non è nella stessa posizione di un dimissionario?

Attendo lumi....
Grazie
Antonella
Antonella

"Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera."
(S. Quasimodo)
22/01/2006 21:20
 
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ciao Anto,
come ripeto,a me sembra molto sfumata e quasi indistinguibile la differenza decadenza-espulsione anche perchè il tutto pare molto legato alla soggettività del giudizio degli anziani.
Nella pratica poi non mi risulta che sia stata utilizzata la decadenza della qualifica di socio aderente in qualche congregazione.
Da quello che ho potuto verificare molti TdG non sono neanche a conoscenza dello Statuto.
ciao Siria [SM=x570865]
22/01/2006 21:29
 
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:smiles:14
Ma nella realtà è molto diverso...se si è espulsi non ti parla più nessuno, se decadi invece no. Però se l'inattività fa decadere, allora niente comitati per gli inattivi...come per i dimissionari...
Sbaglio?
Antonella

"Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera."
(S. Quasimodo)
22/01/2006 23:27
 
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Un grazie anche da me a Gabry per la chiarezza con cui ha esposto l'argomento.

Per quanto riguarda il punto 2, cioè "per decadenza", in effetti dovrebbe applicarsi a coloro che non frequentano più (servizio e/o adunanze). Da notare comunque che il concetto di "inattivo"(secondo il libro Organizzati un proclamatore che non presenta rapporto di servizio da più di sei mesi)non esiste nello statuto. Di fatto credo che non venga mai usato il punto 2 (decadenza). Se qualcuno ha una spiegazione più esauriente di questo aspetto...attendiamo.

Saluti a tutti.
Hushai
23/01/2006 00:08
 
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Caro Gabriele,

Complimenti per il tuo scritto.

Il tuo è stato certamente uno sforzo, ma ricompensato con gratitudine da chi è ancora coinvolto dai legami della WTS.

E’ indicativo questo tuo intervento, perché le proporzioni di questa possibilità antidiscriminazione non sono, secondo me, state sufficientemente comprese.

Ci voleva un avvocato come Vito Pucci per scovare la più clamorosa e legale scappatoia da una dittatura che ha 140 anni di incontrastata tirannia.

Io come centinaia di migliaia di persone mi sono preso il mio “calcio nel di dietro” e zitto.
Questo è successo “ieri”!

Oggi non è più così!!!

Possiamo, con una lettera perfettamente conforme alla legge, "ritirarci" con la dignità ed il rispetto che ci spetta di diritto.

Non siamo più dei “lebbrosi”.

Basta con la paura di essere scoperti.
La nostra faccia è pulita.
Basta con il marchio infame dell’apostasia.
Basta parlare di problemi!
Abbiamo la soluzione.
Si chiama: Articolo 5!

E’ una nuova Via, verso la libertà, sgombra da paure e sensi di colpa.
Grazie Gabry
Pino

P.S. Il mio pensiero non può non andare verso un uomo che
è isolato da tutti, dai “fratelli”, dagli “ex-fratelli”,
dai cattolici, da tutti.
Vito Pucci.
La WTS sta aspettando il mese di ottobre per farlo a
“polpette” con i potenti mezzi di un’organizzazione che
farà leva sul fatto che è un uomo da solo.
Solo un fulmine mi può impedire di non essere “quel giorno”
al fianco di Vito.
[SM=x570870]

[Modificato da parliamonepino 23/01/2006 0.09]

23/01/2006 00:48
 
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Oggi non è più così!!!
Possiamo, con una lettera perfettamente conforme alla legge, "ritirarci" con la dignità ed il rispetto che ci spetta di diritto.
Non siamo più dei “lebbrosi”.
Basta con la paura di essere scoperti.
La nostra faccia è pulita.
Basta con il marchio infame dell’apostasia.
Basta parlare di problemi!
Abbiamo la soluzione.
Si chiama: Articolo 5!
E’ una nuova Via, verso la libertà, sgombra da paure e sensi di colpa.
Grazie Gabry
Pino




Abbiamo apprezzato il post di Gabriele per la sua chiarezza, per il realismo e per la mancanza di intenti propagandistici. Ora personalmente spero che qualcun'altro non riporti i toni di questa discussione ai livelli di quelle precedenti dove si è discusso di questo argomento.

Le parole che ho quotato mi sembra diano una visione distorta e semplicistica della cosa.

Saluti by Hushai
23/01/2006 01:22
 
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Caro Hushai,
Non sapevo della tua nuova funzione di moderatore.
Hai usato, con riferimento alla mia persona, senza menzionarmi, tre termini: “propagandistici”, “distorta”, “semplicistica”.

Gabriele ha fatto informazione, io propaganda.

Vorrei che mi chiarissi cosa intendi per propaganda.

In che senso avrei dato una visione distorta e semplicistica della cosa?

Se per propaganda intendi diffondere un pensiero, allora faccio propaganda.
Sempre meglio che fare della coercizione!

Un Saluto
Pino
23/01/2006 07:38
 
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parliamonepino ha scritto:

Non sapevo della tua nuova funzione di moderatore.

Eh sì, ad alcuni è sfuggito perché non è stato fatto l'annuncio della nomina [SM=g27827]:

Hai usato, con riferimento alla mia persona, senza menzionarmi, tre termini: “propagandistici”, “distorta”, “semplicistica”.

Agli aggettivi di Husai, io aggiungerei anche "confusa", e "parziale", nonché esposta con toni a volte offensivi. Quelli che hanno seguito le varie discussioni sul caso sanno a cosa mi riferisco, senza bisogno di ritornare a ripetere o puntualizzare.

faccio propaganda.
Sempre meglio che fare della coercizione!

Prego? Dove e da chi sarebbe stata manifestata coercizione, in questo forum?

Osservo infine che dato che lo scopo di questa discussione, inserita da Gabriele, era quello di fare chiarezza su alcuni particolari che non erano stati sufficientemente chiariti, ritengo che Parliamonepino possa continuare in privato la discussione con Husai e con il sottoscritto, dato che si è già andati fuori tema e che le questioni, critiche e/o contestazioni di carattere personale (o che riguardano la moderazione del forum) vanno esposte, appunto, in privato.

Saluti
Achille/moderatore

[Modificato da Achille Lorenzi 23/01/2006 7.45]

23/01/2006 13:07
 
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Nel 2001 TUTTI i membri del comitato direttivo si sono dimessi da tutti gli Enti Giuridici dei Testimoni di Geova, infatti se controllate tra gli elenchi delle societa e gli enti della WTS non troverete nemmeno un membro del CD. Nemmeno il Presidente (Don ADAMS) e un membro del CD.
Questo, a mio avviso, e stato un escamotage per non essere passibili di giudizio da parte di qualche comitato giudiziario dei TdG, in quanto non Più sotto la tutela legale della WTS, ma di fatto superpartes, potendo cosi decidere autonomamente e senza interferenze.



Scusate,ma non ho capito,come fanno a mantenere la loro carica e a continuare a dettare legge se si sono dimessi e quindi sono considerati come non battezzati e non passibili di comitato? [SM=x570866] [SM=x570866] [SM=x570881] [SM=x570881]

Ciao
Aurora
23/01/2006 13:35
 
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Aurora scrive:


Scusate,ma non ho capito,come fanno a mantenere la loro carica e a continuare a dettare legge se si sono dimessi e quindi sono considerati come non battezzati e non passibili di comitato?



E' semplice:

Il CD ha sempre goduto, da parte di tutti i TdG, dello STATUS di "unico rimanente e VERO schiavo" di Dio. Quindi qualsiasi cosa dica, giusta o sbagliata, non e' MAI messa in discussione da nessun aderente. Semmai si verificano situazioni dove qualche TdG affermi che "forse" il CD st sbagliando, ma che comunque sar Dio a mettere le cose a posto.

In effetti il CD in una BOTTE DI FERRO. Con le dimissini hanno scongiurato anche la rara IPOTESI che qualcuno possa sottoporli a giudizio.

ciao
Gabry
23/01/2006 14:57
 
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In effetti i membri del CD non si sono dimessi(nel 2001) ai sensi dell'articolo 5 (che tra l'altro riguarda solo la situazione italiana dato che in altri paesi esistono statuti diversi a seconda della legge del paese). Si sono dimessi dalle cariche dirigenziali delle società legali varie (wts ecc.). Uno dei motivi potrebbe essere che pur mantenendo il loro "potere assoluto", in questo modo effettivamente eventuali responsabilità legali ricadono sui nuovi direttori delle società legali e sulle società stesse. Naturalmente questa è solo una supposizione.

Per un'idea sulle società legali: www.infotdgeova.it/organigramma.htm

Hushai

[Modificato da hushai 23/01/2006 15.00]

23/01/2006 16:16
 
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D. ma le varie società legali sono registrate come Società commerciali?
grazie
Siria [SM=x570865]
23/01/2006 17:54
 
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Anche io volevo ringraziarti Gabry per il materiale esposto...era semplice e molto chiaro ..cosi ho potuto capire qualcosa!!! [SM=g27811] me lo sono stampato cosi se mi serve......me lo "studio"in caso di necessita...!!ciau!!! [SM=g27822]
24/01/2006 11:01
 
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Una richiesta info
Quando la Congregazione stabilisce un Comitato giudiziario per un TG, il soggetto viene invitato per lettera o a voce?

E poi la sentenza di disassociazione parimenti viene data in scritto o solo a voce?*
_____________________________
* So che alla comunità prima si comunicava che era stato disassociato, ora, sempre per sottolineare che è stato lui, con le sue scelte verbali e operative o omissive a dimostrarsi rinunciatario, così che la DISASSO- viene trasformata in una DISSO- volontaria, ora si comunica solo che il Tale non fa più parte del popolo di Dio.
----------------------
est modus in rebus
24/01/2006 11:11
 
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berescitte ha scritto:

Quando la Congregazione stabilisce un Comitato giudiziario per un TG, il soggetto viene invitato per lettera o a voce?

A voce

E poi la sentenza di disassociazione parimenti viene data in scritto o solo a voce?

A voce.

A me hanno comunicato per iscritto le ragioni per cui sono stato disassociato solo dopo che ne ho fatto richiesta al Garante:
www.infotdgeova.it/garante.htm

Ciao
Achille

[Modificato da Achille Lorenzi 24/01/2006 11.11]

07/02/2006 10:42
 
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Questo post precedente di Achille mi conferma nell'idea che non esiste un rapporto strettamente giuridico tra l'affiliato e la Società. Se esistesse, sia l'espulsione che le dimissioni dovrebbero essere fatte in scritto.

Dunque con il presente post non voglio rimescolare ciò che si è depositato sul fondo ma solo dare il mio contributo al problema, perché a coloro che ho dovuto osteggiare per certi aspetti, non sembri che non sono al loro fianco in ciò che è giusto (e sarei pronto a tirarmi appresso tutto il GRIS di Roma).
Forse è un contributo che non vale niente. Non lo so. Ma è quanto mi è venuto in mente ripensando alla richiesta di Pucci e rileggendo sia lo Statuto della WT che quello che si è scritto qui sull’articolo 5.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Dirò che basilarmente sono perplesso e che penso che abbiamo bisogno di giuristi che ci aiutino a focalizzare il problema appunto nella sua valenza giuridica.

La cosa che meno capisco è il tipo di appoggio che Pucci si aspetta dai foristi. Cosa si richiede concretissimamente a loro? In che consisterebbe il “peso” della loro azione in relazione alla vicenda giuridica che sta sostenendo Pucci? In che modo la loro presa di posizione a favore dell’interpretazione “piniana” li coinvolgerebbe nella azione giuridica? Che ripercussioni potrebbero averne? La loro azione avrebbe valore anche se restassero anonimi con i loro nick name? Insomma è l’interrogativo che ha fatto un forista dicendo che non ci vedeva chiaro e che, mancando chiarezza dichiarata di intenti e modalità, chi legge ne ricava la penosa impressione o timore di venire strumentalizzato.
Per risolvere questo problema l’avvocato Pucci dovrebbe rispondere a questi quesiti, in modo che chi voglia, abbia la possibilità di esibirli al proprio legale di fiducia, se crede, e riceverne il consulto rassicurante.
Faccio un esempio. Io so che attualmente la legge sul copyright è incerta. Ora, giacché nel mio 3D ove commento il libro geovista de “La conoscenza” ne riporto il testo di peso, per evitare di essere denunciato dalla WT che lamenterebbe un danno alle vendite assegnandone la responsabilità a questo mio 3D, provvedo opportunamente a spezzarlo, omettendone vari brani. E’ questione di tutelarsi al meglio, anche se qualcuno (che però non sa documentarmelo) mi dice che se al testo riportato aggiungo un commento critico non c’è problema di copyright. Sarà… ma l’avvocato accusatore potrebbe obiettare che quando un testo è telematizzato potrebbe essere ricopiato e ricompattato escludendo il commento. Quindi la regola del tuziorismo mi induce a citarlo solo in parte. E se invece ho a che fare con materiale di Scientology che ha esteso il copyright anche ai suoi simboli e pare che spari querele a destra e a manca, allora preferisco non provarci nemmeno finché la legge non si chiarifica.


PRIMO ROUND
Ma veniamo alle altre riflessioni che ricavo dalla analogia tra la situazione geovista e quella cattolica. Intendo dire che metto a raffronto il Vaticano (ente giuridico) con il suo Cattolicesimo (religione/dottrina/fede), e la Watchtower (ente giuridico) con il suo Geovismo (religione/dottrina/fede), per vederne i rapporti con i rispettivi fedeli sia dal punto di vista spirituale della fede che da quello giuridico/civile.

Il discorso del Pucci, che appunto si dichiara credente nel geovismo, puntualizza che la Società Torre di Guardia (è con lei che si è associati “legalmente”) è altro che l’aderenza alla fede geovista. Così come da noi si distinguerebbe la fede cattolica, che fa capo alla S. Sede, con lo Stato Città Vaticano che è solo un ente territoriale sovrano in cui la S. Sede ha deciso di impiantarsi.
Così si pretende che dando le dimissioni dalla Società con cui si era associati si possa esigere che la fede geovista resti intatta, in modo da far crollare l’ingiusto e artefatto muro di separazione coi familiari/amici/parenti che è motivato esplicitamente solo dall’apostasia (=abbandono di quella fede); anche se si dice che il soggetto non è d’accordo con la WT/Schiavo/CD si intende sempre dire che non è più d’accordo con la fede proposta da Geova tramite quei suoi strumenti del Canale di comunicazione, perciò è un apostata.

Senonché, come avviene in casa cattolica, le due cose sono davvero collegate a doppio filo, e l’ente giuridico (Vaticano/WT) con i suoi dirigenti nominati (Segreteria di Stato, Cardinale Vicario ecc…) ha potere giurisdizionale e disciplinare sia a livello giuridico (nominando o deponendo responsabili civili di beni ecclesiastici appartenenti alla S. Sede) sia a livello di fede (riducendo allo stato laico consacrati, togliendo la licenza di insegnamento nelle proprie università, deponendo da incarichi a cui si è mancato a livello di fede e non di amministrazione (es. un Rettore di seminario che non sa educare gli alunni).
Anche sugli stampati geovisti è detto a chiare note che Geova esige sia che si aderisca con fede a Lui sia che ci si associ alla WT perché Lui parla tramite la Bibbia e tramite il suo Canale terreno.

E va da sé che, anche prendendo atto di una rinuncia volontaria del soggetto, una rinuncia di associazione che non sappia di apostasia, o basandosi anche solo su sue azioni non conformi alle mansioni richieste, la Dirigenza ha potere non solo di sostituire il soggetto ma anche di dichiarare pubblicamente che non è più in quell’incarico e in quella comunione di intenti con chi dirige.
La Dirigenza potrebbe anche tenere nascosto il motivo (cf l’Ufficio Affari Riservati del Clero per “lavare i panni sporchi in famiglia”). Potrebbe restare sconosciuto il movente: se è stato deposto per sue dimissioni o giubilato per raggiunti limiti d’età o per inadeguatezza all’incarico. Alcuni aspetti devono restare nella privacy, anche nel reo (cf il diritto a coprirsi la faccia), ma altri che hanno valenza sociale possono essere resi pubblici. Se la Società dice o no i moventi dell’espulsione o dichiara la sua libera dissociazione non fa alcun torto al soggetto facendo questo; esercita un suo diritto (del resto preconosciuto dall’interessato). E se si tratta di deposizione, questa consapevolezza rende di riflesso diffidente il popolo verso il soggetto nel momento che egli volesse pronunciarsi contro l’ente che lo ha deposto (cf un Hans Kung, a cui viene tolto l’insegnamento cattolico, anche se non gli viene tolta la fede!).

L’esperienza poi mostra che la WT, per pararsi le spalle, è stata consigliata dai suoi avvocati, a trasformare ogni gesto legalmente riprensibile dei suoi sottoposti come scelta volontaria e personale, non inculcata ed esigita dall’alto. Così è per il sangue, per il rifiuto del servizio militare ecc… ed ora anche per la disassociazione. Si dice infatti che il soggetto, automaticamente, in base ad azioni contrarie o a omissioni di mansioni dovute (in counselling si direbbe, con parole, opere e linguaggio non verbale) dichiara il proprio dissenso dall’insegnamento geovista e perciò non può più pretendere di avere la botte piena (riconoscimento di aderenza alla fede) e la moglie ubriaca (comportarsi liberamente contro le direttive della Società). Quelle direttive che non sono solo legali ma che coinvolgono direttamente e ineludibilmente scelte pastorali di fede. (cf la sostituzione di un parroco con richiesta al popolo di non tenere più in conto le sue direttive e lasciarsi guidare dal nuovo pastore).
Infatti l’ultima direttiva, se sono bene informato, è che non viene detto che il tal de’ tali è stato disassociato o si è dissociato, ma solo che non fa più parte della comunità geovista, per appartenere alla quale bisogna non solo condividerne la fede ma anche le direttive concrete che i Capi interpretano come derivanti da quella fede.

Avviene lo stesso per gli aderenti ad un partito. Non posso pretendere di essere riconosciuto comunista se
- do le formali dimissioni, restituendo la tessera d’iscrizione al partito
- aderisco alla ideologia comunista ma riveduta e corretta al punto da negarne i pilastri portanti (il comunismo italiano infatti non è più vero comunismo!)*
- parlo ed opero (faccio gesti e/o boicotto) contro le iniziative prese ufficialmente dal partito o scavalco le sue proibizioni (ad es. faccio le BR che il partito non riconosce e da cui prende pubblicamente e ufficialmente le distanze).
_______________________________________
* Nel caso del TG dimissionario, anche se lui dice di non rinnegare nessun articolo di fede, di fatto dimettendosi non rispetta l’imperativo più importante e primario della fede geovista: quello di restare associato con l’organizzazione visibile di Geova, composta dall’Unto rimanente e dalle Altre pecore ad esso associate e rappresentata dal CD che utilizza la WT come strumento legale (come il Papa utilizza il Vaticano).


SECONDO ROUND
Altro aspetto da approfondire è questo della appartenenza/associazione “legale”. Giuridicamente essa non è esclusiva dei membri effettivi? Quelli chiamati all’assemblea annuale dei soli soci membri?
Siamo sicuri che non esiste differenza tra lo Statuto della Congregazione Italiana e quello della WT?
Dal momento che, tramite la Congr. Italiana si diventa sudditi della WT americana (infatti è di là che si decide poi per eventuali nomine promozionali o espulsioni) non potrebbe essere che in quello Statuto si distingua tra membri legali (quelli a cui si invia l’invito all’Assemblea annuale) e altri associati perché condividenti il credo ma che non hanno alcun legame giuridico sociale con la WT? Si faccia il parallelo con il cattolico che diventa soggetto alla dirigenza ecclesiastica per il diritto Canonico, che è esclusivamente spirituale e relativo ai credenti, ma senza aver alcuna ripercussione giuridica (salvo la ratifica dei matrimoni concordatari) e nessuna voce in capitolo con il Vaticano dal punto di vista giuridico.
Sto ipotizzando che le dimissioni ex art. 5 potrebbero riguardare solo i membri davvero giuridicamente affiliati. Cioè solo quelli invitati per Statuto all’Assemblea dei soci membri con tanto di lettera di convocazione e possibilità di delega.

Se fosse così, i normali TG ne sarebbero fuori! La loro associazione non sarebbe giuridica ma solo spirituale, come quella di chi aderisce ad una ONLUS perché ne condivide le finalità ma non ha parte né agli utili né, voce in capitolo sull’amministrazione e sul capitale, né ne risponde giuridicamente davanti allo Stato come invece fanno tutti i soci effettivi di qualsiasi società.
Abbiamo bisogno di un giurista, anzi di due!

Deferenti saluti a Pucci, Lupo e Fallacara
Berescitte
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est modus in rebus
07/02/2006 11:30
 
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bene, capito grazie gabriele, peccato che sono arrivato tardi..................
va be non fa nulla
ciao
se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio."
07/02/2006 11:40
 
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Per Bery
Ciao Bery

piu' tardi rispondero' io ai tuoi quesiti.



ciao
Gabry
05/03/2006 13:02
 
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Scritto da: gabriele traggiai 07/02/2006 11.40
Ciao Bery
piu' tardi rispondero' io ai tuoi quesiti.
ciao
Gabry

Credo che gli interessanti quesiti di Berescitte avrebbero meritato una chiara ed esauriente risposta, cosa che non è (ancora) avvenuta..

Ho comunque inserito nel sito una pagina riassuntiva su questo argomento, riportandovi anche i links di varie discussioni che vi sono state nel forum:

www.infotdgeova.it/art5.htm

Saluti
Achille
05/03/2006 19:48
 
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RISPOSTA A BERESCITTE
Scusatemi....chiedo VENIA, mi ero proprio dimenticato.

E' doveroso dar risposta alle questioni sollevate da BERY

Vi chiedo di avere un po' di pazienza, la cosa sembra lunga.

le parti quotate sono di BERY


Questo post precedente di Achille mi conferma nell'idea che non esiste un rapporto strettamente giuridico tra l'affiliato e la Società. Se esistesse, sia l'espulsione che le dimissioni dovrebbero essere fatte in scritto.



E' una deduzione errata, in quanto la CCdTG dovrebbe comunicare le espulsioni per iscritto e "in teoria" dovrebbe consegnare all'espulso copia degli atti del comitato giudiziario. Che la WT non lo faccia non significa che sia corretta la sua reale prassi.

Per esempio la WT dichiara che le nomine di anziani e servitori di ministero sono fatte da UN DELEGATO/I della sede centrale che si trova nelle filiali. In realta' non e' cosi', in quanto le nomine sono fatte dagli anziani locali (con l'approvazione del sorvegliante), tale nomina (chiamata ad HOC RACCOMANDAZIONE) viene spedita a Roma NON per essere esaminata, ma solo per essere avvallata. Ne consegue che le nomine sono effettuate dagli anziani locali.

ALtro errore procedurale, si verifica nei comitati giudiziari.
Stando alla procedura gli anziani che eseguono un comitato giudiziario, "dovrebbero semplicemente raccogliere i fatti" ed inviarli a ROMA affinche un comitato speciale composto dai SOCI EFFETTIVI lo esamini e decida. In realta' decidono tutto gli anziani e a ROMA sigillano....con un timbro. (scusate ma non capisco perche' non e' ancora chiaro)


La cosa che meno capisco è il tipo di appoggio che Pucci si aspetta dai foristi. Cosa si richiede concretissimamente a loro? In che consisterebbe il “peso” della loro azione in relazione alla vicenda giuridica che sta sostenendo Pucci? In che modo la loro presa di posizione a favore dell’interpretazione “piniana” li coinvolgerebbe nella azione giuridica? Che ripercussioni potrebbero averne? La loro azione avrebbe valore anche se restassero anonimi con i loro nick name? Insomma è l’interrogativo che ha fatto un forista dicendo che non ci vedeva chiaro e che, mancando chiarezza dichiarata di intenti e modalità, chi legge ne ricava la penosa impressione o timore di venire strumentalizzato.
Per risolvere questo problema l’avvocato Pucci dovrebbe rispondere a questi quesiti, in modo che chi voglia, abbia la possibilità di esibirli al proprio legale di fiducia, se crede, e riceverne il consulto rassicurante.



VITO PUCCI non vuole strumentalizzare nessuno. Ha solo indicato un modo EFFICACE per frenare l'ostracismo che la WT "assicura" a chi non e' piu' daccordo con Lei.

Ma il GRIS non ha come compito proprio questo?
Il GRIS non si propone di dare aiuto a chi e' danneggiato dai culti distruttivi?
E allora, scusa BERY, ma qual e' il problema?

Andiamo avanti.

Nessun dimissionario potrebbe avere ripercussioni di alcun tipo.
Il dimissionario deve dare le dimissioni con NOME E COGNOME, il fatto che POSTI in un forum come questo con un nick name non ha attinenza alcuna.


Il discorso del Pucci, che appunto si dichiara credente nel geovismo, puntualizza che la Società Torre di Guardia (è con lei che si è associati “legalmente”) è altro che l’aderenza alla fede geovista. Così come da noi si distinguerebbe la fede cattolica, che fa capo alla S. Sede, con lo Stato Città Vaticano che è solo un ente territoriale sovrano in cui la S. Sede ha deciso di impiantarsi.
Così si pretende che dando le dimissioni dalla Società con cui si era associati si possa esigere che la fede geovista resti intatta, in modo da far crollare l’ingiusto e artefatto muro di separazione coi familiari/amici/parenti che è motivato esplicitamente solo dall’apostasia (=abbandono di quella fede); anche se si dice che il soggetto non è d’accordo con la WT/Schiavo/CD si intende sempre dire che non è più d’accordo con la fede proposta da Geova tramite quei suoi strumenti del Canale di comunicazione, perciò è un apostata.



Quando Vito PUCCI dice di dichiararsi TESTIMONE DI GEOVA con la mente aperta al PLURALISMO intende dire che si definisce CRISTIANO.
E' ovvio che un TDG che presenta lettera di dimissioni dall'ART 5 non si trovi piu' daccordo con la WTS.


E va da sé che, anche prendendo atto di una rinuncia volontaria del soggetto, una rinuncia di associazione che non sappia di apostasia, o basandosi anche solo su sue azioni non conformi alle mansioni richieste, la Dirigenza ha potere non solo di sostituire il soggetto ma anche di dichiarare pubblicamente che non è più in quell’incarico e in quella comunione di intenti con chi dirige.
La Dirigenza potrebbe anche tenere nascosto il motivo (cf l’Ufficio Affari Riservati del Clero per “lavare i panni sporchi in famiglia”). Potrebbe restare sconosciuto il movente: se è stato deposto per sue dimissioni o giubilato per raggiunti limiti d’età o per inadeguatezza all’incarico. Alcuni aspetti devono restare nella privacy, anche nel reo (cf il diritto a coprirsi la faccia), ma altri che hanno valenza sociale possono essere resi pubblici. Se la Società dice o no i moventi dell’espulsione o dichiara la sua libera dissociazione non fa alcun torto al soggetto facendo questo; esercita un suo diritto (del resto preconosciuto dall’interessato). E se si tratta di deposizione, questa consapevolezza rende di riflesso diffidente il popolo verso il soggetto nel momento che egli volesse pronunciarsi contro l’ente che lo ha deposto (cf un Hans Kung, a cui viene tolto l’insegnamento cattolico, anche se non gli viene tolta la fede!).



Nessuno ha mai detto che la WTS non abbia il diritto di dichiarare pubblicamente che un' aderente non e' piu' Testimone di Geova. Ne ha il pieno diritto, ma qui' non si sta parlando di un LICENZIAMENTO che sottintende SOLO la NON APPARTENENZA ad un'azienda.
Si sta', in realta' parlando del fatto che la WTS reca ostracismo ad oltranza agli espulsi, facendo terra bruciata attorno a loro.

E siccome (ufficialmente) questo ostracismo e' riservato agli espulsi, l'art 5 (le dimissioni) mettono un freno a questa situazione.
In pratica nessun dimissionario dall'art 5 puo' essere espulso.
Per contro e' vero che molti TDG evitano comunque i dimissionari, e parlano male di loro, ma e' una realta' che le minacce ufficiali da parte della WTS terminano all'istante.

Vorrei ricordare, per chi non lo sapesse, che sono stato minacciato di essere sottoposto a COMITATO GIUDIZIARIO per APOSTASIA, e che dopo aver presentato le mie dimissioni (con diffida) ogni pressione o minaccia e' cessata.
E come ben sapete scrivo in questo (e altri) FORUM, con il mio NOME E COGNOME.

Qualcuno dira': "LA WT PRIMA O POI TROVERA' IL MODO DI AGGIRARE L'OSTACOLO"!!!

IO RISPONDO: Questo e' possibile, intanto, pero', resta il fatto che per ora non puo' far nulla, e se la faccenda e' cosi' efficace (per onesta' potete chiedere a tutti i dimissionari, e TUTTI, dico TUTTI vi diranno cio' che sto dicendo IO) perche' non promuoverla?
Qual e' il problema?
C'e' qualcosa da perdere?

NO, non c'e' nulla da perdere se non che far venire un GRAN BEL MAL DI TESTA a chi comanda alla WT.
Per bocca di un TDG ho sentito che un Sorvegliante di Distretto ha dichiarato che se la faccenda si espande e viene a galla sarebbe un Bel GUAIO.

Quindi caro amico Bery, che sei impegnato ad aiutare chi SOFFRE, e che appartieni ad un'istituzione che "non e' politica", accetto l'aiuto che hai citato all'inizio e che ti quoto


Dunque con il presente post non voglio rimescolare ciò che si è depositato sul fondo ma solo dare il mio contributo al problema, perché a coloro che ho dovuto osteggiare per certi aspetti, non sembri che non sono al loro fianco in ciò che è giusto (e sarei pronto a tirarmi appresso tutto il GRIS di Roma).



Andiamo avanti


Altro aspetto da approfondire è questo della appartenenza/associazione “legale”. Giuridicamente essa non è esclusiva dei membri effettivi? Quelli chiamati all’assemblea annuale dei soli soci membri?



NO!

Sia i SOCI EFFETTIVI che i SOCI ADERENTI sono vincolati dallo statuto, infatti l'art 5 recita:


Art. 5
L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, mentre l’ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per espulsione.
Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4.
I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi.
La decadenza e l’espulsione dei soci effettivi sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. La decadenza e l’espulsione dei soci aderenti sono deliberate dell’Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata da Comitato Direttivo.
I soci dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul patrimonio soci



Come vedi, la qualifica di soci si perde per i tre motivi sopra elencati, ed e' riferita sia ai soci aderenti che ai soci effettivi.

Dico solo che e' stata la CCDTG a stilare lo statuto cosi' com'e' e tale statuto E' VINCOLATO DALLA LEGGE DI CESARE, e la WTS e' tenuta a rispettarlo, anche se in questo caso non gli fa' comodo.

Quindi, vi chiedo da compagno Cristiano, di smettere di aver diffidenza verso tale questione, non esiste motivo, ANZI e' esattamente il contrario, TUTTO CIO' puo' essere di grande aiuto a MOLTE PERSONE.

Cristo non voleva che i suoi seguaci si innalzassero sopra gli altri, non voleva che molti soffrissero per mano di chi pensa di poter decidere sulle vite altrui.
L'espulsione dei TDG e' un ricatto morale, il peggior ricatto che possa esistere. CAro BERY, molte e-mail di TDG mi sono giunte, dove esprimono tutto il loro disagio per non poter prendere posizione. Perche'? Perche' rischierebbero di perdere tutto cio' che hanno costruito in decine di anni.
E' questa la disassociazione dei TDG e non il diritto da parte della WT di dichiarare un in'individuo non piu'TDG!

Qualcuno la chiama suditanza psicologica, la realta' afferma a gran voce che migliaia di persone stanno vivendo una vita che non vorrebbero vivere, semplicemente perche' il TERRORE della solitudine li attanaglia.

In conclusione, caro amico Berescitte, e Foristi, VOGLIAMO AIUTARCI AD AIUTARE???

CON AFFETTO FRATERNO

GABRY


PS LA CAUSA PUCCI E' ALTRA QUESTIONE, CHE NON HA ATTINENZA CON L'EFFICACIA DELLE DIMISSIONI DALL'ART 5.

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