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L’inamissibilità del ricorso per cassazione prevale sulla prescrizione- Cass.Pen Sez. Un. 23428/2005

Ultimo Aggiornamento: 13/07/2005 19:16
26/06/2005 11:08
 
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L’inamissibilità del ricorso per cassazione prevale sulla prescrizione – Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 23428/2005
* * *


L’intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perche’ contrassegnato da uno dei vizi indicati nell’art. 591 cpp comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, preclude ogni possibilita’ sia di far valere una causa di non punibilita’ precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio. L’intrinseca capacita’ dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolubtio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive gia’ maturate una loro effettivita’ sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi gia’ formato il giudicato sostanziale.

E’ questo il principio espresso dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23428/2005 dopo che la II Sezione aveva rimesso la questione avendo essa rilevato che l’imputato aveva gia’ maturato la prescrizione del reato perseguito (nella specie, ricettazione) ben prima della sentenza della Corte di Appello, senza che pero’ nessuno se ne fosse accorto. Pur tuttavia, il ricorso per Cassazione andava dichiarato inammissibile. Le Sezioni Unite, quindi, affermavano il principio della prevalenza del giudicato sostanziale, formatosi a causa di un atto invalido, sulla causa estintiva del reato.
(Marco Martini, 25 giugno 2006)

13/07/2005 19:16
 
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Prescrizione della pena
Questo però contrasta col fatto che comunque una sentenza per la quale viene proposto ricorso in Cassazione, giudicato inammissibile, comunque passa in giudicato con la data della decisione della Cassazione, per cui solo da questa data decorrono i termini di prescrizione della pena.

Dunque due pesi e due misure !
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