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Prevalenza della formula di assoluzione liberatoria

Ultimo Aggiornamento: 19/01/2005 10:06
19/01/2005 10:06
 
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In merito al problema della prevalenza della formula di assoluzione ampiamente liberatoria in luogo della pronuncia estintiva del reato, la II Sezione della Suprema Corte, nella sentenza Andreotti, ha ampiamente smentito altra pronuncia resa dalla I Sezione appena due mesi prima.

Quale fiducia può avere il cittadino in una Suprema Corte che afferma tutto ed il contrario di tutto, e per la quale evidentemente la giustizia è soltanto una questione di opinioni ?

In definitiva ad Andreotti si sarebbe richiesto di provare la propria innocenza (prova diabolica, ma d’altra parte per certi Andreotti non è forse il “diavolo”).

Provate a leggere le due motivazioni di seguito riportate, e vedrete se …vi vien da ridere !!!

I) Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza 24 ottobre 2004 n.40386/2004

d) in presenza di una prova insufficiente e contraddittoria in merito alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità all'imputato, alla sua configurabilità come reato, all'imputabilità deve essere adottata la formula ampiamente liberatoria in luogo della pronuncia estintiva del reato; la situazione di dubbio sulla responsabilità dell'imputato è equiparata alla mancanza di prova sulla stessa.

II) Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza 28 dicembre 2004 n.49691/2004

E' "jus receptum" (vedi Cass. n. 3945 del 1999, Di Pinto) che, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutatone da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". E, invero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale cosi chiara, manifesta e obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi cosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 1506 del 1998, Pasqualetti, Cass. n. 4163 del 1995, Cardillo).
In altri termini, perché l'assoluzione nel merito prevalga sulla causa estintiva del reato, occorre l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, come del resto si evince chiaramente dal testo della norma sopra citata. Pertanto, (Cass. n. 20807 del 2002, Savignano) in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l'ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso (vedi anche Cass. n. 1460 del 1998, Fraticello, Cass. n, 8859 del 1993, Mussone e Cass. n. 10896 del 1992, Bronte).

Cordiali saluti,
Enzo
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