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Il traino di RIMORCHI

Ultimo Aggiornamento: 03/08/2010 18:31
18/01/2007 14:06
 
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riallacciandomi a questa discussione:
IL TRAINO DI RIMORCHI [ERA:ki di voi ha la patente B + E ?]


vi copio alcune riflessioni:

La patente "E" serve (sommata a patenti come la B o la C ad esempio) a trainare RIMORCHI NON LEGGERI cioè superiori a 750kg.

La legge prevede però un caso in cui può essere trainato un carrello di massa superiore a 750kg senza la E ma perchè sia possibile devono verificarsi entrambi le seguenti situazioni:

1- la massa a PIENO CARICO del RIMORCHIO non deve superare la MASSA A VUOTO della MOTRICE.

2- La somma delle masse a pieno carico della motrice più il rimorchio non devono superare 35 QUINTALI (3.500 chili)

NELLA MAGGIORANZA DEI CASI i rimorchi usati per il trasporto di auto sono TATS a portata fissa o variabile adibiti al trasporto vetture.

Nel caso in cui la auto trasportata sia una auto stradale, assicurata e quindi CIRCOLANTE fa testo la massa indicata dal costruttore sulla carta di circolazione del veicolo.
Quindi la massa a vuoto del carrello più la massa a vuoto del veicolo sopra al carrello più il peso di eventuali oggetti aggiunti e/o carburante e varie cose contenute all'interno del veicolo fanno la MASSA A PIENO CARICO DEL RIMORCHIO. da qui potete calcolare se siete in regola o lo possono calcolare le forze dell'ordine in un controllo.

Invece in tutti quei casi in cui l'auto o non è circolante in quanto modificata, o addirittura non dotata di carta di circolazione qualsiasi forza dell'ordine se vuole contestare una irregolarità DEVE TASSATIVAMENTE portare IN PESA il complesso di veicoli ed appurare eventuali irregolarità. Se ciò non viene fatto non è possibile dimostrare che non venga rispettata una o entrambi le condizioni indicate precedentemente.

saluti, toch







SCARICATEVI E STAMPATE QUESTI FILES:



1: CIRCOLARE CLICCARE QUI

2: CIRCOLARE 4494/4630 CLICCARE QUI

3: CIRCOLARE CLICCARE QUI

AGGIUNTE:

DOCUMENTAZIONE: ho caricato online 2 immagini della circolare ministeriale più vi linko un pdf che da una corretta interpretazione.

CIRCOLARE MINISTERIALE PARTE 1==> img267.imageshack.us/img267/8059/circolareministerialetr.jpg

CIRCOLARE MINISTERIALE PARTE 2==> img509.imageshack.us/img509/8059/circolareministerialetr.jpg

PDF INTERPRETAZIONE CORRETTA==> www.trasportocavalli.info/Chiarimenti%20su%20patente%20e%20rimorchi%20leg...






MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46


Prot. n. 4494/4630

Roma, 25 maggio 1994


OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.

A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:

"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

omissis


B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".

omissis


La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).

Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.

Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.

Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore


Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994

N.B. Esempi:

Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg);

Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore




[Modificato da toch 23/01/2007 4.05]

[Modificato da toch 30/10/2009 17:04]

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19/01/2007 12:46
 
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re
L'anno scorso mi hanno fermato mentre trasportavo, con il mio carrello T.A.T.S., un auto stradale (non da corsa).
Volevano farmi la multa perchè secondo la polizia stradale, con un T.A.T.S. si possono trasportare solo mezzi ad uso sportivo, e quindi, vogliono vedere il passaporto tecnico (UISP, CSAI,...).
Mi hanno detto che a loro basta il passaporto tecnico (ed eventulamente il libretto dell'auto se immatricolata), per trasportare auto stradali il carrello deve essere immatricolato ad uso professionale.
Così mi hanno detto!!

E' UN CASINO!!!
20/01/2007 14:46
 
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Mah... facciamo una ipotesi.

Posseggo un furgone di massa a vuoto di 2100kg e 3500 a pieno carico e volevo attaccargli un gancio e un carrello. Dato che la vettura che voglio trasportare pesa 620kg che cacchio di patente devo avere???

Ho sentito mille e un parere sia dalle scuole guide che dalla polizia stradale e come al solito in italia non ho ancora ricevuto una risposta definitiva... [SM=x458064] [SM=x458057]
22/01/2007 23:56
 
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risposta giovanni 82
Allora, il furgone pesa 2100, la macchina 620 in totale 2720kg. La massa massima che si può guidare con patente B è 3500kg. quindi 3500kg, meno 2720kg = 780 kg. quindi hai ancora un margine di 780 kg per essere in regola. un carrello dovrebbe pesare sui 3-400 kg, quindi vai tranquillo basta la patente B. P.s. se devi prendere il carrello cerca un monoasse, costa meno ed è più stabile, il biasse è più robusto, ma salta per mezzora ogni buca che prendi! [SM=x458068]

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fabio
23/01/2007 02:43
 
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Re: risposta giovanni 82

Scritto da: fabiet87 22/01/2007 23.56
Allora, il furgone pesa 2100, la macchina 620 in totale 2720kg. La massa massima che si può guidare con patente B è 3500kg. quindi 3500kg, meno 2720kg = 780 kg. quindi hai ancora un margine di 780 kg per essere in regola. un carrello dovrebbe pesare sui 3-400 kg, quindi vai tranquillo basta la patente B. P.s. se devi prendere il carrello cerca un monoasse, costa meno ed è più stabile, il biasse è più robusto, ma salta per mezzora ogni buca che prendi! [SM=x458068]



Il problema è che mi hanno detto che se un autocarro traina un carrello oltre i 750kg (e avendo una macchina da 620 vado sicuramente fuori) ci vuole la E.

In altra sede mi hanno detto che sono tutte baggianate perchè bisogna fare la somma della massa totale del veicolo a pieno carico (quella segnata a libretto quindi 3500kg) più quella del carrello (portata+peso carrello) e se stà sotto i 3500kg posso guidarlo con la B altrimenti mi serve anche la E.

Ora io mi domando... ma pork [SM=x458057] [SM=x458057] in questa cacchio di italia di [SM=x458057] possibile che non sia possibile reperire in modo FACILE una informazione di tal genere??? [SM=x458051]
Avete idea di dove si possa trovare l'articolo del codice stradale che si occupa di queste cose?
23/01/2007 03:38
 
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SCARICATEVI E STAMPATE QUESTI FILES:



1: CIRCOLARE CLICCARE QUI

2: CIRCOLARE 4494/4630 CLICCARE QUI

3: CIRCOLARE CLICCARE QUI








MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46


Prot. n. 4494/4630

Roma, 25 maggio 1994


OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.

A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:

"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

omissis


B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".

omissis


La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).

Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.

Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.

Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

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Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994

N.B. Esempi:

Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg);

Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
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[Modificato da toch 23/01/2007 4.09]

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23/01/2007 10:14
 
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Grazie mille Toch! Ora è chiarissimo!!! [SM=x458056]
Ma a questo punto vorrei fare un'altra domanda... dite che riesco a trovare un carrello di portata utile 620Kg e con massa totale di 750kg, quindi con una tara di 130kg?
23/01/2007 12:12
 
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Re:

Scritto da: Giov@nni82 23/01/2007 10.14
Grazie mille Toch! Ora è chiarissimo!!! [SM=x458056]
Ma a questo punto vorrei fare un'altra domanda... dite che riesco a trovare un carrello di portata utile 620Kg e con massa totale di 750kg, quindi con una tara di 130kg?



secondo me è praticamente impossibile, però potrei sbagliarmi, io uso solo carrelli minimo 15quintali complessivo e pesano almeno 350kg come tara intendo...

magari qualche ditta fa un carrello ultraleggero, ma non saprei.

vai sul sito della ditta cresci rimorchi, prova a scrivergli e vedi se loro fanno qualcosa, i loro carrelli sono i più "snelli" che conosco!! ne fanno uno che chiamano pa10 che è 1000 complessivo, magari hanno qualcosa di più piccolo!

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22/08/2007 13:09
 
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qualcuno cercava questa discussione, eccola!

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23/08/2007 09:03
 
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E se trasposto la mia auto da corsa sul cassone di un daily intestato alla ditta dove lavoro e sto dentro con il peso???
23/08/2007 12:24
 
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Re:
i-brt, 23/08/2007 09.03:

E se trasposto la mia auto da corsa sul cassone di un daily intestato alla ditta dove lavoro e sto dentro con il peso???




behh, "tutto ok"....

ma solo finche non becchi qualche agente che ti contesta il fatto che l'autocarro intestato alla ditta dovrebbe trasportare solo:

- merci inerenti la ditta o prodotti della ditta
- durante giorni lavorativi e negli orari lavorativi della ditta
- titolare della ditta (o intestatario del mezzo) e solo ed esclusivamente dipendenti della ditta atti all carico e scarico delle merci

tutte le altre casistiche sono vietate, in pochi lo sanno e lo fanno, ma ci sarebbero gli estremi per grossi verbali.

anche i pickup o i fuoristrada omologati AUTOCARRO subiscono la stessa legislazione quindi occhio che se beccate l'agente puntiglioso può farvi passare brutti momenti!

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22/11/2007 01:26
 
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traino rim
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massa min max
io ho una auto con traino max q14 e trainerei un rimorchio di massa max16q, posso trainarlo vuoto o massa 10q dato che su libretto carrello non specifica massa min e max come nuove direttive europee?
vanno collaudati ogni 2 anni ma in motorizzazione non me lo vogliono collaudare, e se vado estero?
grazie nicola
25/10/2008 10:10
 
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up per tutti

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05/11/2008 23:58
 
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anche io mi ero posto questo quesito a suo tempo, poi dopo che nessuno mi abbia saputo dare una risposta (si me le davano ma tutte diverse fra loro) me ne sono altamente fregato e per tre anni ho trasportato l'auto sul furgone. finora tutto bene.

ieri sera ho trovato questo post su Rallylink: rallylink.elesis.net/forum/showthread.php?t=542


dove dopo 4 o 5 pagine di discussione il concetto e':


....Ora qui ci necessita un'interpretazione autentica della Polizia Stradale, perchè dalla lettura e dal confronto degli articoli citati da Paolo555 potremmo dedurre, salvi gli aspetti fiscali, che:

- gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e gli autoveicoli (e i rimorchi) per trasporto di cose possono trasportare qualsiasi carico sistemato nella maniera più corretta, in base alle caratteristiche costruttive dell'autoveicolo e alle disposizioni dettate dal Codice della strada;

- gli autoveicoli (e i rimorchi) per trasporto specifico, la cui carrozzeria è adibita e funzionale prevalentemente per la movimentazione di limitate categorie di prodotti sarebbero una limitazione dei precedenti (quindi potrei trasportare un'auto su un trasporto generico, ma non un armadio su un trasporto specifico per auto).

A ciò si aggiunga che noi consigliamo sempre, per la favorevole disciplina dei pesi, di dotarsi di rimorchi omologati TATS (quindi uso specifico) e non trasporto veicoli, quindi l'auto da corsa può essere considerata attrezzatura turistica e sportiva.

Tutto è un po' tirato per i capelli dal fatto che "l'auto da corsa" in realtà esiste nella pratica ma, soprattutto se targata, non ancora nel Codice, ma se non crea problemi in quanto tale sul carrello...

Noi abbiamo sempre ragionato sul principio generale italiano che tutto quello che non è esplicitamente previsto sia vietato, mentre questa lettura sarebbe di notevole comodità... fin troppa...


ed infine: Allora, dopo qualche giorno di assistenza ho chiesto sia ai colleghi che ad alcuni ufficiali, ebbene tutti concordi nel rispondere:

- nel CdS non e' riportato nulla che vieta il trasporto di un mezzo su un camioncino ecc.
- l'importante e' che il mezzo trasportato non sporga.



...io continuero' a fare cosi!!

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06/11/2008 23:41
 
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Anni fa' a una gara VST a Vittorio Veneto all'uscita del casello Le F.d.O. fecero strage di tutti i "camioncini furgoni" che trasportavano auto mentre il binomio auto + carello veniva lasciato passare.
Contestarono persino i carro attrezzi di proprieta dei piloti e dello stesso.
1 Il mezzo deve essere omologato trasporto vetture(C'e' piu' d'uno che mette auto dentro DAILY furgonati tagliando l'angolo dello stesso e montando delle cerniere)

2 Se il mezzo(autocarro e' intestato a una ditta che svolge il suo lavoro in giorni feriali non puo' circolare nei giorni festivi( e qui son azzi se invece vi becca la G.d.F.)



Poi tutto puo' sempre andare bene come pagarne uno scotto una volta per tutte [SM=g1702212]

[SM=g1702203] [SM=g8946]

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12/11/2008 13:34
 
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gia' lo sforzo economico per correre e grosso, se poi per trasportare l'auto dobbiamo: comprare un carrello (bollarlo assicurarlo e revisionarlo tutti gli anni) e trovare uno spazio per parcheggiarlo quando non si usa; montare il gancio di traino (che per chi ha una macchina piccola significa comprarne una piu' grossa ), poi in molti casi fare pure la patente "e", purtroppo a questo punto molti di noi si sono gia arresi.

io ho comprato l'auto col gancio, visto che e' 20q + 30q rimorchiabili ho fatto pure la patenter "e", poi ho cominciato a chiedere a polizia, vigili, polizia stradale, carabinieri, aci, motorizzazione, all'assicurazione, in scuola guida e nessuno, dico nessuno mi ha saputo dire con precisione se potevo caricare l'auto sul furgone o no! a questo punto ho deciso di continuare a caricarla incrociando le dita. per stare ancora piu' tranquillo ho montato la centina in modo da nasconderla un po', mi hanno comunque fermato diverse volte e per ora e' andato tutto bene.

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A questo punto vendo pure l'auto di cui sopra, un Cherokee del 2003 con 30quintali di traino!

rimorchia fino a circa 10q con la patente "b" ;
e da 10q a 30q serve anche la "e"

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Anche io prima di prendere la patente E avevo tutti questi dubbi,
ma visto che il mezzo trainante è un camper, per stare sul tranquillo ho preso la E.. E' una vera palla, ma almeno così sono tranquillo..

Effettivamente per quello che mi hanno detto sia a scuola guida che all'aci, se si traina un rimorchio TATS, è un traino specifico per "Trasport Attrezzature Turistiche Sportive". Quindi se caricate un'auto stradalissima, se vi fermono vi possono fare la multa, perchè palesemente non è una attrezzatura sportiva. Oppure potete fare come il mio vecchio meccanico... (ovviamente non lo potete fare con una monovolume o un station ;)) gli attaccate un paio di adesivi tipo omp ecc. e un numero.. ecco fatto l'atrezzatura sportiva ;)

Anche per il trasporto su autocarri, vale la stessa cosa.. sono adibiti a trasporto specifico di cose... e quindi non di una autovettura... E come si diceva peggio ancora se è intestato a qualche azienda, quindi autocarro!! Se vi fermano ci sono dei casini enormi!!! A meno che l'azienda non sia una scuderia corse e l'autocarro adibito a trasporto specifico di macchine da corsa!!

Ciao a tutti!!
Matteo
03/08/2010 18:31
 
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