:Sm2:
Purtroppo ancora non esiste una legislazione espressamente dedicata alla pratica dello sci.
Ciononostante, in caso di incidente, la giurisprudenza solitamente riconosce responsabilità e quindi il diritto all'infortunato di essere risarcito per i danni subiti.
A seconda dei casi, il risarcimento spetta allo sciatore (se si tratta di collisione) che ha provocato l'incidente purchè sia dimostrabile la relazione di causa-effetto, oppure al gestore degli impianti, se inequivocabilmente c'è qualche trascuratezza che riguardi gli impianti stessi.
A volte, ma solo in casi di reale e comprovata negligenza, può essere responsabile anche il maestro di sci che fa osare troppo all'allievo e lo induce a procurare danni a se stesso o ad altri; naturalmente ciò non vale se è l'allievo che fa di testa sua ignorando le direttive del maestro...
©Marco Cassano - per concessione di Vezza SpA