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Riferimenti normativi sulle strade vicinali

Ultimo Aggiornamento: 11/02/2004 10:49
11/02/2004 10:49
 
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La responsabilità del comune per le strade vicinali

L'ente locale può essere chiamato a rispondere solo quando manca un'idonea segnaletica Il comune non è responsabile dei danni a un veicolo causati da una buca situata su di una strada vicinale aperta al transito pubblico, in quanto la manutenzione della stessa costituisce un preciso obbligo dei proprietari frontisti.
La vicenda -
La fattispecie oggetto della sentenza trae origine da un non grave incidente stradale avvenuto in comune di Limbiate. In particolare, un automobilista, alla guida della propria autovettura, incappato in una buca, presente sulla carreggiata ma a suo dire non adeguatamente segnalata, subiva danni al suo veicolo. Di conseguenza l'automobilista medesimo citava il comune innanzi al giudice di pace di Milano per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito, assumendo il difetto di manutenzione della strada interessata in capo al comune medesimo.Si costituiva in giudizio il comune di Limbiate chiedendo il rigetto della domanda eccependo:
a) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di una strada vicinale di cui non era proprietario;
b) nel merito, l'infondatezza delle pretese di parte attrice.La causa, dato il suo carattere meramente documentale, non veniva istruita ma trattenuta direttamente in decisione.La decisione del giudice di pace -
Il giudice di pace non ha accolto le richieste di parte attrice rigettandone la relativa domanda, ritenendo per contro pienamente fondata e provata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto comune.
Il provvedimento, ben strutturato, è pienamente condivisibile.Il Comune a supporto delle proprie tesi difensive, ha prodotto in giudizio la documentazione catastale attestante inequivocabilmente la proprietà della strada interessata in capo a soggetti privati proprietari dei terreni limitrofi, ossia i cosiddetti frontisti.In altre parole, si trattava di una strada vicinale derivante da una lottizzazione privata di alcuni decenni prima, ma mai ceduta in proprietà al comune, seppur aperta al pubblico.Nei propri atti difensivi, il comune ha altresì documentato con rilievi fotografici l'apposizione di un segnale stradale di tipo verticale attestante «pericolo generico» e contenente l'indicazione «strada dissestata» dimostrando di aver assolto all'onere di segnalazione dell'insidia, onere comunque spettante all'ente comunale, trattandosi di una strada aperta al pubblico.Il giudicante non si è addentrato più di tanto in merito all'interessante questione di diritto, limitandosi a citare un precedente della Cassazione e ritenendo comunque esonerato l'ente pubblico da responsabilità per fatto illecito alla luce sia della «non titolarità» del tratto stradale in oggetto, sia dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di segnalazione e di vigilanza del traffico.
Le strade cosiddette vicinali -
Con la dicitura «strade vicinali» ci si riferisce a quelle strade - normalmente derivanti da un'attività di frazionamento di terreni privati volta alla loro lottizzazione - di proprietà dei soggetti frontisti, ossia dei titolari dei fondi limitrofi con fronte sulla strada stessa, prive del carattere di demanialità proprio delle strade ordinarie e, conseguentemente, assoggettate al regime giuridico delle cose private.I riferimenti normativi sulle strade vicinali sono costituiti dai seguenti atti aventi forza di legge:
1) l'articolo 1 del Dlgslgt n. 1446 del 1918, il quale stabilisce la facoltà degli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali stesse;
2) l'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, il quale, con riferimento ai consorzi di cui al citato Dlgslgt n. 1446 del 1918, ne stabilisce l'obbligatorietà della costituzione, prevedendo, in caso di inerzia dei proprietari, la costituzione d'ufficio da parte del prefetto competente;
3) l'articolo 3 del Dlgs n. 285 del 1992 (attuale codice della strada) il quale definisce la strada vicinale (detta anche poderale o di bonifica) strada privata fuori dai centri abitati a uso pubblico;
4) l'articolo 2.4 della direttiva del ministero dei Lavori pubblici 24 ottobre 2000, il quale impone ai comuni l'obbligo di disciplinare la circolazione, sulle strade private aperte all'uso pubblico, attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale.Dall'esame complessivo del quadro normativo si ricava:
a) che la strada vicinale è di norma una strada privata;
b) che la manutenzione della strada vicinale costituisce obbligo esclusivo dei proprietari della strada medesima, con obbligo di costituzione di un consorzio ad hoc;
c) che il comune in cui la strada è situata, ma solo se la stessa è aperta al pubblico, ha soltanto l'obbligo di disciplinarne la circolazione con idonea segnaletica stradale.La giurisprudenza della Cassazione è intervenuta sul tema delle strade vicinali e, più in generale, sulla demanialità con una serie di sentenze.
Si segnalano, in particolare:
§ la sentenza n. 3108 del 1984, la quale ha indicato i requisiti necessari per classificare di uso pubblico una strada vicinale, requisiti consistenti nel passaggio abituale esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza a un gruppo territoriale, nella concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblico interesse e, infine, nell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (ad esempio un provvedimento della pubblica amministrazione, una convenzione urbanistica, l'uso ab immemorabili); § la sentenza n. 4345 del 2000, la quale ha, per contro, evidenziato gli indici di demanialità di una strada, indici consistenti nell'uso pubblico, nell'ubicazione all'interno di luoghi abitati, nell'inclusione nella toponomastica del comune, nella posizione di numerazione civica pur non ritenendo elemento decisivo di demanialità l'inclusione della strada nell'elenco delle strade comunali, a causa della natura meramente dichiarativa e non costitutiva dell'elenco stesso.
Il presupposto per la responsabilità per il danno da insidia stradale -
Il tema oggetto della sentenza in esame è stato posto all'attenzione dei giudici di legittimità, i quali hanno pronunciato due sentenze in contrasto fra loro.In particolare la Cassazione con la sentenza 191/96 ha affermato la responsabilità del comune per l'inosservanza dell'obbligo di assicurare una circolazione senza pericoli, anche in caso di titolarità della strada in capo a privati ma con gestione, di fatto, in capo all'ente pubblico; con la sentenza 11361/96, citata nella decisione in esame a sostegno della motivazione, la Cassazione ha affermato la necessità dell'esistenza di un diritto di proprietà in capo all'ente pubblico per affermarne la responsabilità, ai sensi dell'articolo 2043 del Cc, per danni da insidie stradali.
Le conseguenze di carattere pratico -
La proposizione di una causa civile, nei confronti del comune interessato, da parte dei privati cittadini danneggiati da insidie stradali deve necessariamente essere preceduta da un'attenta disamina dello stato dei luoghi, anche per evitare il rischio di spiacevoli rigetti delle domande con condanna alla rifusione delle spese legali (nel caso di specie le spese sono state, però, integralmente compensate fra le parti).
Occorrerà, pertanto, accertare in concreto:
a) se si tratti di strada comunale ordinaria e, quindi, demaniale ovvero di strada vicinale;
b) nella seconda eventualità, occorrerà accertarne l'uso pubblico;
c) una volta accertato l'uso pubblico, si dovrà verificare l'avvenuto assolvimento o meno, da parte del comune, degli obblighi di idonea segnalazione per una corretta circolazione.
Soltanto una volta accertata l'assenza della segnaletica si potrà citare in giudizio il comune, ma esclusivamente per la violazione del suo obbligo di segnalazione rimanendo, per contro, onere esclusivo dei proprietari la manutenzione dei tratti di loro pertinenza.Ne consegue che il comune, se avrà assolto al suo obbligo di adeguata segnalazione, non dovrà essere citato in giudizio e la domanda risarcitoria dovrà essere rivolta ai proprietari della strada (di norma i cosiddetti frontisti), spesso con non poche difficoltà nella loro concreta individuazione, dovendosi accertare, con complesse ricerche di carattere tecnico ed esame dei registri catastali e immobiliari: § la corrispondenza fra l'esatto punto del sinistro e la particella catastale indicata nelle mappe censuarie;
§ i titolari del diritto di proprietà sui fondi limitrofi il cui fronte ricomprende l'esatto punto del sinistro.

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L 12-02-1958 N. 126-Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

14. (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico). - La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.
In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto

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