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richiesta di chiarimenti relativi alla nuova normativa antisismica

Ultimo Aggiornamento: 28/12/2005 11:58
Utente Junior
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La comunicazione in data 21 ottobre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Pietro Lunardi relativamente allapplicazione delle disposizioni di cui allart. 104 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380, conclude che le disposizioni di tale articolo sono da applicarsi alle opere la cui esecuzione successiva al 23 ottobre 2005, in quanto allart. 2 comma 2 del OPCM 3274 del 20/03/2003 data facolt di progettare e costruire con la classificazione sismica previgente.
Sottolineo invece che lart. 2 comma 2 dellOPCM 3274, riferendosi espressamente alla progettazione, concede facolt di applicare le Norme Tecniche previgenti per il periodo transitorio (poi prorogato fino al 23 ottobre 2005), senza indicare che tale termine va riferito anche alla data di inizio delle opere: sembrerebbe pertanto che le opere progettate possano essere poi effettivamente realizzate secondo i progetti legittimamente redatti, depositati e protocollati presso gli Enti preposti, qualsiasi sia la data di inizio lavori, non avendo infatti alcun senso legittimare progettazioni che poi non possano essere realizzate.
In particolare lart. 2 comma 2 dellOPCM 3274 prevede espressamente che le opere pubbliche, i cui progetti siano gi stati approvati alla data dellOrdinanza, possano continuare ad applicarsi le Norme previgenti, senza precisare inoltre se tale situazione si riferisca anche ai progetti preliminari e definitivi o solo a quelli esecutivi: (ma quali progettazioni ulteriori richiederebbe un progetto esecutivo? Quindi la deroga si riferisce ai progetti sommari e definitivi o solo alle eventuali varianti di un progetto esecutivo?): perch la comunicazione del Ministro Lunardi non conferma anche tale possibilit prevista al comma precedente quello da lui richiamato, comunicando invece che tutte le opere il cui inizio lavori successivo al 23 ottobre 2005 rientrano nellart. 104 del DPR 6 giugno 2001 n 380?

Mi sembra giuridicamente insostenibile che opere pubbliche progettate regolarmente entro il termine del 23 ottobre 2005 ed approvate entro tale termine dalle Amministrazioni Comunali Appaltanti ed attualmente in fase di gara dappalto, debbano essere riprogettate staticamente (e di conseguenza variate anche architettonicamente), in quanto non ancora effettuata la consegna dei lavori.
Anche nel caso di opere private con progetti architettonici approvati entro il 23 ottobre 2005 e progetti strutturali redatti entro tale data e depositati con Denuncia protocollata presso il relativo Comune, ma non ancora iniziate, se dovesse essere accolta linterpretazione del Ministro Lunardi, dovrebbero essere rivisti i programmi finanziari dei Committenti che si troverebbero a dover sostenere i maggiori costi delle nuove progettazioni strutturali, delle varianti architettoniche conseguenti (che potrebbero essere di notevole entit: si pensi ad esempio ai vincoli relativi allaltezza massima degli edifici prescritti dalle Nome Antisismiche), oltre i maggiori costi dellesecuzione delle opere.
Ritengo che i dubbi sopra esposti riguardino non solo tutti i colleghi che si trovano a progettare nella situazione di incertezza e confusione attuale, ma anche i colleghi che poi dovranno collaudare le opere effettivamente eseguite.
Cordiali saluti
28/12/2005 11:58
 
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