Consiglio di Stato sez.V 7/7/2005 n. 3758
A tutela della imparzialità, nei confronti di tutti i concorrenti, e della trasparenza dell’azione amministrativa, i criteri di valutazione devono essere stabiliti dalla stazione appaltante prima di conoscere le offerte dei partecipanti e la discrezionalità riguarda esclusivamente l’attività, di natura eminentemente tecnica, di valutazione delle offerte, in relazione ai parametri che la stessa amministrazione ha preventivamente istituito e non la specificazione dei criteri medesimi, che va sempre effettuata prima dell’apertura delle buste (cfr. C.d.S., Sez. V, 16.9.2004 n. 6029, 9.6.2003 n. 3243 e, più in termini, 30.10.2002 n. 5966).