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I criteri d'aggiudicazione vanno definiti prima di aprire le offerte

Ultimo Aggiornamento: 20/07/2005 14:04
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Consiglio di Stato sez.V 7/7/2005 n. 3758

A tutela della imparzialità, nei confronti di tutti i concorrenti, e della trasparenza dell’azione amministrativa, i criteri di valutazione devono essere stabiliti dalla stazione appaltante prima di conoscere le offerte dei partecipanti e la discrezionalità riguarda esclusivamente l’attività, di natura eminentemente tecnica, di valutazione delle offerte, in relazione ai parametri che la stessa amministrazione ha preventivamente istituito e non la specificazione dei criteri medesimi, che va sempre effettuata prima dell’apertura delle buste (cfr. C.d.S., Sez. V, 16.9.2004 n. 6029, 9.6.2003 n. 3243 e, più in termini, 30.10.2002 n. 5966).
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Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Firenze sez.II 13/7/2005 n. 3294

In tema di gare indette dalla Pubblica Amministrazione per l'aggiudicazione di appalti mediante criteri selettivi non automatici -come in caso di appalto concorso o di licitazione privata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- la Commissione tecnica può legittimamente esercitare il potere-dovere di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando di gara o di lettera di invito, fino al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte, poiché la conoscenza, anche solo potenziale, delle offerte costituisce un dato di fatto potenzialmente deviante, in quanto mette in condizione la Commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese (cfr. fra le tante Cons. St. V sez. 8 giugno 2000 n. 3241 e Cons. St. VI sez. 20 dicembre 1999 n. 2117).
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