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Legge 1 aprile 1981 n.121 (Art 25 - 59) Ordinamento della Pubblica Sicurezza

Ultimo Aggiornamento: 20/12/2005 16:40
20/12/2005 16:34
 
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A puro titolo conoscitivo e mera consultazione si si inserisce il testo integrale della legge 121/81 evidente oggetto di discussione di questa cartella.


26) previsione che per il personale di cui al numero 25), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
27) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento; previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di stato «a disposizione» o «in aspettativa per riduzione dei quadri», siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento salvo che all'atto dell'istituzione dei ruoli professionali di cui al punto IV), optino per il passaggio nei nuovi ruoli;
2[SM=g27762] previsione che le assistenti della polizia femminile con tre anni complessivi di servizio in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082 (1), accedano a domanda alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel limite di un sesto dei posti disponibili, mediante il concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo; le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare un apposito corso di aggiornamento professionale;
29) previsione che le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrate in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
30) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continui ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;
31) previsione che i sottufficiali e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di servizio accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, nei limiti di un quarto dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
32) previsione che al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
La progressione in carriera è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno.
L'aliquota dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione sarà determinata in ragione di 1/6 all'anno dei tenenti colonnelli iscritti nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione del 10 per cento degli ufficiali valutati.
All'avanzamento al grado di maggior generale si procederà ammettendo a valutazione 1/5 all'anno dei colonnelli iscritti nel ruolo e promovendone uno all'anno.
I maggiori generali iscritti nel ruolo ad esaurimento, compresi quelli del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia al compimento del terzo anno di servizio nel grado, vengono valutati e se dichiarati idonei vengono promossi al grado di tenente generale con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso;
XI) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge, nonché la denominazione delle corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva la possibilità di mantenere, a richiesta, la precedente denominazione;
XII) previsione che il personale civile di pubblica sicurezza con la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, assolva le funzioni della qualifica apicale del ruolo dei commissari;
XIII) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica terminale del ruolo direttivo o coloro che abbiano almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo che siano in possesso delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali;
determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonché delle modalità del corso di formazione dirigenziale. Nella prima applicazione della presente legge e fino a diciotto mesi dall'emanazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo, i posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che comunque si rendono disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583; i promossi dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
XIV) previsione che il personale direttivo di cui ai punti III) e IV) acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalità di cui al punto XIII);
XV) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, a primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio; previsione che dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, i primi dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, di cui dieci nella qualifica, siano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore;
XVI) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie degli appartenenti alla Polizia di Stato;
XVII) previsione che l'accesso al ruolo di assistente avvenga per anzianità e che l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso di aggiornamento;
XVIII) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;
XIX) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;
XX) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
XXI) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
XXII) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;
XXIII) incentivazione della mobilità del personale, escludendo nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;
XXIV) previsione che, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto XV) e ferma restando per il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge alla normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;
XXV) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;
XXVI) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale della Polizia di Stato siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo.
I benefici di cui all'art. 7 della L.10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971 (2).
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(1) Modifica la L. 7 dicembre 1959, n. 1083.
(2) Con diversi DD.PP.RR. in data 14 aprile 1982 si è data attuazione alle deleghe previste nel presente art. 36.
Art.37
Qualifiche del ruolo degli ispettori e relativa dotazione organica
Il ruolo degli ispettori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le denominazioni di : vice ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo.
La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori è costituita da 7.000 unità, così distribuite per ogni singola qualifica:
vice ispettore………………………………………………………..unità 2.500
ispettore……………………………………………………………..unità 2.000
ispettore principale………………………………………………….unità 1.500
ispettore capo………………………………………………………..unità 1.000.
La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti sarà, rispetto alla dotazione dei disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, proporzionalmente ridotta di 7.000 unità.

Art.38
Inquadramento del personale
All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.
Manca il 39
Art.40
Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
In relazione alla particolarità dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all'Amministrazione civile dell'interno, anche per l'attività di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorità di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale ed all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i seguenti principi e criteri direttivi.
Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da una o più qualifiche funzionali adeguando il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici.
Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresì definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunità della Polizia di Stato.
Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilità esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo.
Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel rispetto delle libertà sindacali, consentano di evitare turbative alla continuità dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno.
Le norme delegate stabiliscono il quadro dei servizi essenziali la cui interruzione pregiudichi la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art.41
Rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione
I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7, L. 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato.
Art.42
Nomina a dirigente generale-prefetto dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, entro il limite di diciassette posti della dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori della pubblica sicurezza.
I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati entro il termine massimo di quattro anni fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella anzidetta qualifica.
L'inquadramento fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile può essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma.
Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma, non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di cui al secondo comma.
Per la preposizione dei dirigenti generali alla direzione degli uffici del dipartimento si osservano rigorosi criteri di professionalità.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro totale assorbimento.
Art.43
Trattamento economico
Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennità di cui al terzo comma assorbe lo assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143, L.11 luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla L.11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137, L.11 luglio 1980, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello- bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155, L.11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo le modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.
Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla L.10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge (1).
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonché ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni (2).
Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennità è pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni (3).
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore (4).
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente articolo (5).
Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennità pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla indennità mensile d'istituto di cui alla L.23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa (6).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 10 ottobre 1986, n. 668
(2) Comma così modificato dall'art. 58, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(3) Comma così inserito dall'art. 58, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(4) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(5) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(6) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 675 (Gazz. Uff. 28 novembre 1981, n. 32[SM=g27762].
Art.44
Obblighi di leva
Ferme restando le norme di cui alla L.8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.
Capo IV - Ammissione, istruzione e formazione del personale.
Art.45
Limiti di età
Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:
a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) le norme previste dagli artt.26-quater e 26-quinquies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella L.29 febbraio 1980, n. 33.
Art.46
Idoneità psico-fisica e attitudinale
Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei alla amministrazione.
Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di alti corpi di polizia o delle forze armate (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L.24 novembre 1981, n. 675 (Gazz. Uff. 28 novembre 1981, n. 32[SM=g27762].
Art.47
Nomina ad allievo agente di polizia
L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta (1);
c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;
d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
e) buona condotta.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.
I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.
Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59.
Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.
I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.
Il personale assunto ai sensi della L.8 luglio 1980, n. 343 (2) all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario (3).
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'art. 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione (3).
In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi in ruolo.
Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343.
Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(2) Gli attuali commi nono e decimo così sostituiscono l'originario comma nono per effetto dell'art. 10, L.10 ottobre 1986, n. 668. Vedi, anche, gli artt.1 e 5, D.L. 4 agosto 1987, n. 325.
(3) Gli attuali commi nono e decimo così sostituiscono l'originario comma nono per effetto dell'art. 10, L.10 ottobre 1986, n. 668. Vedi, anche, gli artt.1 e 5, D.L. 4 agosto 1987, n. 325.
Art.48
Corsi per la nomina ad agente di polizia
Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorici-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'articolo 60. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.
Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma (1).
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(1) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4.8.1987, n. 325.
Art.49
Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia.
Sono dimessi dal corso:
1) gli allievi che non superino il primo ciclo;
2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;
5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente.
Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione (1).
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(1) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325.
Art.50
Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia
Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 48.
Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.
Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione (1).
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(1) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4.8.1987, n. 325.
Art.51
Nomina a sovrintendente di polizia
Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 59 e al penultimo comma dell'articolo 60.
Art.52
Nomina ad allievo ispettore di polizia
L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue (1);
3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
5) buona condotta.
Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria (2).
A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsto dalle leggi vigenti.
.......................................................(3).
.......................................................(4).
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 59.
I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.
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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(2) Comma così sostituito dall'art. 4, L.21 settembre 1987, n. 387.
(3) Comma abrogato dall'art. 27, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo sostituito dall'art. 42, L.10 ottobre 1986, n. 668.
(4) Comma abrogato dall'art. 27, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo sostituito dall'art. 42, L.10 ottobre 1986, n. 668.
Art.53
Corsi per la nomina ad ispettore di polizia
Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.
Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi (1).
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(1) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4.8.1987, n. 325.
Art.54
Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia
Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato (1).
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(1) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4.8.987, n. 325.
Art.55
Nomina a commissario di polizia
L'assunzione dei commissari di polizia avviene:
a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58;
b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
3) buona condotta;
4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
5) età non superiore ai trentadue anni (1).
Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria (2).
Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.
I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.
Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

[Modificato da Poliziotti.it 20/12/2005 16.39]

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