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Legge 1 aprile 1981 N.121 (Art1-25)Ordinamento della pubblica sicurezza

Ultimo Aggiornamento: 20/12/2005 16:41
20/12/2005 16:33
 
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A puro titolo conoscitivo e mera consultazione si si inserisce il testo integrale della legge 121/81 evidente oggetto di discussione di questa cartella.

Legge 1/4/1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Capo I - Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia.
Art.1
Attribuzioni del Ministro dell'interno
Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.
Art.2
Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art.3
Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;
b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
Art.4
Dipartimento della pubblica sicurezza
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.
Art.5
Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza.
Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale (1/a);
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria (1/b).
Al dipartimento è proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste (1/c).
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.
Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro (1/d).
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno (1/e).

(1/a) Lettera così modificata dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.
(1/b) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.
(1/c) Periodo aggiunto dall'art. 11-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(1/d) Comma così sostituito dall'art. 45, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(1/e) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.
Art.6
Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia.
Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi serviz tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario;
possono essere rinnovati per non più di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. É comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art.7
Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti
Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.
In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.
Art.8
Istituzione del Centro elaborazione dati
É istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.
Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni.
Art.9
Accesso ai dati ed informazioni e loro uso
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 (2).
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
É comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). É altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato.
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(2) Comma così modificato dall'art. 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
Art.10
Controlli
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonché di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi.
Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'articolo 7.
Il Comitato può farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministero dell'interno.
I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità della loro raccolta, l'autorità procedente ne dà notizia al Comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'articolo 7.
Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.
Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.
Avverso tale ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione.
Art.11
Procedure
Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'articolo 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 9.
Art.12
Sanzioni
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
Art.13
Prefetto
Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.
Art.14
Questore
Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
Art.15
Autorità locali di pubblica sicurezza
Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.
Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.
Art.16
Forze di polizia
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
Art.17
Funzioni e servizi di polizia giudiziaria.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.
Art.18
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.
Art.19
Attribuzioni del Comitato nazionale
Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.
Il Comitato deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.
Art.20
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell’Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d’intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.
Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.
Art.21
Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia
Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.
Art.22
Scuola di perfezionamento per le forze di polizia
E' istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.
La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.
Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.
Capo II - Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art.23
Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.
Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36.
I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.
Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 40.
Art.24
Compiti istituzionali della Polizia di Stato
La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.
Art.25
Personale della Polizia di Stato
La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Art.26
Trasferimento di compiti e attribuzioni
I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
Art.27
Bandiere e decorazioni
Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.
Art.28
Dotazioni
Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai corpi di cui all'articolo 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art.29
Accordi e convenzioni con le forze armate
Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.
Art.30
Armamento e divise
I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
Art.31
Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:
1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;
7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
[SM=g27762] istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;
9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale.
Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale.
Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal punto X) dell'articolo 36.
Art.32
Questura e uffici dipendenti
La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le funzioni attribuite dalle legge e dai regolamenti vigenti.
I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.
Art.33
Reparti mobili
I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.
I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato di norma, personale maschile.
L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 111.
I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità; il personale che vi presta servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego.
Art.34
Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera
Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano.
Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo le norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all'articolo 111, primo comma.
Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.
Art.35
Soppressione dell'Ufficio antidroga
Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'articolo 6 della presente legge, è abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso.
Capo III - Ordinamento del personale.
Art.36
Ordinamento del personale
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
I) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
II) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianità e ai meriti di servizio devono essere previste almeno due qualifiche, ferme restando le mansioni suddette;
2) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché eventuali incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo; sono previste almeno tre qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui al numero precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di posti di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
4) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di uffici o di reparti. Devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
5) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute;
devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
6) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza;
III) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
IV) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
V) previsione che, fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale che espleta attività amministrative, contabili e patrimoniali e dal personale appartenente ai ruoli da istituire secondo quanto previsto dai precedenti punti III) e IV), il personale civile della pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato; eguale disciplina è riservata al personale adibito a svolgere attività assistenziali o ad esse connesse;
VI) previsione che il personale di cui al precedente punto V) acceda a domanda e previa prova pratica nelle varie qualifiche funzionali dei ruoli stessi fino a quella corrispondente alla qualifica apicale del ruolo direttivo in relazione alle mansioni esercitate all'atto del passaggio in tali ruoli, fino alla copertura di non oltre il cinquanta per cento rispettivamente dei posti previsti per l'esercizio di dette mansioni amministrative, contabili e patrimoniali e delle dotazioni organiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV);
VII) previsione che dopo l'applicazione del precedente punto VI) possa accedere, a domanda e previa prova pratica, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili per ogni qualifica, nelle varie qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV) anche personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, che svolga attività tecniche proprie delle qualifiche stesse; previsione che al suddetto personale venga attribuito il trattamento economico più favorevole, convertendo in scatti d'anzianità la parte del precedente trattamento eventualmente eccedente quello previsto nei nuovi ruoli;
VIII) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui ai punti II), III) e IV) di compiti di formazione e istruzione;
IX) previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al punto X):
1) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;
2) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici di progressione nella carriera derivati ai funzionari di pubblica sicurezza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;
3) agli ufficiali fino al grado di tenente colonnello prima di procedere alle operazioni di cui al punto X), numero 19), si estendono, ai fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressione in carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Restano fermi i criteri per la valutazione dell'anzianità fissati al punto X), numero 19), e quelli per il passaggio alla dirigenza di cui al punto XIII);
4) la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile sia elevata da quattro a venti unità e all'attribuzione dei posti portati in aumento si provveda secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;
X) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di servizio;
2) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:
2a) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;
2b) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;
2c) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado rispettando l'ordine di ruolo;
3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;
4) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti e quello appartenente al ruolo dei brigadieri nella terza qualifica del ruolo dei sovrintendenti;
5) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
5a) la metà dei posti disponibili nella qualifica finale;
5b) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;
5c) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale;
6) previsione che l'inquadramento di cui al numero precedente abbia luogo nel seguente modo:
6a) nella qualifica finale, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, che abbiano superato un concorso per titoli di servizio, i marescialli di I classe scelti e di I classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, fino alla copertura dell'aliquota prevista nel numero 5a);
6b) nella terza qualifica, i marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonché, fino alla copertura dell'aliquota prevista dal numero 5b), i marescialli di I classe scelti e di I classe, che, idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella qualifica finale per mancanza di posti disponibili;
6c) nella seconda o nella prima qualifica, lino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c), i marescialli di I classe scelti e di I classe che idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;
6d) previsione che il personale di cui ai numeri 6b) e 6c) sia inquadrato nella seconda e poi nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori, secondo l'ordine della graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
7) previsione che, ultimato l'inquadramento di cui ai precedenti punti e verificata la disponibilità di posti nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, sia bandito un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di II e III classe;
7a) previsione che il personale, che abbia superato il concorso di cui al precedente numero 7), sia inquadrato nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, fino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c);
7b) previsione che il personale idoneo al concorso di cui al precedente numero 7), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sia inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
7c) previsione che il personale, di cui ai precedenti numeri 7a) e 7b), sia inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima e poi nella seconda, nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
[SM=g27762] previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le assistenti di polizia che abbiano maturato il 13° anno di servizio siano inquadrate nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13 anni di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli di 1ª classe scelti e di 1ª
classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
11) previsione che i marescialli di II e III classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III qualifica del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
12) previsione che i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 6a), siano promossi alla seconda qualifica del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;
13) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 7), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, col trattamento economico più favorevole;
14) previsione che i sottufficiali, che ne facciano richiesta anche successivamente all'espletamento degli esami per l'accesso alle qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi ruoli ad esaurimento;
15) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974, n. 964, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento;
previsione che detto personale possa progredire in carriera secondo le modalità di avanzamento previste per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);
16) previsione che per il personale di cui al numero 15), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
17) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di età o per infermità, o all'atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore, conseguano aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari;
1[SM=g27762] previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
19) previsione che l'inquadramento del personale di cui al numero precedente nell'ambito di ciascuna qualifica, abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti.
L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;
20) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dai numeri 1[SM=g27762] e 19);
21) previsione che i dirigenti superiori, i primi dirigenti, compresi quelli della polizia femminile, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli;
22) previsione che l'inquadramento nelle varie qualifiche, del personale di cui al numero precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale competente di cui all'articolo 38. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42;
23) previsione che i vice questori, collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1° luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero da assorbire in sede di revisione delle dotazioni organiche previste dal precedente punto X);
24) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento;
25) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera fino al grado di maggiore generale secondo le modalità di avanzamento stabilite per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);

[Modificato da Poliziotti.it 20/12/2005 16.38]

[Modificato da Poliziotti.it 20/12/2005 16.39]

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