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Ma i tirocinanti della sspl sono retribuiti?

Ultimo Aggiornamento: 16/11/2006 18:27
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16/11/2006 14:41

Il tirocinio che si può svolgere durante il secondo anno della sspl, tirocini al Tar e Pm di udienza, danno una retribuzione al tirocinante? quali sono i vantaggi oltre ad imparare le varie attività?
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16/11/2006 15:09

No, hanno diritto solo alle spese se svolgono le funzioni in comuni diversi dalla residenza come risulta da questa recente circolare che hopostato in altra sezione e che copio e incollo.


In allegato si trasmette la recentissima Circolare Ministeriale del
2.10.2006, la quale chiarisce definitivamente le spettanze economiche
dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
scuola di specializzazione per le professioni legali, quando svolgano
funzioni delegate di Pubblico Ministero.

***

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Circolare n. m_dg.DAG.02/10/2006.0101392.U

OGGETTO: Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia
giudiziaria in quiescenza ovvero a laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le
professioni legali - D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

Come noto, con l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto recante
"misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale",
convertito con la legge n. 155/05, è venuta meno la possibilità di
delegare le funzioni di pubblico ministero agli ufficiali di polizia
giudiziaria in servizio, ed è stato previsto che nell'udienza
dibattimentale dinanzi al giudice monocratico e nell'udienza dinanzi al
giudice di pace, dette funzioni possono essere svolte - oltre che dagli
uditori giudiziari, vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da
laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
di specializzazione per le professioni legali - dal personale in
quiescenza da non più di due anni che nei cinque precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Conseguentemente, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere
se agli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ed ai laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di
specializzazione per le professioni legali (delegati allo svolgimento
delle predette funzioni dal Procuratore della Repubblica a norma
dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e a norma dell'art. 50 del
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) spetta la corresponsione dell'indennità
prevista per i v.p.o. ex art. 4 del D.Lgs. n. 273/89.

Altri uffici, invece, hanno chiesto chiarimenti circa il rimborso delle
spese di viaggio occorse per l'espletamento dell'incarico formalmente
conferito ai predetti soggetti.

Ciò premesso, questa Direzione Generale, sentito l'Ufficio Legislativo
di questo Ministero, è del parere che l'indennità di cui all'art. 4 del
D.lgs. n. 237/89, essendo prevista unicamente per la sola figura del
vice procuratore onorario, non può essere estesa ad altre categorie di
soggetti in assenza di una espressa previsione normativa.

È da escludere, quindi, che l'indennità di cui all'art. 4 del D.Lgs n.
237/89 possa essere corrisposta a soggetti diversi dalla figura dei vice
procuratori onorari come gli ufficiali di polizia giudiziaria in
quiescenza e i laureati in giurisprudenza.

In particolar modo la scrivente ritiene, poi, che per i laureati in
giurisprudenza l'esclusione dell'indennità deriva non solo dalla
mancanza di una specifica previsione normativa ma anche dalla natura
stessa dell'attività delegata dall'Autorità giudiziaria, da ritenersi
svolta ad integrazione delle attività pratiche previste per la
formazione comune dei laureati che frequentano la scuola di
specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.lgs. n. 398/97).

Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese di viaggio si
ritiene che per il caso in questione possano applicarsi, parimenti, le
disposizioni previste in materia dalla normativa generale degli
impiegati civili dello Stato (legge 836/73 e successive modificazioni),
essendo comunque i predetti soggetti formalmente investiti di una
funzione pubblicistica.

Pertanto, in considerazione delle funzioni svolte e dell'utilità che ne
deriva dall'esercizio di tali attribuzioni, si è del parere che possano
essere rimborsate le spese di viaggio sostenute da chi, nell'adempimento
di un incarico, agisce nella formale veste di delegato
dell'amministrazione della giustizia.

Da quanto detto, può farsi derivare la spettanza del rimborso delle
spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dalla "sede di servizio"
a quella diversa in cui detti soggetti sono chiamati a svolgere le
funzioni di pubblico ministero, considerando nel caso di specie sede di
servizio quella dell'Autorità giudiziaria delegante ed escludendo,
comunque, il rimborso nel caso in cui le funzioni delegate debbano
essere svolte nel luogo di residenza del soggetto delegato.

Le predette spese, computate secondo le norme che disciplinano la
missione dei dipendenti statali, possono essere imputate al cap. 1360
"spese di giustizia…..".

Le considerazioni sopra esposte non comportano un aggravio di spesa per
l'Erario, atteso che, comunque, in mancanza del personale sopra
indicato, l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero devono essere
esercitate dai magistrati professionali o onorari, per i quali lo
spostamento dall'ordinaria sede di servizio importa il trattamento di
trasferta nella misura prevista dalle norme vigenti.

Le SS.VV. sono pregate di portare a conoscenza di tutti gli uffici
interessati quanto sopra rappresentato.

Roma, 2 ottobre 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa
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16/11/2006 15:30

Re:

Scritto da: labeone 16/11/2006 15.09
No, hanno diritto solo alle spese se svolgono le funzioni in comuni diversi dalla residenza come risulta da questa recente circolare che hopostato in altra sezione e che copio e incollo.


In allegato si trasmette la recentissima Circolare Ministeriale del
2.10.2006, la quale chiarisce definitivamente le spettanze economiche
dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
scuola di specializzazione per le professioni legali, quando svolgano
funzioni delegate di Pubblico Ministero.

***

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Circolare n. m_dg.DAG.02/10/2006.0101392.U

OGGETTO: Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia
giudiziaria in quiescenza ovvero a laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le
professioni legali - D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

Come noto, con l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto recante
"misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale",
convertito con la legge n. 155/05, è venuta meno la possibilità di
delegare le funzioni di pubblico ministero agli ufficiali di polizia
giudiziaria in servizio, ed è stato previsto che nell'udienza
dibattimentale dinanzi al giudice monocratico e nell'udienza dinanzi al
giudice di pace, dette funzioni possono essere svolte - oltre che dagli
uditori giudiziari, vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da
laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
di specializzazione per le professioni legali - dal personale in
quiescenza da non più di due anni che nei cinque precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Conseguentemente, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere
se agli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ed ai laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di
specializzazione per le professioni legali (delegati allo svolgimento
delle predette funzioni dal Procuratore della Repubblica a norma
dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e a norma dell'art. 50 del
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) spetta la corresponsione dell'indennità
prevista per i v.p.o. ex art. 4 del D.Lgs. n. 273/89.

Altri uffici, invece, hanno chiesto chiarimenti circa il rimborso delle
spese di viaggio occorse per l'espletamento dell'incarico formalmente
conferito ai predetti soggetti.

Ciò premesso, questa Direzione Generale, sentito l'Ufficio Legislativo
di questo Ministero, è del parere che l'indennità di cui all'art. 4 del
D.lgs. n. 237/89, essendo prevista unicamente per la sola figura del
vice procuratore onorario, non può essere estesa ad altre categorie di
soggetti in assenza di una espressa previsione normativa.

È da escludere, quindi, che l'indennità di cui all'art. 4 del D.Lgs n.
237/89 possa essere corrisposta a soggetti diversi dalla figura dei vice
procuratori onorari come gli ufficiali di polizia giudiziaria in
quiescenza e i laureati in giurisprudenza.

In particolar modo la scrivente ritiene, poi, che per i laureati in
giurisprudenza l'esclusione dell'indennità deriva non solo dalla
mancanza di una specifica previsione normativa ma anche dalla natura
stessa dell'attività delegata dall'Autorità giudiziaria, da ritenersi
svolta ad integrazione delle attività pratiche previste per la
formazione comune dei laureati che frequentano la scuola di
specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.lgs. n. 398/97).

Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese di viaggio si
ritiene che per il caso in questione possano applicarsi, parimenti, le
disposizioni previste in materia dalla normativa generale degli
impiegati civili dello Stato (legge 836/73 e successive modificazioni),
essendo comunque i predetti soggetti formalmente investiti di una
funzione pubblicistica.

Pertanto, in considerazione delle funzioni svolte e dell'utilità che ne
deriva dall'esercizio di tali attribuzioni, si è del parere che possano
essere rimborsate le spese di viaggio sostenute da chi, nell'adempimento
di un incarico, agisce nella formale veste di delegato
dell'amministrazione della giustizia.

Da quanto detto, può farsi derivare la spettanza del rimborso delle
spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dalla "sede di servizio"
a quella diversa in cui detti soggetti sono chiamati a svolgere le
funzioni di pubblico ministero, considerando nel caso di specie sede di
servizio quella dell'Autorità giudiziaria delegante ed escludendo,
comunque, il rimborso nel caso in cui le funzioni delegate debbano
essere svolte nel luogo di residenza del soggetto delegato.

Le predette spese, computate secondo le norme che disciplinano la
missione dei dipendenti statali, possono essere imputate al cap. 1360
"spese di giustizia…..".

Le considerazioni sopra esposte non comportano un aggravio di spesa per
l'Erario, atteso che, comunque, in mancanza del personale sopra
indicato, l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero devono essere
esercitate dai magistrati professionali o onorari, per i quali lo
spostamento dall'ordinaria sede di servizio importa il trattamento di
trasferta nella misura prevista dalle norme vigenti.

Le SS.VV. sono pregate di portare a conoscenza di tutti gli uffici
interessati quanto sopra rappresentato.

Roma, 2 ottobre 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa




sei statoveramente molto chiaro grazie!!ma come si fa poi a decidere e a provare a quanto ammontano le spese di viaggio?
per esempio il mio luogo di residenza non corrisponde al luogo in cui ha sede il tribunale o le sezioni distaccate.

come si fa a provare la spesa?
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16/11/2006 16:15

beh, col biglietto obliterato immagino... [SM=g27823]
ma non è tanto importante questo ma il fatto che chi intende svolgere funzioni di p.m. lo deve fare effettivamente per caprie come vanno le cose, come tirocinio certo non per lo stipendio che non c'è...
D'altra parte pero' considerato che chi vuole diventare p.m. comunque dovrà fare l'uditorato dopo aver vinto il concorso in magistratura, mi chiedo quanto sia utile...
a presto
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16/11/2006 17:07

Re:

Scritto da: labeone 16/11/2006 16.15
beh, col biglietto obliterato immagino... [SM=g27823]
ma non è tanto importante questo ma il fatto che chi intende svolgere funzioni di p.m. lo deve fare effettivamente per caprie come vanno le cose, come tirocinio certo non per lo stipendio che non c'è...
D'altra parte pero' considerato che chi vuole diventare p.m. comunque dovrà fare l'uditorato dopo aver vinto il concorso in magistratura, mi chiedo quanto sia utile...
a presto



sarò scema io? e se si viaggia con la propria macchina? certo che il tirocinio serve innanzitutto a formarsi e a capire il funzionamento della giustizia.ma sai anche il rimborso spese può essere in qualche modo utile. grazie
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16/11/2006 18:27

Beh, ti fai fare la fattura dal benzinaio? Porti il grattino cancellato se vi sono strisce blu? mah...
ripeto, cmq non è questo il problema...
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