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CONCORSO 2003: RESPINTO IL PRIMO RICORSO DI UNA ASPIRANTE UDITRICE

Ultimo Aggiornamento: 09/10/2003 11:43
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30/08/2003 13:18

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze:/ 4218/2003
Registro Generale: 8134/2003


nelle persone dei Signori:
CESARE MASTROCOLA Presidente
CARLO MODICA DE MOHAC Cons. , relatore
ELENA STANIZZI Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 26 Agosto 2003

Visto il ricorso 8134/2003 proposto da:
RUGGIERO ROSA ANNA

rappresentato e difeso da:
COLAGRANDE AVV. ROBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G.PAISIELLO,55 (STUDIO SCOCA)
presso
COLAGRANDE AVV. ROBERTO

controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento della (Sotto)Commissione esaminatrice del concorso di uditore giudiziario indetto con D.M. datato 12/3/03 di cui al relativo verbale n. 64 del 14/4/03, nella parte in cui, recependo la valutazione del “Collegio designato a valutare” l’elaborato di diritto amministrativo, ha ritenuto “non idoneo” l’elaborato di diritto amministrativo della ricorrente (busta n. 669) e, per l’effetto, quest’ultima non è stata ammessa a sostenere le prove orali; di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Udito il relatore Cons. CARLO MODICA DE MOHAC e uditi altresì per le parti l’avv. Colagrande e l’avv. dello Stato De Felice Roberto;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva, tenuto conto dei principi enunciati nell’ordinanza n. 4287 dell’8.10.2002 dalla IV^ Sezione del Consiglio di Stato;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 26 Agosto 2003
il Presidente

il Consigliere, est.
Luigi Levita

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