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Remunerazione per VPO: Castelli dice NO

Ultimo Aggiornamento: 01/11/2006 13:53
Marco
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27/04/2003 18:53

Tenuto conto anche della recente interrogazione dell'onorevole Foti che hanno deciso in merito alla remunerazione per chi iscritto al secondo anno delle SSPL esercita funzioni di VPO?
augusto
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28/04/2003 10:45

ancora nulla
Niente di niente, per la semplice ragione che i tempi di risposta del ministro alle interrogazioni parlamentari sono molto lunghi(da sei mesi a un anno!!!). Se vuoi conoscere l'esito quando ci sarà, sintonizzati sul sito www.camera.it e vai sulla casella del deputato Tommaso Foti, lì troverai le eventuali risposte alle interrogazioni parlamentari proposte dal deputato in questione.
Tanti saluti
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28/04/2003 11:22

Grazie Augusto!
Risposta perfetta (purtroppo...)!



Non ci resta che attendere!
Luigi Levita

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16/06/2003 13:40

Aggiornamento...
[SM=g27816] ....ad integrazione del topic, posso comunicarvi che anche gli ufficiali di polizia giudiziaria sono da tempo sul piede di guerra per ottenere un riconoscimento economico alla loro attività di delegati dal Procuratore della Repubblica.

A presto per succose novità![SM=g27813]
Luigi Levita

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03/07/2003 10:31

Mi giunge notizia...
....che qualche Procuratore della repubblica abbia provveduto a pagare gli specializzandi VPO. C'è qualcuno che possa confortarmi? Se così fosse, avremmo a disposizione importanti precedenti!


Grazie sin d'ora
Luigi Levita

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10/07/2003 09:24

Come era prevedibile....
.... il Ministro Castelli, conformemente alle sue ampie vedute, nega ai VPO specializzandi il diritto al pagamento in udienza.


Ecco il testo della risposta all'interrogazione dell'onorevole FOTI (AN).








Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 3 luglio 2003
nell'allegato B della seduta n. 334
all'Interrogazione 4-04802 presentata da FOTI


Risposta. - La previsione contenuta nell'articolo 50, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, consente ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di svolgere le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti penali dinanzi ai giudici di pace.
Si tratta di previsione che deve essere collocata nel contesto di riferimento, costituito dalla normativa istitutiva delle scuole di specializzazione, all'interno della quale essa rappresenta lo strumento individuato dal legislatore per realizzare uno dei momenti di formazione pratica degli specializzandi, previa stipula di convenzioni tra, l'università e sedi giudiziarie.
La ratio della norma risulta quindi del tutto peculiare, con la conseguenza che non può essere utilmente richiamata, al fine di verificarne la estensibilità, la disciplina vigente per i vice procuratori onorari addetti all'ufficio del giudice di pace, con riferimento alla previsione della corresponsione di indennità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.







Luigi Levita

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29/10/2006 19:35

Sapete se a napoli, s. maria cv delegano e, soprattutto, rimborsano almeno le spese?
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Molto assiduo
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30/10/2006 14:13

date un'occhiata a questa...
In allegato si trasmette la recentissima Circolare Ministeriale del
2.10.2006, la quale chiarisce definitivamente le spettanze economiche
dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
scuola di specializzazione per le professioni legali, quando svolgano
funzioni delegate di Pubblico Ministero.

***

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Circolare n. m_dg.DAG.02/10/2006.0101392.U

OGGETTO: Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia
giudiziaria in quiescenza ovvero a laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le
professioni legali - D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

Come noto, con l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto recante
"misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale",
convertito con la legge n. 155/05, è venuta meno la possibilità di
delegare le funzioni di pubblico ministero agli ufficiali di polizia
giudiziaria in servizio, ed è stato previsto che nell'udienza
dibattimentale dinanzi al giudice monocratico e nell'udienza dinanzi al
giudice di pace, dette funzioni possono essere svolte - oltre che dagli
uditori giudiziari, vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da
laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
di specializzazione per le professioni legali - dal personale in
quiescenza da non più di due anni che nei cinque precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Conseguentemente, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere
se agli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ed ai laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di
specializzazione per le professioni legali (delegati allo svolgimento
delle predette funzioni dal Procuratore della Repubblica a norma
dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e a norma dell'art. 50 del
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) spetta la corresponsione dell'indennità
prevista per i v.p.o. ex art. 4 del D.Lgs. n. 273/89.

Altri uffici, invece, hanno chiesto chiarimenti circa il rimborso delle
spese di viaggio occorse per l'espletamento dell'incarico formalmente
conferito ai predetti soggetti.

Ciò premesso, questa Direzione Generale, sentito l'Ufficio Legislativo
di questo Ministero, è del parere che l'indennità di cui all'art. 4 del
D.lgs. n. 237/89, essendo prevista unicamente per la sola figura del
vice procuratore onorario, non può essere estesa ad altre categorie di
soggetti in assenza di una espressa previsione normativa.

È da escludere, quindi, che l'indennità di cui all'art. 4 del D.Lgs n.
237/89 possa essere corrisposta a soggetti diversi dalla figura dei vice
procuratori onorari come gli ufficiali di polizia giudiziaria in
quiescenza e i laureati in giurisprudenza.

In particolar modo la scrivente ritiene, poi, che per i laureati in
giurisprudenza l'esclusione dell'indennità deriva non solo dalla
mancanza di una specifica previsione normativa ma anche dalla natura
stessa dell'attività delegata dall'Autorità giudiziaria, da ritenersi
svolta ad integrazione delle attività pratiche previste per la
formazione comune dei laureati che frequentano la scuola di
specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.lgs. n. 398/97).

Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese di viaggio si
ritiene che per il caso in questione possano applicarsi, parimenti, le
disposizioni previste in materia dalla normativa generale degli
impiegati civili dello Stato (legge 836/73 e successive modificazioni),
essendo comunque i predetti soggetti formalmente investiti di una
funzione pubblicistica.

Pertanto, in considerazione delle funzioni svolte e dell'utilità che ne
deriva dall'esercizio di tali attribuzioni, si è del parere che possano
essere rimborsate le spese di viaggio sostenute da chi, nell'adempimento
di un incarico, agisce nella formale veste di delegato
dell'amministrazione della giustizia.

Da quanto detto, può farsi derivare la spettanza del rimborso delle
spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dalla "sede di servizio"
a quella diversa in cui detti soggetti sono chiamati a svolgere le
funzioni di pubblico ministero, considerando nel caso di specie sede di
servizio quella dell'Autorità giudiziaria delegante ed escludendo,
comunque, il rimborso nel caso in cui le funzioni delegate debbano
essere svolte nel luogo di residenza del soggetto delegato.

Le predette spese, computate secondo le norme che disciplinano la
missione dei dipendenti statali, possono essere imputate al cap. 1360
"spese di giustizia…..".

Le considerazioni sopra esposte non comportano un aggravio di spesa per
l'Erario, atteso che, comunque, in mancanza del personale sopra
indicato, l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero devono essere
esercitate dai magistrati professionali o onorari, per i quali lo
spostamento dall'ordinaria sede di servizio importa il trattamento di
trasferta nella misura prevista dalle norme vigenti.

Le SS.VV. sono pregate di portare a conoscenza di tutti gli uffici
interessati quanto sopra rappresentato.

Roma, 2 ottobre 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa
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Registrato il: 06/06/2002
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01/11/2006 13:53

Grazie, Labeone ;-) Non è niente di epocale, ma almeno è qualcosina...


Ciao!
Luigi Levita

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