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TUTTO SUI DIVORZI

Ultimo Aggiornamento: 23/09/2006 01:28
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15/09/2006 15:05
 
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17/09/2006 02:05
 
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Scritto da Carib.e in data 27/05/2005
... il divorzio!!!!


Allora, visto che ci siamo ...a grande richiesta ... completiamo le informazioni. Premetto però che non sono nè i matrimoni nè i divorzi ad occupare i miei interessi lavorativi, direi tutt'altro, ma visto che si ripropone costantemente questa discussione, per qualche amico del forum ... questo ed altro!

Da tenere ben a mente però che su matrimonio e divorzio sono state scritte intere biblioteche, quindi ...essendo un "terreno minato" ci muoviamo sui principi generali

detto questo, vediamo se ti posso rispondere anche alla tua ulteriore domanda.

Separazione e divorzio

Diritto internazionale privato
Il giudice italiano ha giurisdizione in materia di separazione personale quando il coniuge convenuto sia domiciliato o residente in Italia (l. 31.5.1995, n. 218, art. 3), ovvero quando uno dei coniugi sia cittadino italiano o il matrimonio sia stato celebrato in Italia (l. 31.5.1995, n. 218, art. 32).

- artt. 31 e 32 della l. 31.5.1995, n. 218 che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato.

Art. 31
Separazione personale e scioglimento del matrimonio.


1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32
Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio.


1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Art. 3
Ambito della giurisdizione.


1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.


Commento:

La legge applicabile alla separazione personale dei coniugi è la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata (l. 31.5.1995, n. 218, art. 31, 1° co.). Se la legge straniera non prevede l'istituto della separazione, la stessa è regolata dalla legge italiana (l. 31.5.1995, n. 218, art. 31, 2° co.).
I cittadini italiani possono ottenere, all'estero, sentenza di separazione personale, anche se il matrimonio sia stato celebrato in Italia. La sentenza straniera produce effetto nel nostro Paese in presenza dei requisiti di cui agli artt. 64 e 65 l. 31.5.1995, n. 218. Dubbi di compatibilità con i principi di ordine pubblico potrebbero porsi, in particolare, in caso di sentenze straniere pronunciate, contro la volontà di uno dei coniugi, senza che ricorra una situazione di intollerabilità della convivenza, ovvero in caso di accordi di separazione assunti in grave contrasto con l'interesse dei figli

Art. 64
Riconoscimento di sentenze straniere.


1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 65
Riconoscimento di provvedimenti stranieri.

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
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17/09/2006 02:37
 
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Scritto da Tanus75 in data 17/10/2005 e risposte varie
Ciao, ho appena fatto recapitare all'ambasciata l'istanza di divorzio, opportunamente timbrata,con tutto quello che serve.
Qualcuno ha esperienza dei tempi per la trascrizione in Italia, presso il comune?


Risponde: $habana$ in data 20/10/2005

Ciao Tanus,

spero tu gli abbia spedito la sentenza di divorzio e quando essa è passata in gidicato già tradotta da un traduttore giurato, il tutto in DHL.
I tempi dipendono dall'ambasciata italiana, spesso sono lenti,cmq calcola che nel giro di un mese circa l'ambasciata comunicherà l'avvenuto divorzio al comune dove risiedi e dopo almeno un paio di settimane(minimo) la trascrizione sarà fatta:76: cmq sei già divorziato a tutti gli effetti
ciao


Risponde: Tanus76 in data 21/10/2005

Grazie tante, si ho già fatto tutto(traduzione, atto di notorietà, ecc), le carte sono già in ambasciata e mercoledì ho telefonato e mi hanno detto che stavano prendendo in mano la pratica.
La mia era una curiosità sui tempi per avere la trascrizione in comune. Grazie mi sei stato di aiuto.


Risponde: Tanus75 in data 21/10/2005

Ho fatto tutto da qua, attraverso la consultoria dell'Avana. Ho fatto 2 poder al Consolato di Milano e li ho spediti ad un mio contatto all'Avana che li ha portati in consultoria.
La consultoria fa tutto, e li porta in ambasciata ed inoltre ho avuto un ottimo contatto via email con chi seguiva la mia pratica.
I costi sono stati di 1140cuc (comprensivi di onorario, bolli vari, traduzioni, legalizzazioni, ambasciata, ecc), più 2 poderes fatti a Milano a 150e cada uno.
Poi 2 DHL da 45e cada uno.
Per ottenere sentenza di divorzio, giudicato, traduzione e tutto il resto, 2 mesi, adesso sono all'ambasciata.




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17/09/2006 02:40
 
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Scritto da Viernes in data 12/04/2006
Ecco le informazioni che mi dette l'anno scorso habana (gliele chiesi prima ancora di sposarmi... informarsi non fa mai male )

Puoi divorziare in comune accordo(tempi più brevi) o per rebeldia(in contumacia),puoi andare anche da solo senza la parte cubana, ci vorrà massimo tre mesi.
Primi passi da fare:
Bisogna recarsi a Cuba, alla Consultoria Juridica Internacional, con i seguenti documenti: certificato di matrimonio,passaporto e,cosa molto importante, indirizzo esatto della residenza cubana della parte cubana.
Dovrai presentare il tutto all'avvocato della Consultoria e dovrai decidere gli alimenti che dovrai passare alla parte cubana, questi alimenti dovrai passarglieli per un tempo che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.
Seconda fase:
una volta fatto questo, ti arriverà direttamente il divorzio, e quando esso è passato in giudicato, a casa tua tramite il servizio postale DHL, questo divorzio sarà legalizzato solo dal MINREX(ministero degli affari esteri cubano), tu dovrai farlo tradurre in Italiano da un traduttore giurato.
Terza fase:
una volta tradotto dovrai rispedirlo,tramite servizio DHL, all'ambasciata italiana a Cuba accompagnato da una dichiarazione che ti mando in allegato e con la tua firma autenticata con fotocopia della carta d'identità o un documento di identità da dove si evinca la tua firma.L'ambasciata provvederà poi alla trascrizione in Italia....fatto questo non ti ricorderai più neanche la faccia della persona cubana
Il tutto ti costerà circa 1500 cuc($) compresa la trascrizione in Italia.......
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17/09/2006 02:44
 
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Scritto da Francesco1971 in data 15/07/2006
Visto che non ho ancora l'abilitazione per rispondere a tutti,vi dico cosa e' successo a me e cosa vi consiglio:Mi sposo con la mia prima moglie cubana,dopo 6 anni decido di divorziare e visto che posso anche a cuba divorziare senza il suo consenso(reverdias)gli spiego alla mia ex il tutto e lei decide di firmare,non avendo figli in 30 giorni mi danno la sentenza lei avendo questo tempo per reclamare il sussidio e non avendolo richiesto prendo il documento e trascrivo il mio divorzio in Italia tramite ambasciata italiana all'Havana.Attendo circa 2 mesi e arriva direttamente in comune dove vivo la trascrizione.Preparo i miei documenti dopo circa 2 mesi e vado a sposarmi a cuba con un altra.(non chiedetemi le motivazioni)La mia ex rimane in Italia avendo il pre.Totale divorzio 850 dollari.Mi risposo mia moglie viene in italia ma dopo 1 anno lei decide di ritornare a cuba e decido di divorziarmi per problemi seri....Prometto a lei soldi per promuovere lei il divorzio,e non avendo pre lei richiede il divorzio e il mantenimento,io per fare infretta accetto anche perche la legge cubana impone il mantenimento solo per 6 mesi.Ma c'e un altra legge che aiuta noi turisti;puoi anche non pagare niente perche non c'e' nessuna forma e legge per toglierti i soldi.L'importante e non avere conti bancari a cuba e lavoro a cuba.Totale speso 140 pesos cubano(6-7 dollari)La mia ex arrabbiata ha fatto causa ma le ho vinte tutte e vi diro le ho tolto la casa da me comprata alla quale lei viveva col marito cubano avendo voluto potevo impossessarmi di meta di quello che c'era in casa ma costava 800 dollari e non valeva la pena.Dopo il divorzio con le stesse procedure mi risposo(non chiedete i motivi)in circa 4 mesi e vivo felicemente con la mia 3 moglie cubana.Divorziate a cuba e' se avete paura non fatele ottenere il pre se volete potete,e cosi facendo potete dormire tranquilli.Con questo non sono contro i cubani anzi li amo e consiglio tutti di sposarvi ma facendo molta attenzione.......
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17/09/2006 02:46
 
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Scritto da Francesco1971 in data 14/09/2006
Ciao quando ho richiesto di divorziarmi qui a Roma all'ambasciata mi avevano detto che e possibile ma loro si appoggiano tramite un avvocato italiano e mi avevano chiesto 2 anni fa 3000 euro e poi tanto tempo per documenti aspettare la sentenza ecc.Fatto due conti il divorzio a cuba costa 800 dollari piu il viaggio tempo 3 mesi sei divorziato separato e dopo 60 giorni piu o meno puoi risposarti.Cosa che facendolo qui q roma passano anni.E soprattutto per i mantenimenti se e consensuale o per reverdia giu e molto meglio perche risparmieresti tantissimi soldi e ci sono delle leggi che vanno benissimo per noi e non per loro sempre non avendo figli.Non sto a scriverle se no le cubane aprirebbero subito gli occhi!Non me ne voglia male nessun cubano o cubana!
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17/09/2006 03:08
 
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Divorzio secondo la legislazione italiana

Il divorzio è una delle cause di scioglimento del matrimonio.
In Italia il divorzio è subordinato all’esistenza di due condizioni: una soggettiva (la fine della comunione spirituale e materiale tra i coniugi) e l’altra oggettiva il cui accertamento è rimesso al giudice e le cui fattispecie sono tassativamente previste dalla legge.
Tra le diverse ipotesi previste, la più frequente è costituita dal divorzio a seguito di separazione consensuale ovvero giudiziale, purché siano decorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale.
La forma del provvedimento giuridico che pone fine allo scioglimento del matrimonio è quello della sentenza ed essa può essere validamente emessa solo da un Tribunale di Giustizia Civile.
A differenza della legge italiana che prevede per il divorzio un doppio stato di giudizio e il decorso triennale tra il primo stato (separazione) e l’inizio del secondo stato (divorzio), la legge cubana prevede per il divorzio un unico stato di giudizio.

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17/09/2006 03:08
 
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Divorzio secondo la legislazione cubana

Divorzio per Giusta Causa con il consenso di entrambe le parti:
Per i processi di divorzio giudiziale ottenuti attraverso il consenso di entrambe le parti, occorre che ambedue i coniugi conferiscano procura a favore degli Avvocati della Consultorìa Jurìdica Internacional affinchè li rappresentino davanti al Tribunale competente, uno per la presentazione della domanda giudiziale e l’altro per esprimere il consenso al divorzio. Il Tribunale in questo caso emette sentenza prescindendo dalla presentazione di prove. Nel caso che esistano figli minorenni nati in costanza di matrimonio occorrerà che gli accordi dei coniugi in relazione alle misure riguardanti i figli siano presenti nella procura.

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17/09/2006 03:09
 
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Divorzio per Giusta Causa senza consenso del convenuto

Per questo tipo di processo è necessario notificare al convenuto la domanda di divorzio nella sua residenza, effettuata la notifica, nel caso in cui la parte convenuta non si costituisca entro il termine legale per opporsi alla domanda, il Tribunale dichiara la contumacia e continua il processo in sua assenza. In tale circostanza il Tribunale richiede la presentazione di prove testimoniali.
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17/09/2006 03:09
 
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La sentenza di divorzio cubana affinché abbia valore in Italia e possa pertanto essere riconosciuta dal nostro ordinamento, deve essere dettata da un Tribunale di Giustizia Civile, deve contenere tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla vigente legislazione italiana e deve essere emessa nel pieno rispetto dei diritti essenziali della difesa
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