Una collega coordinatrice di struttura privata ci segnala che alcuni oss ed educatori, in servizio presso la struttura, sono stati autorizzati dal dirigente medico ad effettuare terapie in assenza totale di Infermieri, durante escursioni programmate con un particolare tipo di pazienti 'cronici'.Ci pone per iscritto 5 domande alle quali rispondiamo con lettera che Vi alleghiamo per conoscenza, intanto ecco le domande della collega:
1- quale è la figura professionale preposta alla preparazione ed alla somministraz. ne del farmaco?
2- il direttore sanitario puo' legalmente autorizzare per iscritto un infermiere a consegnare la terapia a un oss?
3- in caso di errore chi ne risponderà?
4- il medico puo' inyterferire nella modalità di somministrazione della terapia?
5- il profilo dell'oss prevede la autonoma somministrazione di farmaci?
La Spezia, 11 agosto 2005
Preg.ma Infermiera
Sig.ra C.
Sede prot. 404- 05
Gentile collega,
riscontro la Sua cortese lettera cercando di rispondere a tutti i punti da Lei così
opportunamente indicati, nella Sua nota del 5 agosto.
Per questo ho il dovere di citare alcuni decisivi criteri guida, che regolano in Italia l’esercizio della nostra attività professionale.
Il Decreto Ministero Sanità del 14 settembre 1994, numero 739, assegna all’Infermiere la piena responsabilità dell’assistenza infermieristica (art 1.)
In questo stesso contesto, art 3 comma f), si indica che l’Infermiere si avvale, ove necessario, dell’attività di personale di supporto.
L’inserimento recente di personale con le piu’ diverse qualifiche (Ota, Osa, Oss, Osss) e di formazione comunque sempre inferiore a quella oggi necessaria per essere un Infermiere, ha creato una serie di casi limite e di confuse situazioni, ma si puo’ e si deve fare chiarezza.
Già la norma che Le ho citata indica nell’Infermiere il responsabile di una attività (l’assistenza infermieristica), ma soprattutto all’art 3 comma d) indica come precisa responsabilità professionale dell’Infermiere la ‘’garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche- terapeutiche.’’
Pertanto è ESCLUSIVAMENTE l’Infermiere che decide di sua iniziativa SE e COSA delegare alle figure di supporto della sua attività!!
Se questa delega avviene attraverso protocolli accreditati, di concerto con i responsabili medici di una struttura, è certamente meglio, ma non può aversi una delega che parte da una terza figura (il medico, in questo caso) per l’attività svolta da un ALTRO PROFESSIONISTA, cioè l’Infermiere.
Come Lei certamente saprà, infatti, la nota Legge 42 del 1999 non solo ha abrogato il DPR 225 del 1974 (il penoso mansionario) ma ha trasformato gli Infermieri, le Ostetriche ed i Tecnici di Radiologia in PROFESSIONISTI SANITARI: proprio come i medici, ai quali compete la prescrizione della terapia mentre all’Infermiere compete PER INTERO l’esecuzione.
Ho percio’ già risposto alla Sua domanda numero 2 e 4, credo: poiché dovrà essere l’Infermiere a decidere SE delegare, CHI delegare, e dovrà sempre essere l’Infermiere a pianificare la corretta applicazione delle terapie prescritte.
Anche la replica alla Sua domanda 1 trova risposta in quanto finora enunciato.
La Sua domanda 3 non può avere una risposta netta, perché la giurisprudenza vuole per ogni singolo episodio, giustamente, analizzare ogni aspetto, e a priori non è possibile stabilire chi ha sbagliato e dove: Le allego però, e sono sicuro che ne trarrà interessanti spunti,la sentenza del Tar toscano relativa ad un caso molto simile, da un punto di vista organizzativo, a quanto da Lei descritto.
( un estratto per IOL...''...non compete a tali figure (educatori, OTA) la somministrazione di farmaci....cio' richiede sicuramente una qualificazione, oltre che esperienza professionale. La somm.ne di farmaci è del tutto estranea ai compiti di personale con qualifiche diverse da quella di Infermiere... '')(Tar Toscana, II sez., sentenza 11.6.199
La risposta al punto 5 è poi netta: NO, il personale di supporto non può praticar terapie in assenza del responsabile dell’assistenza infermieristica, cheè l’Infermiere.
Questi può ovviamente delegare il personale con la qualifica di Oss e Osss ma il suggerimento è di attivare questa eventuale e non obbligatoria possibilità attraverso l’uso di protocolli e linee guida.
Chiudo con un esempio che mi è stato ricordato durante una lezione universitaria destinata a questi temi: si citava un Primario ospedaliero, che aveva delegato per iscritto un ausiliario Ota a fare delle medicazioni, e a seguito di questa delega era iniziato un percorso legale: infatti il responsabile di un’attività (un capo servizio medico) può certo organizzare come ritiene piu’ opportuno le attività, a ma non ha la possibilità di assegnare a figure che ne sono prive per profilo professionale delle attività SUPERIORI (e neppure INFERIORI: non potrebbe, per esempio, obbligare un Infermiere a effettuare le pulizie dei locali).
E’ come se un Sindaco, in quanto capo del Comune e dunque anche della Polizia Urbana, autorizzasse un autista privato qualunque a transitare col rosso: in caso di incidente, l’assicurazione non pagherebbe di certo, non tenendo conto di un atto non corretto verso le norme in essere.
Resto a Sua disposizione sperando di avere contribuito a portare chiarezza.
Le allego in copia le pagine citate nel testo.
Cordialità
Francesco Falli
Presidente Collegio Infermieri Ipasvi della Spezia
www.ipasvi.laspezia.net
All: 1 foglio
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