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Morte dopo la domanda amministrativa ma prima del ricorso

Ultimo Aggiornamento: 26/05/2022 19:00
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06/05/2022 10:54

Buondì, la mia assistita è deceduta nell'attesa che le fissassero la visita presso la commissione medica. Più esattamente, presentata la domanda amministrativa INPS non ha convocato a visita entro i 120gg, dopodiché l'assistita è morta.
Vorrei procedere in favore degli eredi direttamente con un accertamento post mortem. Alcuni Colleghi però mi obiettano che non posso in quanto prima devo invitare nuovamente INPS a provvedere e, decorsi 90 gg. senza esito, potrei finalmente depositare il ricorso ex art. 445bis cpc.
E' corretto, o posso procedere direttamente con il deposito del ricorso?
Grazie in anticipo!!
Avv. Marco Case
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06/05/2022 11:03

Devi prima trasmettere l'istanza post mortem all'INPS (vedi link) allegando tutta la documentazione medica del defunto
www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/391?moduli=true&ida...
Se passano 120 giorni (e non 90, visto che non è un ricorso amministativo) senza avere risposta puoi agire in giudizio contro l'INPS per silenzio rifiuto ex art. 7 L. 533/1973
[Modificato da avv. Carmine Buonomo 06/05/2022 11:05]
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06/05/2022 11:12

Ok, io pensavo che formatosi il rifiuto sulla domanda amministrativa originaria, per decorso dei 120 gg., gli eredi fossero direttamente titolati ad agire contro INPS.
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26/05/2022 18:42

@Carmine Buonomo credo sul tema sia intervenuta una interessante ordinanza della Cassazione: Ordinanza 2166.2021
Che ne pensa?
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26/05/2022 19:00

1Bsu220506, 26/05/2022 18:42:

@Carmine Buonomo credo sul tema sia intervenuta una interessante ordinanza della Cassazione: Ordinanza 2166.2021
Che ne pensa?



Questa ordinanza della Cassazione fa riferimento ad una domanda amministrativa presentata prima del 2010 e quindi prima della procedura telematica affidata all'INPS.
Dal 2010 la legge ha attribuito all'INPS la predisposzione delle modalità operative delle domande di invalidità civile che fino a quel momento erano di competenza ASL.
Quindi è un precedente non applicabile al caso specifico.
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